Un emendamento del dl Ucraina bis ha stabilito che a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 le imprese che intendono realizzare i lavori di superbonus e bonus casa dovranno avere la certificazione Soa.
L’obbligo della certificazione, che di fatto finora era necessaria solo per i contratti di appalto delle opere pubbliche, viene dunque allargato ai privati ma esclusivamente per interventi di importo superiore a 516 mila euro.
Indice
Superbonus e bonus edilizi cosa cambia
A partire dall’anno prossimo soltanto le imprese edili certificate con attestato Soa potranno realizzare i lavori del superbonus, alle seguenti condizioni:
- il nuovo regime di qualificazione scatterà dal 1° gennaio 2023, entrando a regime da luglio 2023;
- l’attestazione varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 chi vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo firmato un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione.
Cos’è la certificazione SOA
L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Da chi viene rilasciata
Questa attestazione viene rilasciata dalle SOA (Società Organismi di Attestazione), enti privati autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), previa verifica del possesso dei requisiti necessari.
Ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
Le categorie di opere
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi. Per quanto riguarda le categorie di opere, si distinguono 52 categorie di carattere generale e opere specializzate
- 13 sono opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.);
- 39 sono opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le categorie di importi
L’Attestazione SOA si distingue anche in dieci classifiche di importo che abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%). La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.
Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro) è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).
Come ottenerla
Per richiedere e ottenere la certificazione SOA è importante essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA);
- iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.);
- non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave;
- regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Ci sono poi i requisiti economici da rispettare:
- idonee referenze bancarie;
- cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie;
- patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio);
- idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale;
- idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”.
I requisiti di capacità tecnica sono:
- il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma (vedi scheda Direzione Tecnica); il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato;
- esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.