Il marchio IGP è una certificazione di qualità riconosciuta dall’Unione Europea, assegnata a prodotti agricoli e alimentari che possiedono caratteristiche specifiche legate alla loro origine geografica.
Per ottenerla, è necessario rispettare determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio quali.
Indice
Cosa vuol dire il marchio IGP
Il significato del marchio IGP corrisponde all’acronimo di Indicazione Geografica Protetta, vale per i prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini e garantisce che almeno una fase della produzione, trasformazione o lavorazione di un determinato prodotto avviene in una specifica area geografica, conferendogli caratteristiche uniche.
A differenza del marchio DOP, non è necessario in questo caso che tutte le fasi della produzione si svolgano nella zona di riferimento: infatti basta che almeno una parte del processo sia rintracciabile geograficamente.
In Italia, ci sono molti prodotti certificati con il marchio IGP, tra cui la Bresaola della Valtellina, la Lenticchia di Castelluccio di Norcia e il Limone di Sorrento.
Come si ottiene il marchio IGP
Ottenere il riconoscimento IGP è un processo che richiede diversi passaggi e il coinvolgimento di più enti.
Per prima cosa, si inizia la formazione di un Comitato Promotore, composto da produttori interessati a ottenere la certificazione, che hanno il compito di elaborare un disciplinare di produzione. Tale documento deve descrivere nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, le tecniche di lavorazione, l’area geografica coinvolta e i controlli di qualità necessari per garantire il rispetto delle regole, in linea con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013.
Una volta definito il disciplinare, la documentazione deve essere inviata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare) ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione. La domanda va presentata a mezzo PEC o in formato cartaceo in regola con le norme del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
La richiesta deve comprendere i vari documenti indicati nel Decreto ministeriale 14 ottobre 2013, tra cui: atto costitutivo e statuto del comitato promotore, disciplinare di produzione, relazione tecnica, relazione storica, relazione socio-economica, cartografia, ma anche l’indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente.
Se l’esito è positivo, la entro 30 giorni domanda viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dando la possibilità a chiunque di presentare eventuali opposizioni.
Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e, e pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione.
Superata questa fase, la richiesta viene inoltrata alla Commissione Europea, che effettua una seconda valutazione e, se non emergono contestazioni, approva ufficialmente il riconoscimento IGP. A quel punto, il prodotto entra a far parte del registro europeo delle Indicazioni Geografiche Protette e può essere commercializzato con il marchio IGP, garantendo una maggiore tutela contro imitazioni e contraffazioni.
Le procedure sono determinate dal Regolamento 668 del 2014 e dal Decreto ministeriale del 14 ottobre 2013.
Qual è la differenza tra il marchio DOP e IGP
La principale differenza tra DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) sta nel ruolo che il territorio ha nella produzione del prodotto. Ovvero:
- un prodotto DOP deve essere interamente prodotto, trasformato e lavorato in una determinata area geografica, seguendo un disciplinare rigido che ne tutela l’autenticità;
- un prodotto con marchio IGP, invece, garantisce che almeno una fase del processo produttivo è avvenuta nel territorio indicato per ottenere il riconoscimento.
Questo significa che alcune materie prime possono provenire anche da altre zone, purché il passaggio fondamentale che caratterizza il prodotto venga realizzato nell’area geografica riconosciuta. Un esempio è la Bresaola della Valtellina IGP, che può essere prodotta con carne proveniente da diverse regioni, ma deve necessariamente essere lavorata in Valtellina.
Qual è la differenza tra DOP, IGP e STG?
Oltre ai marchi DOP e IGP, esiste anche la certificazione STG (Specialità Tradizionale Garantita). Questo riconoscimento non si basa sulla provenienza geografica del prodotto, ma sulla tradizione della sua lavorazione.
Un prodotto STG deve seguire un metodo di produzione tradizionale che lo distingue da altri prodotti simili, indipendentemente dal luogo in cui viene realizzato. Un esempio di prodotto con certificazione STG è la Mozzarella STG, che può essere prodotta in diverse aree, ma deve rispettare specifiche tecniche di lavorazione che seguono un disciplinare rigoroso che definisce tutte le fasi della produzione.
Quanto vale il mercato dei prodotti IGP in Italia
Quello dei prodotti IGP in Italia è un mercato importantissimo. Basti pensare che, secondo il XXII Rapporto Ismea-Qualivita, il valore alla produzione dei prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP) in Italia nel 2023 è stato pari a 20,2 miliardi di euro, con un incremento dello 0,2% rispetto all’anno precedente.
Si tratta di un mercato importante e in crescita, soprattutto se si considera che già nel 2022 il valore dei prodotti DOP, DOC e IGP in Italia aveva segnato una crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente, rappresentando il 20% del fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano.