Bonus Covid, qualcuno potrebbe doverli restituire

Bonus Covid erogati alle imprese durante l'emergenza sanitaria, pronte le regole per l'autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Qualcuno potrebbe davvero restituirli

Pubblicato: 28 Aprile 2022 12:54

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Bonus Covid erogati alle imprese durante l’emergenza sanitaria, pronte le regole per l’autodichiarazione: c’è tempo dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022 per presentarla tramite servizio web dedicato o attraverso i canali telematici dell’Agenzia dell’Entrate. Gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria, però, potrebbero far emergere crediti o somme non dovute. Questo significa che qualcuno, dopo i controlli, potrebbe davvero restituirli.

Autodichiarazione bonus Covid: le regole per la presentazione

Da mercoledì 27 aprile è online il modello di dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

In attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Bonus Covid, chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva approvata dall’Agenzia delle Entrate deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del “Decreto Sostegni”).

Attenzione però, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori bonus Covid. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

L’autodichiarazione va, comunque, presentata quando il beneficiario ha:

  • fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

La dichiarazione può essere inviata direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

Chi potrebbe dover restituire i bonus Covid

Fatta eccezione per il primo periodo emergenziale, quando – durante il lockdown di marzo/aprile 2020 – sono stati inviati aiuti indistintamente a tutti i soggetti e gli imprenditori in difficoltà, l’accesso ai bonus Covid è stato col tempo regolato e limitato a particolari categorie di contribuenti, proprio per evitare gli sperperi.

L’autocertificazione, quindi, potrebbe far luce su contributi ricevuti ma non spettanti o, come è già successo, sul superamento di limiti (soprattutto reddituali) che escludono dal riconoscimento delle agevolazioni. In questo caso, quindi, il soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva (o che in generale viene chiamato dal Fisco a dare spiegazioni), ha solo una possibilità, ovvero: restituire gli importi eccedenti.

A stabilirlo è stato un decreto ministeriale, che ha riconosciuto anche la restituzione volontaria (calcolata ai sensi del Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004).

In caso contrario, qualora cioè tale restituzione non avvenga, l’Agenzia delle Entrate scalerà l’importo in “eccesso” da bonus, sconti e agevolazioni accreditati successivamente.  Infine, nell’ipotesi in cui il beneficiario non sia in attesa di credito da parte del Fisco o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo dovrà essere effettivamente restituito e – quindi – riversato alle casse dell’Erario..