Green New Deal italiano, via alle domande per finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto

Via alle domande dal 17 novembre per le agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Pubblicato: 8 Settembre 2022 12:28

Con Decreto Interministeriale del 1 Dicembre 2021 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha delineato i contenuti dell’intervento a sostegno di progetti volti a contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal (GRID), il programma di interventi per l’aumento della sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e l’innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.

Con il Decreto Direttoriale del 23 Agosto 2022 sono stati definiti gli elementi applicativi previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 17 del Decreto Interministeriale per l’attuazione della misura di cui alle lettere a) e b) del comma 90 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, destinata alla promozione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione a carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del Green and Innovation Deal, ammessi ai finanziamenti del FRI e destinatari del Fondo per la crescita sostenibile nell’ambito del Titolo II del decreto interministeriale 8 marzo 2013.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni nell’ambito dei programmi ammissibili sono:

  • le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  • i Centri di Ricerca.

I soggetti possono presentare programmi anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila e fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa partecipante di valore non inferiore ad euro 3.000.000,00.

I programmi congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, come il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto.

Il contratto, a tal fine, deve prevedere:

  • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
  • la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
  • l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Requisiti

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;
  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  • disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e ss.mm.ii, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal, con particolare riguardo agli obiettivi di:

  • decarbonizzazione dell’economia;
  • economia circolare;
  • riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  • rigenerazione urbana;
  • turismo sostenibile;
  • adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, mentre le attività di industrializzazione:

  • devono avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilità ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In ogni caso, l’industrializzazione non deve consistere in meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;
  • devono includere investimenti in attività materiali che mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni a valere sulla presente misura, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività e delle relative spese e costi.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:

  • essere realizzati dai soggetti nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione.

La valutazione dei programmi viene svolta riguardo alle seguenti specifiche:

  • fattibilità tecnico-organizzativa, valutata sulla base dei seguenti elementi: 1) capacità e competenze, ovvero capacità di realizzazione del programma con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 2) qualità delle collaborazioni; 3) risorse tecniche e organizzative;
  • qualità del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi: 1) validità tecnica; 2) rilevanza dei risultati attesi; 3) potenzialità di sviluppo;
  • impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) potenzialità economica; 2) impatto industriale; 3) impatto sociale dei programmi.

Agevolazioni

Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 17, 18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui le attività progettuali ricadono. Tenendo di questi limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono essere concesse agevolazioni nella forma:

  • del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50% e, comunque, non superiore al 70 %. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento. La banca finanziatrice sara’ individuata da ciascuna impresa richiedente le agevolazioni nell’ambito dell’apposito elenco reso disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico, di CDP e dell’ABI;
  • del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili: i) pari al 15 % come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione; ii) pari al 10 % come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.

Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro.

Le risorse finanziarie disponibili

Sono complessivamente rese disponibili le seguenti risorse finanziarie:

  • 600 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI;
  • 150 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto.

Procedure di accesso

L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile avviene mediante la concessione di agevolazioni utilizzando:

  • per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00, la procedura a sportello. Per la concessione delle agevolazioni ai progetti destinatari della procedura a sportello sono disponibili i) 300 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse disponibili per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; ii) 75 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto. Una quota pari al 60 % delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni mediante la procedura a sportello è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Nell’ambito della predetta riserva, una sotto riserva pari al 25 % della stessa è destinata alle iniziative che coinvolgano almeno una micro o piccola impresa. Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di
    presentazione nel limite delle risorse disponibili;
  • per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro 10.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00, la procedura negoziale. Per la concessione delle agevolazioni ai progetti destinatari della procedura negoziale sono disponibili: i) 300 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse disponibili per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; ii) 75 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto.

Modalità e termini

La domanda di agevolazioni e la documentazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00,  di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 17 novembre 2022, a pena di invalidità ed irricevibilità, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “D.M. 1° dicembre 2021 – Green New Deal/22”.

Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet a partire dalle ore 10.00 del 4 novembre 2022. La domanda ed i relativi allegati generati attraverso tale
procedura informatica devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti richiesti per ciascun documento come richiesto, entro i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per ciascuno specifico file.

Per le informazioni sulla presentazione dei Progetti e’ possibile scrivere a info_domandefcs@mcc.it Alle richieste di chiarimenti pervenute verrà fornita risposta attraverso le FAQ. Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici, ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.

Per i soli quesiti di natura normativa, relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative e per i quesiti riguardanti la procedura negoziale è attivo l’indirizzo di posta elettronica: greendeal.fcs@mise.gov.it