Un finanziamento aggiuntivo di 6,3 miliardi di euro è stato allocato per sostenere la transizione digitale e verde delle imprese italiane, sommandosi ai 6,4 miliardi già destinati secondo la legge di bilancio. Questo nuovo budget è stato ufficializzato attraverso lo schema del Decreto Legge PNRR, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, volto a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedica specifici articoli alle tematiche ambientali. In particolare, si evidenzia il Piano Transizione 5.0, un nuovo programma finalizzato a favorire la digitalizzazione e la decarbonizzazione delle imprese, incentivando gli investimenti privati in beni e attività mirati a questi due settori.
Indice
Credito d’imposta automatico per le imprese che investono nella transizione digitale e green
Lo strumento chiave per la promozione dell’innovazione aziendale sarà, come sempre, il credito d’imposta, il quale sarà, in questo caso, erogato automaticamente. Una caratteristica distintiva è l’assenza di valutazioni preliminari o limitazioni legate alle dimensioni, al segmento di attività o alla localizzazione delle aziende.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato entusiasticamente: “Il Piano Transizione 5.0 rappresenta l’architrave della nostra politica industriale, mirato a consentire alle imprese italiane di innovarsi e affrontare con successo la sfida della duplice transizione digitale e green. Questo assume particolare rilevanza nei decisivi anni 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, riconoscendo che le competenze sono il fattore che fa la differenza, soprattutto per il nostro Made in Italy”.
Investimenti ammessi dal Piano Transizione 5.0: verso un futuro digitale e green
Il Piano Transizione 5.0, focalizzato sulla promozione di investimenti sostenibili, agevolerà quelli in beni materiali e immateriali finalizzati a ridurre almeno del 3% i consumi energetici dell’unità produttiva, o del 5% se calcolato sul processo. Inoltre, saranno considerati ammissibili gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione del personale dipendente, mirate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la digitalizzazione e decarbonizzazione dei processi.
Il Dicastero ha fornito dettagli sulle modalità di fruizione, spiegando che la compensazione del credito spettante avverrà presentando il modello F24 in un’unica rata. Qualsiasi eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 potrà essere saldata in 5 rate annuali di pari importo.
Il quadro normativo del nuovo Piano Transizione 5.0
Il Decreto legge che delinea le “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR), approvato il 26 febbraio dal Governo, comprende ben 21 commi, riflettendo la complessità della normativa. Questo decreto è fondamentale per stabilire le regole del nuovo Piano Transizione 5.0.
Il decreto legge diventerà operativo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni. Tuttavia, per l’attuazione pratica, sarà necessario attendere un decreto attuativo, previsto per essere emanato entro marzo.
Il Piano Transizione 5.0 è destinato a tutte le imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici“, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Non sono ammesse le imprese in situazioni di crisi finanziaria o soggette a sanzioni interdittive; è inoltre obbligatorio rispettare le normative sulla sicurezza sul lavoro e versare i contributi previdenziali.
Incentivi innovativi della Transizione 5.0: condizioni e ampliamenti
Per poter accedere agli incentivi previsti dalla Transizione 5.0, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- Investimento in beni strumentali: effettuare investimenti in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali elencati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- Progetto di innovazione per riduzione dei consumi energetici: inserire i beni strumentali in un progetto di innovazione che consenta una significativa riduzione dei consumi energetici
- Percentuali di riduzione dei consumi energetici: la riduzione dei consumi deve essere almeno del 3% per la struttura produttiva e almeno del 5% per i processi interessati dall’investimento
Ampliamento dell’Allegato B per Software:
L’Allegato B, dedicato ai software, viene ampliato per includere l’ammissibilità agli incentivi per:
- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici
- Software relativi alla gestione aziendale, se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme per l’intelligenza degli impianti
Si sottolinea che se un investimento in beni 4.0 rientra nella Transizione 5.0 per abilitare il risparmio energetico, le norme di questo piano saranno applicate in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione degli incentivi. In particolare, l’interconnessione dovrà essere inclusa nella certificazione ex post, e il recupero del credito avverrà in un’unica quota anziché in tre, differenziandosi così dal Piano Transizione 4.0.
Il piano Transizione 4.0 rimane operativo per gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che:
- Non generano risparmio, oppure
- Generano risparmio sotto le soglie minime previste dalla Transizione 5.0
Incentivi per l’autoproduzione di energia e la formazione
L’accordo con l’Unione Europea, firmato lo scorso agosto, non solo contempla una linea dedicata ai beni strumentali, ma include anche due linee specifiche per i sistemi di autoproduzione e autoconsumo di energia e per la formazione.
Dettagli della Ripartizione dei 6,3 Miliardi:
- Beni strumentali: 3.780 milioni di euro
- Autoconsumo e autoproduzione: 1.890 milioni di euro
- Formazione: 630 milioni di euro
È importante notare che le risorse sono state suddivise equamente per i due anni (3.118.500 per ciascun anno), oltre ai 63.000.000 destinati al Mimit per la realizzazione della piattaforma. Questa suddivisione mira probabilmente a evitare l’esaurimento completo del plafond nel primo anno, consentendo opportunità anche per gli investitori del 2025.
Condizioni e incentivi per autoconsumo e autoproduzione:
Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, è essenziale che questi investimenti siano parte di un progetto di innovazione che includa l’acquisto di beni strumentali. Se il valore di tali progetti supera i 40.000 euro, è possibile ottenere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.
Incentivi per moduli fotovoltaici:
Per i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza di almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione del 120% e 140% per i moduli ad alta efficienza, con un potenziale incentivo fino al 63%. La maggiorazione si applica solo alla parte relativa ai pannelli fotovoltaici.
Formazione del personale e transizione digitale: linee guida per le spese
Le spese per la formazione del personale sono considerate ammissibili se rispettano i seguenti criteri:
- Finalità: devono essere dirette all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie chiave per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
- Limite percentuale: non devono superare il 10% del totale degli investimenti in beni strumentali
- Cappello massimo: possono raggiungere un importo massimo di €300.000
È inoltre richiesto che tali spese siano effettuate tramite entità esterne, le quali devono essere designate specificatamente tramite un decreto emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy.
Aliquote del credito d’imposta nella Transizione 5.0: differenziazioni e maggiorazioni
Stratificazione delle aliquote
Le aliquote del credito d’imposta nella Transizione 5.0 sono complessivamente 9, come già anticipato. Va notato che ciascuna di esse può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte, considerando quanto abbiamo discusso precedentemente in relazione ai pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.
Aliquote di base per riduzioni del 3% al 5% dei consumi energetici:
35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Aliquote per riduzioni superiori al 6% al 10% dei consumi energetici:
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Aliquote per riduzioni superiori al 10% al 15% dei consumi energetici:
45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Queste differenziazioni mirano a stimolare investimenti che portino a riduzioni significative nei consumi energetici, premiando le aziende che raggiungono obiettivi più ambiziosi con maggiori incentivi.
Calcolo della riduzione dei consumi energetici
Il testo normativo della Transizione 5.0 fornisce dettagli cruciali sulla metodologia di calcolo per determinare la riduzione dei consumi, affinché le imprese possano beneficiare degli incentivi. Ecco le principali disposizioni:
- Riproporzionamento su base annuale: la riduzione dei consumi deve essere calcolata riproporzionando i conteggi su base annuale.
- Riferimento ai consumi energetici precedenti: il riferimento per il calcolo è rappresentato dai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti.
- Considerazione delle variazioni: il risparmio sui consumi deve essere calcolato “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Per non escludere le imprese di nuova costituzione dagli incentivi, il testo stabilisce che il risparmio energetico per queste imprese debba essere calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17”. In pratica, il decreto attuativo fornirà numeri medi di riferimento per vari scenari, sui quali basare il calcolo del risparmio energetico ottenuto dagli investimenti.
Procedure e certificazioni nella Transizione 5.0: garanzie e incentivi
Le imprese partecipanti alla Transizione 5.0 dovranno seguire una serie di procedure e produrre certificazioni sia prima (ex ante) che dopo (ex post) l’effettuazione dell’investimento. Ecco una panoramica:
- Certificazione ex ante e comunicazione al Ministero: prima dell’investimento, le imprese devono fornire una certificazione ex ante e comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Certificazione ex post e comunicazione al Ministero: dopo l’investimento, è richiesta una certificazione ex post e un’altra comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Le due “comunicazioni”, il cui contenuto sarà dettagliato nel futuro decreto attuativo, consentiranno al Ministero di monitorare le risorse prenotate e utilizzate durante il processo.
Certificazioni da parte del Revisore dei Conti
Inoltre, sarà necessaria un’ulteriore certificazione da parte del revisore dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.
Certificazioni da un valutatore indipendente
Le due certificazioni, invece, saranno rilasciate da un valutatore indipendente, la cui lista sarà stabilita nel futuro decreto attuativo. Queste certificazioni riguarderanno rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti.
- La certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali
- La certificazione ex post deve attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”
Va notato che l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni, introducendo una differenza rispetto al piano Transizione 4.0.
Incentivi per le Piccole e Medie Imprese
Una notizia positiva è la possibilità, limitata alle piccole e medie imprese, di aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.
Guida alla fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, strumento chiave nella Transizione 5.0, segue le modalità tradizionali, essendo utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, è importante notare che il credito d’imposta “non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”.
Scadenza e avvio della fruizione
L’avvio della fruizione dell’incentivo deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, una data che segna sia il termine per l’effettuazione dell’investimento che il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo. Considerando il processo che comprende ordine, consegna, installazione, interconnessione e adempimento degli oneri documentali insieme a tutte le certificazioni, si suggerisce di agire tempestivamente per avviare le attività entro l’estate del 2025.
Attesa del provvedimento di concessione
La fruizione dell’incentivo non è automatica. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, deve trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Il credito d’imposta sarà disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione. Questo “provvedimento di concessione” è essenziale per garantire che le risorse disponibili non vengano sforate.
Rateizzazione del credito d’imposta
Mentre il primo F24 deve essere fruito entro il 31 dicembre 2025, se la capienza non è sufficiente per scaricare l’intero credito d’imposta maturato, è possibile farlo in cinque quote annuali di pari importo.
Vincolo di mantenimento dei beni per almeno 5 Anni
Una nota importante riguarda il vincolo di mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni. Il meccanismo del Recapture entra in gioco se i beni sono ceduti a terzi, destinati a scopi estranei all’esercizio dell’impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti. In questo caso, il credito d’imposta è ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Adempimenti documentali per l’incentivo
Per accedere all’incentivo, non si possono ignorare gli oneri che ricadono sui richiedenti, inclusi due tipi di comunicazioni e certificazioni.
Gli oneri documentali sono particolarmente rilevanti. È essenziale conservare adeguata documentazione che comprovi la reale sostenibilità e la corretta valutazione dei costi ammissibili, altrimenti si rischia la revoca del beneficio. Le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti pertinenti all’acquisto dei beni agevolati devono fare esplicito riferimento alle norme dell’articolo specificato nel decreto (e, successivamente, nella legge di conversione).
Sarà necessaria una certificazione specifica, rilasciata dall’ente responsabile della revisione legale dei conti, che confermi la reale sostenibilità delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile preparata dall’impresa.
Meccanismo di controllo e intervento del Ministero
l meccanismo di controllo per il credito d’imposta non è del tutto trasparente. Nonostante la presenza di due certificazioni da parte di soggetti terzi, si potrebbe pensare che ciò esoneri dai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, il decreto stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy esaminerà le condizioni per l’ottenimento del contributo e l’adeguata applicazione delle norme, anche considerando le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di irregolarità, il Ministero sarà responsabile del recupero dell’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni.
Cumulo di incentivi nella Transizione 5.0: regole e limiti
Possibilità di Cumulo con Altri Incentivi
Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con altri incentivi che riguardano gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non conduca al superamento del costo sostenuto.
Esclusioni di Cumulo
Tuttavia, non è ammesso il cumulo con il credito d’imposta Transizione 4.0 (quando si opta per il 5.0, si esce automaticamente dal 4.0) né con il credito d’imposta destinato agli investimenti nella ZES unica.
Dettagli e procedura del decreto attuativo
Il decreto attuativo dovrà chiarire le modalità di controllo e di monitoraggio dell’effettivo risparmio energetico conseguito dalle imprese e stabilire le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti.
Sarà inoltre necessario definire le modalità di accesso ai benefici fiscali previsti per le imprese che aderiscono al sistema di certificazione energetica e chiarire le eventuali agevolazioni per quelle imprese che non riescono a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico prefissati.