Vendita di azioni all’estero, dove si pagano le tasse sulle plusvalenze

Scopriamo in quale modo vengono tassate le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni estere e, soprattutto, come vanno gestite in dichiarazione dei redditi

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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Imposta sostitutiva al 26% per plusvalenze maturate a seguito dell’alienazione di azioni o quote in società estere. La tassazione, prevista per le persone fisiche, permette la deducibilità delle minusvalenze nel momento in cui siano inserite all’interno del quadro RT. Se l’operazione è effettuata da una società l’imponibilità è al 5%, mentre sale al 100% quando le partecipazioni sono detenute nei paradisi fiscali.

Fatte salve queste regole generiche, le Convenzioni contro le doppie imposizioni che sono state siglate dall’Italia fanno in modo che la tassazione sulle plusvalenze derivanti dagli investimenti azionari risulti essere imponibile unicamente in Italia.

La territorialità per l’alienazione delle partecipazioni estere

Gestire le imposte che devono essere versate sulle plusvalenze maturate a seguito delle alienazioni di quote societarie detenute all’estero obbliga a prendere in considerazione norme interne e disposizioni convenzionali per:

  • appurare quando la tassabilità deve avvenire in Italia o nel Paese estero nel quale è maturata (o in entrambi);
  • appurare quali sono le modalità con cui il contribuente deve essere tassato nel nostro Paese a seconda della sua forma giuridica (privato o società).

Quando le plusvalenze vanno tassate in Italia

A decidere se le plusvalenze debbano essere tassate in Italia sono le Convenzioni contro le doppie imposizioni che il nostro Paese ha sottoscritto. Questi documenti sono stati redatti rispettando il Modello Ocse, che è sostanzialmente il prototipo internazionale di questo tipo di accordi.

Queste disposizioni prevedono che i redditi generati dall’alienazione di azioni o società estere vengano tassate nello Stato di residenza dell’alienante. A ogni modo, se è vero che questa è la regola generica, è necessario prestare la massima attenzione alle singole Convenzioni, perché potrebbero contenere delle regole diverse.

Solo per fare un esempio, gli accordi che sono stati sottoscritti tra Italia e Australia prevedono che le plusvalenze vengano tassate nel Paese in cui la società (le cui azioni sono state cedute) ha la residenza fiscale. Purtroppo questo tipo di accordo lascia aperta la possibilità che il reddito generato da questa operazione possa generare una doppia imposizione.

Le società immobiliari estere

Un caso particolare è quello costituito dalle società immobiliari estere, o quantomeno dalle aziende il cui valore è costituito in modo prevalente da beni immobiliari che sono ubicati in uno stato estero.

Le Convenzioni, che al momento l’Italia ha sottoscritto, fanno riferimento a delle versioni del Modello Ocse leggermente datate: non prevedendo una disciplina ad hoc per le società immobiliari estere.

Questa particolare situazione genera una singolarità, che vede la potestà impositiva di entrambi i Paesi, che viene esercitata sia nel luogo dove ha sede la società che in Italia.

Modello Ocse, cosa prevede l’articolo 13

Per comprendere nel dettaglio come debbano essere tassate le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni in società estere, è necessario fare riferimento a quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, del Modello di Convenzione Ocse. Prevede espressamente che:

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

All’interno degli paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 13, infatti, sono stati espressamente disciplinati gli utili che derivano dalla vendita di, rispettivamente:

  • beni immobili;
  • beni mobili di stabili organizzazioni;
  • aeri, aeromobili e imbarcazioni;
  • azioni il cui valore sia costituito per più del 50% da beni immobili ubicati all’estero.

Alcune importanti informazioni ci arrivano, inoltre, dal paragrafo 5 dell’articolo 13, che contiene i criteri di collegamento della tassazione sulle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni estere.

In questa voce sono contenute delle casistiche residuali, perché vi rientrano quelle che non erano contenute all’interno dei paragrafi precedenti.

Quest’ultima disposizione prevede che la potestà impositiva sia in capo allo stato nel quale l’alienante ha la propria residenza fiscale.Questo significa, in altre parole, che le plusvalenze vengono tassate solo e soltanto in Italia.

Le Convenzioni che ha sottoscritto l’Italia

L’articolo di riferimento nelle Convenzioni che ha sottoscritto l’Italia è il 13. È proprio qui che si riesce a comprendere dove saranno tassate le plusvalenze.

Convenzione con Dove sono tassate le plusvalenze
Australia Potestà impositiva concorrente (entrambi i Paesi)
Austria Stato di residenza del soggetto alienante (Italia)
Cina Potestà impositiva concorrente (entrambi i Paesi)
Francia Stato di residenza del soggetto alienante con una deroga per le società immobiliari
Lussemburgo Stato di residenza del soggetto alienante (Italia)
Romania Stato di residenza del soggetto alienante (Italia)
Ungheria Stato di residenza del soggetto alienante (Italia)
Canada Stato di residenza del soggetto alienante (Italia)

Persone fisiche, come sono tassate le plusvalenze

A definire in quale modo debbano essere tassate le plusvalenze derivanti dalle alienazioni è l’articolo 68 – nello specifico i commi 3 e 4 – del Modello Ocse delle Convenzioni, che spiega come debbano essere gestiti i redditi (con la sola esclusione di quelli provenienti dai cosiddetti paradisi fiscali):

  • devono essere tassati nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi;
  • deve essere applicata un’imposta sostitutiva del 26% (andando a compilare il quadro RT);
  • possono essere compensate con delle minusvalenze, ma solo quando sono dello stesso tipo.

La tassazione della plusvalenza non crea particolari problemi quando viene tassata esclusivamente nel paese di residenza del contribuente. Quando si ha la tassazione concorrente – ossia anche quando si applicano delle imposte nello Stato in cui la società ha la residenza o quando ci sono delle partecipazioni in immobiliari estere – è permesso applicare un credito per imposte estere, che permette di estrarre da quelle italiane quanto versato oltre frontiera.

Quando l’alienante è una società Ires

La situazione cambia leggermente nel momento in cui l’alienazione della partecipazione è effettuata da un soggetto Ires (ossia una società di capitali): in questo caso le plusvalenze sono esenti da imposta per il 95% del loro capitale.

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in un paradiso fiscale, l’imponibilità è pari al 100%.