L’Inps, con il messaggio 1997 del 15 giugno 2026, ha aggiornato la procedura online per la domanda di assegno sociale ordinario, la prestazione assistenziale destinata agli over 67 con redditi sotto la soglia di legge. Significa che chi presenta la domanda dal sito dell’Inps trova ora alcuni dati anagrafici già precompilati, messaggi di aiuto in fase di compilazione e una gestione semplificata della documentazione su separazioni, divorzi e periodi di soggiorno in Italia.
L’aggiornamento è operativo dalla data di pubblicazione del messaggio e rientra nel progetto Pnrr 49/2023 Istruttoria assegno sociale. I cambiamenti non riguardano l’assegno sociale sostitutivo, che segue regole separate.
Indice
Cos’è l’assegno sociale ordinario
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps. Lo ricevono i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (con permesso di soggiorno di lungo periodo) che hanno compiuto 67 anni, vivono in Italia da almeno 10 anni in modo continuativo e hanno redditi sotto la soglia fissata ogni anno dall’Istituto.
A quanto ammonta
Per il 2026 l’importo è di 546,24 euro mensili, erogati per 13 mensilità (7.101,12 euro l’anno).
La soglia di reddito dipende dallo stato civile:
- per una persona non coniugata è di 7.101,12 euro annui, pari all’importo annuo dell’assegno;
- per una persona coniugata è di 14.202,24 euro annui di reddito cumulato (proprio reddito e reddito del coniuge), pari al doppio dell’importo.
Cosa cambia con la procedura online
Il senso dell’aggiornamento è far compilare la domanda in autonomia all’assistito, senza passare dagli uffici Inps o dal patronato.
Le novità sulla procedura sono tre:
- precompilazione automatica di stato civile e cittadinanza, recuperati dagli archivi Inps (sono modificabili dall’utente);
- messaggi di aiuto contestuali (detti tooltip) che spiegano requisiti, casi particolari e documentazione da allegare nei punti in cui i richiedenti sbagliano di più, in particolare sulla posizione del coniuge e sugli obblighi di dichiarazione dei redditi;
- dichiarazioni obbligatorie in fondo alla domanda, con cui il richiedente conferma la veridicità delle informazioni (ai sensi degli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000) e si impegna a comunicare poi all’Inps eventuali variazioni di reddito, allontanamenti dal territorio nazionale superiori a 29 giorni e ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche.
Le comunicazioni successive vanno fatte tramite domanda di ricostituzione dell’assegno sociale.
Separazioni e divorzi in un’unica sezione
Per i richiedenti separati o divorziati cade il limite tecnico al numero di sentenze inseribili. Il richiedente può inserire manualmente gli estremi del provvedimento, anche di una separazione davanti all’ufficiale dello stato civile ai sensi del Dl 132/2014, oppure allegare direttamente la documentazione.
La procedura applica il principio once only: ciò che è già stato comunicato all’Istituto non va ripresentato.
Cambia logica anche la raccolta dei dati sugli assegni di mantenimento: la procedura indica esplicitamente in quale sezione vanno dichiarati per evitare le omissioni più frequenti.
Il controllo sui 10 anni di soggiorno in Italia
Il requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo ora viene verificato in fase di compilazione. Se la data di inizio soggiorno non è coerente, la procedura non prosegue.
Il sistema spiega in chiaro come si calcola il decennio: si divide in 2 quinquenni consecutivi. Un’assenza dall’Italia interrompe la continuità solo se è pari o superiore a 6 mesi continuativi oppure se la somma delle assenze in un singolo quinquennio supera i 10 mesi.
Alcune assenze non interrompono il calcolo, anche se più lunghe:
- obblighi militari;
- gravi motivi di salute documentati;
- gravidanza;
- maternità;
- formazione professionale;
- distacco per lavoro all’estero.
Una sezione apposita consente di dichiarare i periodi all’estero con la motivazione e di allegare documenti (per esempio il passaporto) che ne dimostrino la compatibilità con il requisito.
La sezione dedicata ai cittadini extracomunitari
Per i cittadini non comunitari è stata aggiunta una sezione specifica per i titoli di soggiorno validi ai fini dell’assegno sociale, che sono tre:
- permesso di soggiorno di lungo periodo;
- carta di soggiorno per familiari di un cittadino dell’Unione europea;
- documentazione della qualifica di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
La procedura dialoga con l’archivio Pe.So. del sistema ArcaNet, aggiornato ogni giorno dal Ministero dell’Interno.
Se il richiedente risulta titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità, la tipologia, il numero e la scadenza vengono acquisiti automaticamente e viene allegato un .pdf che attesta la verifica. Non serve, in questo caso, caricare altri documenti.
Come si presenta la domanda
La domanda si compila online sul sito Inps, accedendo con identità digitale (Spid, Cie o Cns) e seguendo il percorso
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