Sgravi alle imprese che vogliono rientrare in Italia: tutte le novità

L’agevolazione riguarda le imprese e l’esercizio di arti e professioni. Sale a 10 anni l’obbligo di permanenza delle imprese post rientro

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Nel testo del decreto legislativo sull’internazionalizzazione, recentemente depositato in Parlamento per la fase di discussione, sono state apportate alcune significative modifiche rispetto alla bozza precedentemente circolata. In particolare, è stato esteso da 5 a 10 anni il periodo di obbligo per le imprese di mantenere le proprie attività sul territorio nazionale a seguito di reshoring, ossia il rientro delle aziende precedentemente delocalizzate.

È poi stato introdotto un provvedimento che penalizza qualsiasi tipo di spostamento successivo, definendo sanzioni non solo per i trasferimenti a favore di Stati al di fuori dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), ma anche per quelli all’interno degli Stati membri dell’UE o del SEE.

Sgravi alle imprese, ecco quali

La disposizione è volta a favorire dal punto di vista fiscale il trasferimento di attività economiche precedentemente svolte al di fuori dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Questa normativa copre una vasta gamma di situazioni, coinvolgendo non solo le attività d’impresa, ma anche l’esercizio di arti e professioni. In particolare, si stabilisce che il 50% dei redditi derivanti da tali attività, durante il periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e nei successivi cinque periodi di imposta, non costituisca la base imponibile per Ires (o Irpef) e Irap.

Non sono comprese in questa agevolazione le attività svolte sul territorio nazionale nei 24 mesi precedenti al trasferimento, probabilmente per evitare pratiche di ingresso/uscita meramente strumentali. Per poter beneficiare di questa detassazione, il contribuente è tenuto a mantenere una separazione contabile adeguata, in grado di consentire una verifica accurata della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta soggetti all’agevolazione.

La durata minima del reshoring per poter usufruire di questi benefici fiscali è di cinque anni. Tuttavia, per le grandi imprese, definite secondo i parametri comunitari del 2003 (ossia con almeno 250 dipendenti, un fatturato di 50 milioni di euro e un totale di bilancio di 43 milioni di euro), tale periodo viene esteso a dieci anni.

L’incentivo a concedere benefici fiscali

La disposizione stabilisce che se, entro il periodo specificato, vi è un nuovo offshoring, anche parziale, delle attività in qualsiasi altro Stato, compresi quelli dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ciò comporta la decadenza del regime agevolato, con conseguente obbligo di pagamento delle imposte ordinarie, oltre agli interessi. L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Dal punto di vista dei ragionamenti alla base di questa normativa, emerge chiaramente l’intento di concedere un beneficio fiscale al fine di incentivare meccanismi considerati positivi. In particolare, si vuole sostenere e promuovere processi industriali che, alla luce dell’esperienza durante la pandemia da Covid-19, hanno evidenziato la necessità di mantenere alcune produzioni nel territorio nazionale. La disposizione mira anche a correggere situazioni di eccessiva delocalizzazione da parte di multinazionali, riconoscendo che in alcuni paesi i processi produttivi potrebbero non raggiungere i livelli qualitativi minimi necessari.

Contabilità dell’attività di reshoring

Il comma 3 richiede l’implementazione di un sistema di contabilità analitica finalizzato a tracciare in modo dettagliato l’attività economica soggetta a reshoring. Per le aziende strutturate, soprattutto quelle che operano a livello cross-border, questa richiesta non dovrebbe costituire un problema, dato che sono abituate a meccanismi analitici di controllo di gestione. È fondamentale che tali pratiche siano trasparenti e non orientate a evitare il fisco, da cui la necessità che il reshoring abbia una durata minima di cinque a dieci anni, quest’ultima prevista soprattutto per le grandi imprese, che si presume siano le principali interessate a tali fenomeni.

In caso di decadenza, la norma sembra chiara nel richiedere al contribuente il rimborso delle imposte precedentemente sgravate, insieme agli interessi, ma senza l’applicazione di ulteriori sanzioni. Questo approccio sembra mirare a recuperare i benefici fiscali ottenuti in virtù della normativa agevolata senza infliggere pene aggiuntive al contribuente, il che potrebbe essere interpretato come un incentivo alla conformità piuttosto che come una punizione.