Calcio e antitrust, il parere UE sul caso Superlega: cosa faranno Fifa e Uefa

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le proprie conclusioni su alcune delle questioni emerse a seguito della presentazione del cosiddetto progetto “Superlega”

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Filippo Traviglia

Avvocato

Filippo Traviglia è avvocato, socio di Fabrique Avvocati Associati, con sede a Torino e desk a Bruxelles. Assiste imprese ed enti in operazioni straordinarie e questioni di governance, oltre che nel diritto amministrativo, regolatorio, della concorrenza e dell'energia.

Lo scorso 15 dicembre l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le proprie conclusioni su alcune delle questioni emerse a seguito della presentazione del cosiddetto progetto “Superlega”. La European Super League Company (ESLC), società di diritto spagnolo, ha avanzato l’idea di organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa (o “semi-aperta”), denominata European Super League (ESL), indipendente dall’Uefa. I club partecipanti alla ESL, tuttavia, vorrebbero continuare contemporaneamente a partecipare alle competizioni organizzate da Fifa e Uefa e dalle federazioni nazionali.

All’annuncio dell’iniziativa, Fifa e Uefa hanno reagito dicendosi non disponibili a riconoscere la nuova entità, avvisando anche che gli atleti e i club partecipanti alla nuova competizione sarebbero stati estromessi dalle competizioni organizzate dalla Fifa e dalle sue confederazioni.

L’ESLC ha reagito rivolgendosi al Tribunale di Commercio di Madrid, ritenendo che il comportamento di Fifa e Uefa fosse contrario alle regole antitrust del Trattato e contrario alle libertà fondamentali, sotto diversi profili: fra questi, l’abuso di posizione dominante e il divieto di pratiche concordate.

Il Tribunale di Madrid ha rinviato alla Corte di Giustizia UE chiedendo al Giudice di pronunciarsi sulla conformità degli statuti di Uefa e Fifa e delle conseguenti iniziative con il diritto antitrust europeo e dunque con il divieto di intese anticoncorrenziali e di abuso di posizione dominante (artt. 101 e 102 del Trattato), oltre che con il principio di libertà di circolazione e di soggiorno (art. 45), con i principi di legalità e proporzionalità (art. 49), con il principio di libera circolazione dei servizi (art. 56) e con il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63).

Dalla sentenza “Bosman” all’“European sport model”, il rapporto con il diritto antitrust

L’Avvocato Generale parte dal presupposto che allo sport vada riconosciuto un particolare valore sociale e educativo e che in quest’ottica debba essere visto anche il rapporto fra il mondo del calcio e le regole antitrust.

Il Trattato, nell’art. 165, tende a istituire un modello europeo dello sport – “European sport model” -, fondato su una struttura piramidale, dove lo sport professionistico è al vertice. Il modello tende alla promozione di competizioni aperte, trasparenti, caratterizzate da equilibrio competitivo e merito sportivo. Si ispira inoltre al principio di solidarietà finanziaria, dove i ricavi generati dagli eventi devono essere redistribuiti e reinvestiti ai livelli inferiori dello sport.

L’Avvocato Generale ricorda che il testo dell’art. 165 del Trattato rappresenta la conclusione di una serie di iniziative assunte dall’Unione Europea sino dagli anni ’90, a seguito della nota sentenza della Corte di giustizia sul cosiddetto “caso Bosman” (Sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, EU:C:1995:463).

Questo non significa che il settore sportivo – quello calcistico in particolare – sia immune alle regole di concorrenza. Tuttavia, i riferimenti alle caratteristiche specifiche e alla funzione sociale e educativa dello sport sono estremamente rilevanti ai fini dell’eventuale giustificazione oggettiva delle restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali.

Gli statuti Fifa e Uefa e l’autorizzazione a nuove competizioni

Secondo l’Avvocato Generale, le norme europee sulla concorrenza devono essere interpretate come non preclusive (“not precluding”) delle disposizioni degli statuti di Fifa e Uefa che prevedono che un’eventuale nuova competizione sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, se questo requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.

Dunque, il mancato riconoscimento da parte di Fifa e Uefa di una competizione può essere considerato inerente al perseguimento di obiettivi legittimi nella misura in cui è funzionale a mantenere i principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari opportunità e di solidarietà sui quali deve fondarsi il sistema calcio.

In quanto organizzatrice di tutte le grandi competizioni calcistiche interclub a livello europeo, l’Uefa, ai sensi dell’articolo 102 del Trattato, ha una “responsabilità particolare” quando si trova ad esaminare le richieste di autorizzazione di nuove competizioni, dovendo evitare che i terzi siano indebitamente privati di un accesso al mercato. Si assume infatti che l’Uefa sia in effetti in una posizione dominante, se non di monopolio (“if not a monopoly”), nel mercato, essendo l’unica organizzatrice della maggiore competizione calcistica europea.

In linea generale, se proporzionate, le norme europee in materia di concorrenza non proibiscono a Fifa e Uefa di irrogare sanzioni nei confronti di club affiliati che partecipino a un progetto che realizza una nuova competizione pan-europea (“pan-European”) che rischierebbe di compromettere gli obiettivi legittimamente perseguiti dalle federazioni di cui fanno parte.

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Sfruttamento dei diritti, interdipendenza economica fra club e ridistribuzione dei proventi.

Sulla questione della compatibilità con gli articoli 101 e 102 del Trattato delle norme istituite dalla Fifa in materia di sfruttamento dei diritti sportivi, l’Avvocato Generale conclude che, anche quando dimostrata una restrizione della concorrenza, occorrerebbe esaminare, successivamente, se tale restrizione sia funzionale al perseguimento di un obiettivo legittimo e proporzionato ad esso, o se i comportamenti restrittivi soddisfino i requisiti per beneficiare di un’esenzione individuale od oggettivamente giustificata.

Il calcio, infatti, si caratterizza per un’interdipendenza economica tra i club e, dunque, il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità tra essi. La ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a questo obiettivo di “equilibrio”.

La natura del parere dell’Avvocato Generale e i successivi sviluppi

Va ricordato che l’Avvocato Generale propone alla Corte una soluzione giuridica della causa ma il suo parere non vincola in alcun modo la Corte di Giustizia, che a sua volta fornirà un’interpretazione del diritto dell’Unione. A decidere la controversia nazionale sarà poi il Tribunale Commerciale di Madrid, conformemente alla decisione della Corte.

La vicenda, al di là del suo rilievo mediatico, si preannuncia molto interessante per i suoi risvolti giuridici, perché tende a indagare tematiche fondamentali e potenzialmente rilevanti anche per settori diversi da quello sportivo, prima tra tutte quella del rapporto fra ambiti economici particolari, ad esempio caratterizzati da riconosciuta rilevanza sociale, e applicazione delle regole europee in materia di antitrust.