Come andare in pensione anticipata (fino a 10 anni prima) con la R.I.T.A.

Come anticipare la pensione con la RITA: a quali condizioni è possibile percepirla e quale regime fiscale (particolarmente vantaggioso) viene applicato

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Introdotta per la prima volta dalla legge di Bilancio per il 2018, la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione pensionistica che gode di un regime fiscale particolarmente favorevole e può essere richiesta dagli aderenti a forme di previdenza complementare che si trovano in prossimità di pensionamento. Ecco a quali condizioni è possibile percepirla e come viene tassata.

I requisiti di accesso

La RITA rappresenta una misura di sostegno al reddito per coloro che sono rimasti disoccupati durante il periodo che manca al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia obbligatoria. Per poter accedervi occorre innanzitutto aver aderito ad un fondo di previdenza complementare, nelle seguenti forme:

  • fondi chiusi di origine “negoziale”, istituiti nell’ambito della contrattazione collettiva,
  • fondi aperti istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM),
  • piani pensionistici individuali (PIP) gestiti con contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, che vengono normalmente alimentati dalle quote di tfr del lavoratore maturate mensilmente e dalla contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, laddove presenti.

In secondo luogo, occorre possedere specifici requisiti che identificano due diverse casistiche di accesso. La prima prevede che possano richiedere la RITA, i soggetti che:

  • hanno cessato l’attività lavorativa;
  • hanno maturato, almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, alla data di presentazione della domanda di RITA;
  • matureranno l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla domanda di RITA;
  • sono iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni.

Mentre la seconda casistica consente l’accesso a quei soggetti che:

  • risultano inoccupati da un periodo superiore a 24 mesi;
  • matureranno l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla domanda di RITA;
  • hanno maturato, almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, alla data di presentazione della domanda di RITA;
  • sono iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni.

Le caratteristiche della RITA

La prestazione della RITA consiste in una erogazione frazionata di capitale per un periodo massimo di 5 o 10 anni, a seconda delle 2 fattispecie di ammissione.

Il capitale a cui si fa riferimento corrisponde al montante accumulato dall’aderente presso la forma pensionistica complementare, che viene erogato in forma rateale dal momento di accettazione della domanda di RITA fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia obbligatoria.

La cadenza della rateazione di pagamento è stabilita da ciascun fondo di previdenza complementare, anche in relazione alle esigenze dei lavoratori iscritti, con una periodicità comunque non superiore a 3 mesi.

La RITA è revocabile in base alle modalità stabilite da ciascuna forma pensionistica. Inoltre, in caso di decesso dell’aderente che sta percependo la rendita anticipata, è possibile per gli eredi il riscatto delle rate non erogate, che si trovano ancora in fase di accumulo.

La tassazione agevolata

Il regime fiscale applicato alla RITA è particolarmente vantaggioso. Le norme prevedono infatti una tassazione sostitutiva con le seguenti caratteristiche:

  • sulle quote imponibili di rendita anticipata viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 15%;
  • è possibile una riduzione dell’aliquota base dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari;
  • la riduzione massima ammessa è del 6% (di conseguenza, l’aliquota di tassazione minima è del 9%);
  • se la data di iscrizione alla previdenza complementare e’ precedente al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computabili fino a un massimo di 15.

I percettori della RITA hanno comunque la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, indicando questa scelta nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, la RITA viene assoggettata a tassazione ordinaria applicando il calcolo a scaglioni dell’Irpef (aliquota minima 23%-aliquota massima 43%).

Le informazioni hanno carattere generale. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.