PROMO

Stupefacenti e guida, la Corte costituzionale limita la punibilità automatica

La Corte Costituzionale interviene sull'art. 187 senza dichiararlo incostituzionale: decisiva la soglia scientifica e il legame con la guida

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Una delle questioni di maggiore attualità degli ultimi tempi concerne la sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale, intervenuta sulla riforma dell’art. 187 Codice della strada introdotta nel 2024. La suddetta modifica legislativa aveva segnato una cesura netta rispetto al passato, eliminando dal testo normativo il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” e sostituendo tale requisito con una formulazione fondata sulla mera condotta di guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Nella disciplina previgente al 2024, l’alterazione costituiva un requisito espresso e formalmente previsto dalla norma: la punibilità presupponeva la dimostrazione di uno stato di alterazione psico-fisica in concreto. Non esistevano soglie numeriche fissate per legge, ma l’alterazione era elemento necessario della fattispecie e poteva essere desunta anche da elementi sintomatici rilevati dagli operanti – quali, ad esempio, la dilatazione pupillare, l’eloquio sconnesso, la difficoltà di coordinazione motoria – cui si affiancavano gli accertamenti tossicologici.

Il giudizio con carattere intuitivo-sintomatico

In tale assetto, il giudizio assumeva carattere prevalentemente intuitivo-sintomatico: il dato analitico non era autosufficiente, ma decisivo nel corroborare il quadro clinico complessivo. La scelta del legislatore con la riforma del 2024 si collocava all’interno di una logica dichiaratamente improntata alla “tolleranza zero”, nella quale la positività analitica alla sostanza – indipendentemente dall’effettiva incidenza sulla capacità di guida – sembrava sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 187 CdS.

Con questa modalità, l’alterazione diventava giuridicamente irrilevante: qualsiasi traccia di sostanza, anche residuale o riferibile ad assunzioni remote, risultava potenzialmente idonea a fondare la responsabilità penale. Le soglie di efficacia farmacologica, pur esistenti sul piano scientifico, risultavano di fatto neutralizzate, poiché la legge non richiedeva più un giudizio di incidenza concreta sulla guida.

La restrizione dell’ambito applicativo

Proprio tale slittamento aveva sollevato rilevanti dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, della determinatezza e della necessaria offensività della condotta penalmente rilevante. La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2026, non ha ripristinato formalmente il riferimento letterale allo “stato di alterazione”, ma ne ha recuperato la sua ratio sul piano interpretativo, imponendo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione.

La pronuncia, infatti, non dichiara l’illegittimità costituzionale dell’attuale art.187 CdS, bensì ne restringe l’ambito applicativo, affermando la necessità di un’interpretazione conforme a Costituzione e alla stessa ratio della disciplina. Il passaggio centrale della pronuncia afferma che la prova del reato richiede, in un momento cronologicamente prossimo alla guida, l’accertamento della presenza nei liquidi biologici di sostanze che, per qualità e quantità, risultino generalmente idonee – secondo le attuali conoscenze scientifiche– a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, conseguentemente, delle capacità di controllo del veicolo.

Il mutamento paradigmatico

È qui che si colloca il vero mutamento paradigmatico: la Consulta non reintroduce una clausola clinica generica, ma impone un criterio di scientificità. Non è sufficiente dimostrare che vi sia traccia della sostanza nel corpo dell’indagato ma occorre che la concentrazione accertata superi la soglia minima di efficacia farmacologica riconosciuta dalla comunità scientifica.

Il diritto penale italiano, a differenza di quanto previsto per l’alcol dall’art. 186 CdS (Guida sotto l’influenza dell’alcool), non contempla tuttavia soglie numeriche fissate per legge. La Consulta ha imposto che la punibilità in caso di violazione dell’art. 187 CdS è costituzionalmente legittima solo se ancorata a soglie di efficacia farmacologica già riconosciute sul piano scientifico. Le soglie rilevanti ai fini dell’art.187 CdS trovano fondamento in parametri scientifici riconosciuti (OMS, progetto DRUID e linee guida GTFI) e richiedono la presenza di principi attivi e metaboliti attivi, non rilevando invece la mera presenza di metaboliti inattivi.

In questo quadro, l’“assuntore medio” evocato dalla Corte Costituzionale non costituisce una categoria arbitraria, bensì un parametro tecnico-scientifico che rende oggettivo il giudizio di idoneità offensiva, mantenendo l’alterazione come fulcro sostanziale della fattispecie, ma in una dimensione scientificamente verificabile. Il risultato è un equilibrio ove non esiste oggi una soglia legale predeterminata, ma esiste un vincolo costituzionale a non punire condotte che si collochino al di sotto delle soglie di efficacia farmacologica riconosciute dalla scienza. Sotto tali valori, manca l’idoneità lesiva e, con essa, il fondamento della sanzione penale.

La misurazione scientifica

In definitiva, la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026, nel confermare i principi di proporzionalità ed equità della norma, segna il ritorno del concetto di alterazione quale nucleo sostanziale della fattispecie, misurata scientificamente. La mera positività non equivale a compromissione delle capacità di guida; solo la presenza di un principio attivo in quantità idonea a determinare, secondo le conoscenze scientifiche, una effettiva alterazione in un assuntore medio può integrare il presupposto di offensività richiesto dal diritto penale. In tal modo, la Corte ha ricondotto l’art. 187 CdS entro un equilibrio coerente con i principi costituzionali.

Tale interpretazione risulta in linea con quanto già chiarito dalla circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025, la quale ha evidenziato la necessità di uno “stretto collegamento” tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo, richiedendo che tale nesso si concretizzi in una perdurante influenza della sostanza sull’abilità di guida.

La Consulta, infatti, alla luce di tale circolare non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riforma dell’attuale versione dell’art. 187 CdS, ma ne ha circoscritto l’ambito attraverso un’interpretazione restrittiva conforme ai principi di proporzionalità, equità ed offensività. Resta inoltre distinto il piano amministrativo, nel quale l’ordinamento già prevede degli strumenti sanzionatori, considerando che il generico consumo di sostanze stupefacenti è già autonomamente sanzionato ex. art. 75 del DPR n. 309/90.

Proprio tale distinzione conferma che il diritto penale non si inserisce solo come strumento volto al controllo sociale, bensì interviene quando l’assunzione sia concreta ed attuale e comprometta le capacità di guida.

Come sempre succede nel nostro ordinamento, ora ai Tribunali “l’ardua sentenza” nel senso che il principio confermato dalla Corte Costituzionale nella sua recente sentenza riporta l’analisi di ogni fattispecie al verificarsi o meno dal nesso di causalità tra la condotta e l’assunzione di sostanze psicotrope. La figura del “tossicologo forense” sarà fondamentale per rendere scientifico l’orientamento interpretativo fatto dalla Corte Costituzionale sul vigente art. 187 CdS.

In collaborazione con Studio Legale Grolla