Il DL Anticipi, diventato legge dopo l’approvazione definitiva alla Camera dei deputati ed entrato in vigore il 17 dicembre scorso, ha apportato diverse novità in tema di affitti brevi e locazioni turistiche. Le novità hanno interessato anche il comparto alberghiero, ma in maniera meno impattante. Le modifiche più importanti riguardano l’introduzione del Cin e i nuovi obblighi a carico dei proprietari che affittano casa.
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Arriva il Cin, il Codice identificativo nazionale
Allo scopo di “tutelare la concorrenza” e la “trasparenza” del mercato, è stato introdotto il Cin, ovvero un codice alfanumerico che a livello nazionale registra tutte le attività di ospitalità. Tale codice viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, che al momento deve ancora essere implementata.
A dover richiedere obbligatoriamente il Cin sono:
- chi possiede una casa utilizzata per le locazioni turistiche
- chi possiede una casa utilizzata per gli affitti brevi (quelli inferiori ai 30 giorni)
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere
Tutti i codici assegnati finiscono in una banca dati gestita sempre dal Ministero del Turismo. Nel caso di immobili già identificati con un codice rilasciato dalle regioni o dalle province autonome, bisognerà procedere con la ricodificazione entro 30 giorni.
Affitti brevi: le nuove regole per la sicurezza e la trasparenza
Per tutti i privati che affittano casa, sarà obbligatorio dotare l’appartamento “di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili”. In particolare, gli estintori devono essere collocati negli accessi e nelle zone di maggior pericolo. Inoltre, ce ne deve essere uno ogni 200 metri quadrati (o frazione) e con un minimo di uno schiumogeno per piano. I privati che svolgono l’attività di locazione in forma di impresa, inoltre, devono garantire anche la sicurezza degli impianti.
Tali adempimenti sono obbligatori per poter ottenere il Cin; in sede di richiesta del codice è necessario preventivamente inoltrare telematicamente al Ministero del Turismo una dichiarazione sostitutiva in cui, oltre ai dati catastali dell’immobile da locare, si deve dichiarare di essere in regola con tutte le norme di sicurezza.
Sul fronte della trasparenza, per tutte le strutture turistico-ricettive, locatori compresi, vige l’obbligo di esporre il Cin all’esterno dello stabile in cui è ubicato l’appartamento da affittare o della struttura alberghiera.
Sanzioni per chi non rispetta le nuove regole
Chi non rispetta gli obblighi introdotti dal DL Anticipi rischia pesanti sanzioni, che sono differenti a seconda della violazione commessa. In particolare, sono state previste le seguenti pene:
- da 800 a 8mila euro se si è sforniti di Cin
- da 500 a 5mila euro se non si espone il Cin o se non lo si indica negli annunci immobiliari pubblicati (per cui è prevista anche l’immediata rimozione)
- da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione dei requisiti di sicurezza accertata (per chi affitta in forma di impresa)
Le verifiche sul rispetto della normativa spettano ai comuni che, in caso di violazione, incasseranno le sanzioni da utilizzare per interventi legati al turismo o alla gestione dei rifiuti urbani.
Tutte le nuove disposizioni si applicheranno dopo che la banca dati nazionale e il portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Con saranno operativi.