Quando si parla di risparmio energetico si fa generalmente riferimento a un insieme di pratiche volte a ridurre i consumi dell’energia che è necessaria per svolgere le varie attività umane. Ma come si può risparmiare energia? Gli interventi possono svilupparsi in due differenti direzioni: nello specifico, è possibile modificare i processi energetici o si può trasformare l’energia stessa.
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Il concetto di risparmio energetico, però, ha diverse sfaccettature. Una di queste riguarda il suo particolare uso in relazione alle agevolazioni che i contribuenti statali in Italia possono richiedere e ottenere proprio per risparmiare energia. Per capire se e come è possibile ottenere tali sostegni economici, è necessario conoscere esattamente la definizione di risparmio energetico secondo l’Agenzia delle Entrate e sapere quali sono gli interventi inclusi in tale ambito.
Indice
Cos’è il risparmio energetico
Abbiamo già accennato alla definizione generale di risparmio energetico, ma è utile ribadire che essa contempla tutti gli interventi finalizzati a modificare i processi energetici allo scopo di ridurre gli sprechi e tutte le pratiche rivolte alla trasformazione dell’energia stessa da una forma all’altra in una maniera più efficiente. In questo secondo caso si parla anche di efficientamento energetico.
All’interno di questo ambito generale, l’Agenzia delle Entrate ha definito in maniera più specifica il concetto di risparmio energetico, al fine di chiarire in quali casi è possibile richiedere le agevolazioni previste dal governo. Secondo la definizione presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’ambito del risparmio energetico, anche definito riqualificazione energetica, tutti gli “interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti”.
Chi esegue determinati lavori finalizzati a risparmiare energia in casa (ma non solo), quindi, può detrarre parte delle spese sostenute per essi dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In quest’ultimo caso, però, i titolari di reddito d’impresa possono usufruire della detrazione solo in riferimento ai fabbricati strumentali usati in maniera specifica nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Ma quali sono questi lavori per i quali è prevista un’agevolazione fiscale? L’Agenzia delle Entrate ha stilato una guida che descrive i vari tipi di intervento finalizzati al risparmio energetico per i quali è possibile richiedere una detrazione. Tali interventi, i relativi bonus e le modalità di accesso ad essi sono stati oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni. Il Superbonus e l’Ecobonus sono due esempi molto noti.
Detrazioni per il risparmio energetico: quanto si può risparmiare
Una famiglia di 4 persone consuma annualmente circa 3.000 kWh elettrici, 6.000 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti e 3.000 kWh termici per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. La stessa famiglia, utilizzando elettrodomestici a basso consumo e dispositivi per il risparmio dell’acqua e realizzando interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, potrebbe abbattere notevolmente i costi in bolletta e arrivare a consumare annualmente circa 1.500 kWh elettrici, 3.500 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti, 2.000 kWh termici per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
Risparmio energetico: quali sono gli interventi previsti
Nella guida dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, sono chiariti in maniera ufficiale gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale, come da decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008). La detrazione e la possibilità di cessione e di sconto sono state prorogate al 31 dicembre 2024 (articolo 1 comma 37 lettera b della Legge di Bilancio 2022).
Gli interventi previsti in ambito Ecobonus, come elencato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, sono:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
- interventi sull’involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nella guida si specifica, inoltre, che provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione anche ad altri interventi:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Come abbiamo già avuto modo di accennare, Enea, ha aggironato una tabella, riferita alle condizioni d’accesso alle agevolazioni fiscali previste per tutto il 2023, che sintetizza gli interventi di risparmio energetico incentivabili con gli Ecobonus.
La tabella distingue tra componenti e tecnologie e indica la rispettiva aliquota di detrazione.
Agevolazioni | Interventi |
Aliquota al 50% |
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Aliquota al 65% |
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Aliquota al 70% | Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente). |
Aliquota al 75% | Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro). |
Aliquota all’80% | Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico). |
Aliquota all’85% | Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico). |
Superbonus: tutte le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Il Superbonus è uno strumento introdotto col Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e ha poi conosciuto svariate modifiche e periodi di stallo. Si tratta di uno strumento che ha introdotto un’aliquota di detrazione estesa al 110% per le spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico. Va però precisato che il 2023 ha portato molteplici novità per i bonus edilizi: primo tra tutti, il taglio dell’aliquota del superbonus che scende – tranne che per alcune eccezioni – dal 110 al 90%. Inoltre, con il 2023 è terminato il bonus facciate ed è scattato un nuovo tetto di spesa per il bonus mobili, diminuito a 8.000 euro contro i 10.000 euro del 2022. È poi entrato in vigore anche l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA. La misura esatta dell’aliquota da applicare nel 2023 varia a seconda del soggetto e del rispetto di determinate condizioni.
Condomini e persone fisiche
La detrazione (valida per persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari ma anche per Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale) spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:
- se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022);
- (solo per i condomini) se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;
- nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
La data della delibera assembleare deve essere certificata la dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea. Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
- Per le spese sostenute post 2023, l’aliquota agevolativa si ridurrà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Edifici unifamiliari o unità autonome
Se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%:
- per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.
Zone terremotate
L’aliquota resta al 110% fino al 2025:
- per le zone terremotate;
- per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
IACP ed enti
La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo all’interno di IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa.
Bonus mobili
Nuove regole anche per il bonus mobili, ovvero a proposito della detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Una prima novità del 2023 riguarda l’importo complessivo massimo di spesa detraibile, che scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 euro. Inoltre, nel 2023 potrà usufruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2022. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano stati effettuati nel 2022 (dunque iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023) il limite di spesa (pari a 8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2022.
Bonus abbattimento barriere architettoniche
A seguito della proroga disposta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 365, legge n. 197/2022) fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire del bonus al 75% per l’abbattimento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici, delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli immobili. Possono usufruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Bonus facciate
Con il 2023 scade il bonus facciate e sarà dunque possibile usufruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Di seguito ecco la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:
- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell’intera spesa entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;
- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Ulteriori bonus disponibili
Nel 2023 è stata confermata la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro). Continua ad essere fruibile l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%. In vigore anche il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. È poi disponibile anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
Bonus acqua potabile
Nel 2023 è possibile beneficiare ancora del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall’art. 1, c. da 1087 a 1089, legge di Bilancio 2021. Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Chi può usufruire delle detrazioni per il risparmio energetico
A oggi, possono usufruire delle detrazioni previste in ambito Ecobonus tutti i contribuenti, residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile su cui è effettuato l’intervento di risparmio energetico.
Nello specifico, queste agevolazioni sono previste per:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutti i tipi di interventi di efficientamento energetico sono previste anche per:
- gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e gli enti con le medesime finalità sociali, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica).
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi effettuati su immobili da esse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
È doveroso precisare che, tra le persone fisiche, possono beneficiare dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento;
- i condòmini (per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali);
- gli inquilini;
- chi ha l’immobile in comodato d’uso.
Nel caso in cui sostengano le spese per la realizzazione degli interventi (non effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa), l’agevolazione è estesa anche a:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile e il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile né titolare di un contratto di comodato.
In collaborazione con Libero Tariffe