Vino senza alcol, cambiano le regole di produzione e vendita: il decreto

Nuove regole per il vino dealcolato in Italia: il decreto Mef-Masaf del 2026 chiarisce quali sono le autorizzazioni, le accise e distingue operatori Eid e soggetti Did

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

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Il vino dealcolato non è più una nicchia sperimentale, ma una realtà produttiva e di mercato che l’Italia è chiamata a governare con regole chiare. La crescente domanda di prodotti a bassa o nulla gradazione alcolica ha reso necessario un quadro normativo organico anche sul piano fiscale. In questo contesto si inserisce il decreto del 29 dicembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.

Nuove regole per la produzione di vino dealcolato in Italia

Il provvedimento disciplina le condizioni per la produzione di vino a bassa gradazione alcolica e di vino senza alcol, definendo autorizzazioni, obblighi tecnici, gestione delle accise e controlli.

Il primo obbligo sancito, infatti, è che nessuna impresa può produrre vino dealcolato senza una preventiva autorizzazione. L’azienda deve ottenere un codice identificativo dall’Agenzia delle Dogane, subordinato a ottenere la specifica licenza di esercizio. Inoltre deve rispettare una serie di disposizioni che riguardano sia il processo produttivo sia il regime delle accise sull’alcol etilico ottenuto durante la dealcolazione.

Per quanto riguarda la produzione, sono consentite solo tecniche fisiche che non alterino chimicamente il vino, e non è permesso aggiungere acqua o sostanze estranee per compensare la perdita di volume, se non quelle strettamente necessarie per i processi tecnologici.

A tal proposito, si può dealcolare solo vino che ha già completato la fermentazione e possiede i requisiti per essere commercializzato come tale.

Dal punto di vista fiscale, la parte di alcol prodotto è soggetta ad accisa e deve essere tracciata, misurata e contabilizzata secondo le modalità stabilite dal decreto, a tutela dell’erario e per prevenire usi impropri.

La distinzione tra operatori Eid e soggetti Did

Un altra novità del decreto è la distinzione tra due categorie di operatori, basata sui volumi annui di produzione di vino dealcolato:

  • i soggetti Eid, che eseguono il processo di dealcolazione ottenendo quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri annui;
  • i soggetti Did, che eseguono il processo di dealcolazione ottenendo quantitativi superiori a i 1.000 ettolitri annui.

Questa distinzione non è solo formale: da essa discendono obblighi, procedure e livelli di controllo differenti.

Per gli operatori che producono meno di 1.000 ettolitri annui di vino dealcolato il decreto prevede un sistema di autorizzazione e controllo più dettagliato, con specifici obblighi tecnici e procedurali, mentre per i soggetti che superano tale soglia sono introdotte modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione.

Domanda di autorizzazione e obblighi per i soggetti Eid

Per ottenere l’autorizzazione, i soggetti Eid devono presentare una domanda dettagliata contenente i dati dell’impresa, la descrizione dei processi utilizzati, le caratteristiche tecniche del misuratore e del recipiente collettore, nonché la capacità dei serbatoi destinati al vino dealcolato.

L’ufficio competente svolge un’istruttoria che può concludersi con il diniego, l’accoglimento o una richiesta di integrazione. In caso di autorizzazione, l’operatore è tenuto a versare una cauzione e a mantenere un registro di carico e scarico dell’alcol e del vino dealcolato.

Le semplificazioni per i soggetti Did

Decisamente più snello è il regime previsto per i soggetti Did, ossia gli operatori che superano i 1.000 ettolitri annui. Questi possono richiedere la licenza di esercizio attraverso una procedura semplificata.

Per i depositi fiscali Did non è necessario presentare piani operativi preventivi, né comunicare le lavorazioni mensili. Non si applica inoltre la rilevazione delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Previsto anche l’esonero dall’installazione di strumenti di misura per la determinazione della quantità di vino dealcolato ottenuto.

Queste semplificazioni rispondono a una logica di proporzionalità: i grandi operatori, già strutturati e sottoposti a controlli sistemici, possono beneficiare di un alleggerimento burocratico che favorisce investimenti e competitività.

Il decreto Mef-Masaf tutela e garantisce la tracciabilità (anche a livello fiscale) dell’alcol etilico, ma allo stesso tempo offre alle imprese un quadro certo entro cui sviluppare la produzione, concentrandosi sul vino dealcolato come prodotto complementare, senza snaturare la filiera vitivinicola tradizionale.