Opzione donna: le istruzioni e i requisiti per la pensione anticipata 2023

Opzione donna, è online la nuova circolare Inps con i chiarimenti e le istruzioni di domanda. Stop all’accesso libero, i nuovi requisiti

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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E’ online la circolare Inps con tutti i chiarimenti e le istruzioni di domanda per Opzione donna nel 2023. Tante le novità: da quest’anno il pensionamento anticipato potrà essere richiesto solo dalle lavoratrici che assistono un familiare disabile, hanno un’invalidità civile almeno del 74% o concludono il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto istituiti presso il Mise.
Cambiano anche i requisiti anagrafici: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022. Il servizio per le richieste è già attivo sul sito Inps.

Opzione donna, online la circolare per il 2023

Nella circolare n. 25/2023 l’Inps illustra i nuovi requisiti per il pensionamento anticipato dopo la proroga della legge di Bilancio 2023. Il servizio per le richieste è già attivo sul sito Inps.
Possono presentare la richiesta le lavoratrici con almeno 60 anni d’età e 35 di contributi, che sono state licenziate o sono dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, che assistono da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi oppure che hanno una disabilità oltre il 74 per cento.

Opzione donna, i requisiti

La novità 2023 è lo stop all’accesso libero ad Opzione donna. La pensione anticipata non è più riservata a tutte le donne ma possono esercitare l’opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della domanda – in una delle seguenti condizioni:

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  • presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari almeno al 74%;
  • siano lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del 1/1/2023 ovvero è attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Possono fare domanda le lavoratrici in possesso di:

  • 60 anni d’età (59 con un figlio e 58 con due o più figli);
  • 35 anni di contributi.

Per le donne licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto l’età pensionabile è di 58 anni a prescindere dal numero di figli.

Per accedere alla prestazione, tutti i requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2022.

Opzione donna, le finestre mobili

Alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici ricevono la pensione una volta trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
    18 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.”

Il trattamento si può ricevere anche oltre la prima data di decorrenza utile purché i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022.

Opzione donna, quando presentare la domanda

Se i requisiti anagrafici e contributivi sono perfezionati entro il 31 dicembre 2022 la domanda di pensionamento può essere presentata in qualsiasi momento successivo. Quindi non solo nel 2023 ma anche nel 2024 o nel 2025.
Poiché la verifica dei “requisiti soggettivi” indicati dalla norma va effettuata al momento della presentazione della domanda di pensionamento sarà possibile fruire del pensionamento anticipato anche se questi si realizzano negli anni successivi.

Ad esempio: una lavoratrice con 60 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 potrà scegliere Opzione donna anche se successivamente al 31 dicembre 2022 gli viene riconosciuta una invalidità civile di almeno il 74%. Idem per una lavoratrice con 58 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 il cui tavolo di confronto al Mise si apra nel 2024 o nel 2025.

Opzione donna, come fare domanda

La procedura di domanda è già disponibile online. Le richieste possono essere inoltrate attraverso il sito dell’Inps, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile utilizzare il contact center oppure rivolgersi ai Patronati.  In fase di domanda è necessario allegare la documentazione necessaria.

Le lavoratrici che inoltrano domanda di pensionamento devono allegare, se richiesto, la relativa documentazione comprovante i requisiti. Le caregiver, devono compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge, riportandone i dati anagrafici, gli estremi del verbale e il relativo documento, se non in possesso dell’INPS.

Se l’handicap è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalarlo nel campo “note” della domanda e allegare il dispositivo del decreto. Al verbale sono equiparati l’accertamento provvisorio e il certificato provvisorio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave (altrimenti scatta la revoca della pensione). Con riferimento alla documentazione per patologie oncologiche e soggetti affetti dalla sindrome di Down si rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punti 7 e 8. Autodichiarazioni e documenti si allegano anche per i caregiver che assistono parenti o affini di secondo grado.