Spesso la presenza di animali all’interno di uno stabile condominiale è motivo di liti fra condomini. Questo succede, ad esempio, quando il gatto attraversa una recinzione e fa i bisogni sul balcone o terrazzo del vicino oppure utilizzi in maniera impropria le parti comuni. Anche i cani spesso sono oggetto di innumerevoli discussioni. Si pensi al caso in cui l’animale si metta ad abbaiare per intere giornate o nelle ore notturne. È altresì contrario alle norme di legge far gironzolare il cane nel giardino o cortile condominiale senza guinzaglio o museruola. Ecco che per fatti di questo genere si potrà invocare la responsabilità del proprietario dell’animale.
Vediamo meglio quali sono le regole da rispettare se si possiede un animale in condominio e cosa possono fare i vicini per tutelarsi in caso di danni subiti da persone o cose.
Indice
Il regolamento condominiale può vietare la presenza di animali?
Il primo aspetto da chiarire è che in base alla riforma del condominio del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli articoli del codice civile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1138 cc il regolamento condominiale non può in alcun modo vietare di possedere animali domestici all’interno della propria abitazione. Conseguentemente dovrà essere consentito l’accesso dell’animale anche nelle zone comuni come le scale, l’ascensore, l’androne ecc…Un eventuale divieto volto a derogare la predetta norma è ammesso solo in presenza di regolamenti di condominio di tipo contrattuale.
Si tratta di quei regolamenti approvati dall’assemblea all’unanimità che, in quanto voluti da tutti, possono limitare la libertà e i diritti di ciascun condomino a utilizzare nella maniera più opportuna la propria unità abitativa, anche ospitando un animale domestico. Affinché la limitazione si ritenga efficace anche nei confronti dei nuovi condomini deve essere annotata nei registri immobiliari. Sono sempre contrattuali i regolamenti predisposti dal costruttore e allegati ai vari atti di compravendita affinché gli acquirenti possano prenderne visione e accertarli unitamente all’atto notarile.
Quali obblighi rispettare
Avviamo visto che non è possibile impedire al condomino di avere un gatto o un cane nel proprio appartamento ma se il padrone dell’animale non dovrà preoccuparsi della sua detenzione dovrà comunque rispettare le regole che vietano rumori molesti, odori sgradevoli e che impongono l’igiene nelle aree comuni. Infine, ma non per importanza, occorre fare estrema attenzione alle norme a salvaguardia dell’incolumità altrui, soprattutto in presenza di un animale pericoloso e aggressivo.
Insomma, anche se è lecito avere la compagnia di un animale domestico, occorre pur sempre rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, mantenere pulite le aree comuni e utilizzare il guinzaglio o la museruola in presenza di cani aggressivi.
Quel che deve essere chiaro è che l’animale, cane o gatto che sia, non deve arrecare danni alle persone e alle cose altrui (come nel caso in cui il gatto rovini le piante del vicino o del giardino condominiale). Al fine di evitare che questo accada il proprietario sarà tenuto ad effettuare una stretta sorveglianza sul proprio animale.
Tra l’altro, lasciare libero l’animale è anche rischioso perché potrebbe incontrare un altro animale del vicino con conseguenti reciproche aggressioni e danni agli animali stessi o a terzi malcapitati.
Quali sono le responsabilità penali
Occorre segnalare che non custodire senza le necessarie cautele l’animale, così come affidarlo a persona inesperta, integra la fattispecie di reato di cui all’articolo 672 penalmente sanzionato.
Si ricorda inoltre che, un continuo abbaiare o un persistente miagolio hanno rilevanza penale in quanto costituiscono, a carico del padrone dell’animale, capo di imputazione per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Tale comportamento fastidioso, volto ad incidere sulla tranquillità pubblica, è oggetto di tutela da parte del legislatore.
Quali sono le tutele in caso di odori o immissioni sgradevoli
Il gatto, o il cane che sia, non dovrà mai produrre odori sgradevoli o rumori molesti poiché, ai sensi dell’articolo 844 codice civile, i vicini potranno invocare la tutela prevista dalla norma, in base alla quale nel caso di immissioni sonore o olfattive intollerabili potrebbero richiedere l’intervento del Giudice affinché venga inibita la condotta fastidiosa.
A seguito del provvedimento del Giudice il proprietario si vedrebbe costretto ad adottare seri accorgimenti per evitare il ripetersi dei fatti lesivi. In casi estremi, quando la tutela della salute delle persone sia nettamente prevalente rispetto al diritto di tenere un animale domestico, potrebbe disporne l’allontanamento dallo stabile condominiale (come in caso di malattie e situazioni strettamente legate all’igiene pubblica).
Come difendersi se il gatto sporca
Per tornare al quesito iniziale vediamo in concreto come ci si può tutelare qualora il gatto, abituato a superare le recinzioni poste al confine con la proprietà altrui, scavalchi le ringhiere per lasciare i propri bisogni sul balcone del vicino.
Certamente il primo passo da compiere è risolvere la situazione bonariamente facendo presente al vicino che il suo gatto sporca il nostro balcone e magari danneggia anche le fioriere.
Nel caso in cui il padrone dell’animale non prenda alcun provvedimento per evitare il ripetersi dei comportamenti lesivi, si può intimare di rivolgersi all’amministratore.
Qualora a nulla valesse l’intervento dell’amministratore per sedare gli animi, non resta che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Si fa dunque presente al vicino, in via preliminare, la nostra intenzione di adire le vie legali qualora la situazione dovesse rimanere immutata. Certo quest’ultima non è sicuramente la strada più agevole da percorrere in quanto sarà necessario fornire idonea prova dei fatti lesivi nonché dei danni che si subiscono. A tal fine foto e testimonianze dell’accaduto saranno indispensabili.
Cosa succede se sei in affitto?
Qualora l’appartamento sia stato affittato dovrai rispondere anche dei comportamenti compiuti dall’inquilino. Anche quest’ultimo dovrà infatti rispettare le norme del vivere in comune. Nel caso in cui tenere il gatto sia consentito dal regolamento condominiale potrebbe essere pur sempre oggetto di divieto da parte del proprietario che, per dare evidenza alla sua volontà, avrà inserito apposita clausola nel contratto di locazione. E’ quindi di fondamentale importanza leggere attentamente il contratto per evitale spiacevoli sorprese nel corso del rapporto di locazione. Qualora invece la presenza di animale sia accettata dal padrone di casa allora l’inquilino dovrà adeguatamente vigilare sul comportamento dell’animale per evitare che danneggi o infastidisca gli altri condomini.