A seguito del rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione, l’Inps ha reso noti termini, scadenze e le istruzioni operative e contabili relative all’invio della domanda. Si tratta di un passaggio fondamentale per sfruttare l’agevolazione appena citata.
In particolare le nuove modalità sono state esplicate nel messaggio n° 3050 del 09-09-2021, con il quale sono state definiti anche dati e informazioni da riportare in fase di inoltro. Vediamo insieme cosa c’è da sapere a riguardo.
Indice
Esonero contributivo contratto di rioccupazione: come presentare domanda
A partire dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet dell’istituto di previdenza, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, mirato alla richiesta dell’esonero contributivo per il contratto di rioccupazione.
A titolo informativo, ricordiamo che con esso si fa riferimento ad una specifica tipologia di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, istituito in via eccezionale – attraverso il decreto Sostegni bis – dal primo luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. Questa novità è stata varata nell’obiettivo dichiarato di sollecitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza legata alla pandemia e alle restrizioni.
In base alle regole di cui al messaggio Inps, recante il rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (art. 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), l’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione deve essere richiesta dal datore di lavoro interessato ad ottenerla.
Egli, previa autenticazione, dovrà inoltrare tutto all’istituto di previdenza, avvalendosi solo del modulo di istanza on-line “RIOC” – che altro non è che la domanda di ammissione all’esonero. Per eseguire correttamente la procedura dovrà fornire le seguenti informazioni:
- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Va specificato, a tal proposito, che per quanto riguarda i rapporti di lavoro part-time, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, poiché saranno le procedure telematiche a parametrare l’ammontare di esonero spettante alla percentuale oraria indicata. Di ciò si trova opportuna menzione nel citato messaggio dell’istituto di previdenza.
Come va compilata la domanda di esonero contributivo per il contratto di rioccupazione
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo Inps per il contratto di rioccupazione, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 – condizione essenziale dell’agevolazione – dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di ottobre 2021:
- i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità;
- l’elemento <Imponibile>;
- e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Il messaggio Inps rimarca altresì che nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta, calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
I datori di lavoro che invece hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono avvalersi dell’esonero spettante, dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Coloro che vogliono sfruttare l’esonero contributivo, debbono – in ogni caso – aver effettuato assunzioni a tempo indeterminato nel lasso di tempo poco sopra menzionato. Da notare che tale “bonus” è stato riconosciuto dal legislatore ai soli datori di lavoro privati, al di là della circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Mentre la normativa in materia esclude i datori di lavoro del settore agricolo, del lavoro domestico, del settore finanziario e della Pubblica Amministrazione.
Non solo. A titolo informativo ricordiamo che la legge esclude l’applicazione del contratto di rioccupazione anche nei seguenti casi pratici:
- se l’assunzione si aveva con il ricorso a differenti tipologie contrattuali distinte dal contratto subordinato, anche se a tempo indeterminato;
- in ipotesi di contratto di apprendistato;
- in ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine.
Pertanto se è vero che l’agevolazione contributiva in gioco è notevole, vi sono al contempo alcune restrizioni che non rendono elastico l’accesso a tale contratto.
Contratto di rioccupazione ed esonero contributivo: i controlli Inps
L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.
I controlli Inps – negli ultimi anni molto estesi e riguardanti ad es. anche la legge 104 – potranno avvenire anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, e saranno tutti finalizzati ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
Ricordiamo infine che, come precisa l’istituto di previdenza, sono ritenuti disoccupati i soggetti senza lavoro che dichiarano – in forma telematica – al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità all’effettuazione di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, concordate con il locale centro per l’impiego – CpI. La condizione di disoccupazione è essenziale per attivare questo tipo di contratto.