Assegno unico, quando occorre ripresentare la domanda

Cosa sapere in merito all'Assegno unico e universale 2023: ecco chi deve ripresentare l'istanza e chi la deve solo integrare

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A partire dal mese di marzo 2023 l’Inps liquiderà d’ufficio l’Assegno unico e universale (Auu) ai beneficiari già in essere della prestazione. Stop dunque alle domande di rinnovo. Il provvedimento è volto a semplificare l’accesso dei cittadini alla misura di sostegno familiare. Ricordiamo che il sussidio non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Ne hanno diritto tutti coloro che soddisfano i requisiti, a prescindere dal valore del proprio Isee. Tuttavia più il reddito è basso, maggiore è l’importo che viene erogato.

Quando rifare la domanda per l’assegno unico

Affinché il rinnovo dell’Assegno unico sia automatico è importante specificare che la domanda precedentemente presentata non deve essere stata “respinta, revocata o deceduta”. In questi casi per ottenere il sussidio nel 2023 sarà necessario fare una nuova richiesta.

Quindi coloro che avevano trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva, esattamente come quelli che non hanno mai fruito del sussidio, potranno inviare la domanda all’istituto previdenziale. I canali per la richiesta di accesso al contributo destinato alle famiglie sono i seguenti quattro:

  • Portale web dell’INPS, previa autenticazione con SPID, CIE, CNS;
  • Contact Center Integrato dell’Istituto;
  • Servizi offerti dagli Istituti di Patronato;
  • Applicazione mobile INPS.

Al momento della domanda, per ottenere un assegno proporzionato alla situazione familiare, è necessario essere in possesso di una certificazione Isee. E se l’istanza viene presentata senza una certificazione valida, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto a prescindere dal reddito.

L’integrazione della domanda

Per coloro che hanno già ricevuto lo scorso anno l’Auu, più che di ripresentazione della domanda si parla di integrazione. I dati saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Inps, che procederà a liquidare il beneficio in continuità.

Tuttavia i beneficiari prima del 28 febbraio 2023 dovranno comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente fornite. Per esempio:

  • Nascita di figli;
  • Variazione/inserimento della condizione di disabilità;
  • Separazione;
  • Variazioni Iban;
  • Maggiore età dei figli.

Per la quantificazione della somma da liquidare permane l’obbligo di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al fine di rinnovare l’Isee. In assenza della documentazione da marzo 2023 l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato con riferimento agli importi minimi previsti.

Le maggiorazioni

Come detto, l’Auu è composto da una quota variabile modulata in modo progressivo. Va da un minimo di 50 euro per un Isee superiore ai 40mila euro a un massimo di 175 euro per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli di età tra i 18 e i 21 anni gli importi variano invece da un minimo di 25 euro al mese a un massimo di 85.

Sono previste maggiorazioni in caso di figli a carico con disabilità, di madri di età inferiore ai 21 anni, di nuclei familiari numerosi, di entrambi i genitori lavoratori, di nuclei familiari con Isee inferiore ai € 25 mila.

Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione dell’importo base dell’assegno (fra € 50/mese e € 175/mese), che può variare da € 15/mese a € 85/mese in base all’Isee. In caso di 4 o più figli a carico, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria pari a € 100/mese per nucleo familiare.

Le modalità di accredito

Al momento della domanda è possibile indicare la modalità di pagamento tra una delle seguenti:

  • conto corrente bancario;
  • conto corrente postale;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio 2023 potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo. Per le istanze inoltrate entro il 30 giugno 2023 saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.