Come QuiFinanza aveva anticipato, e nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo, non è arrivata dal governo la proroga per le quarantene Covid equiparate alla malattia.
Per i lavoratori in quarantena e anche per i lavoratori fragili, infatti, l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, non è stata riconfermata.
L’INPS ha chiarito nel messaggio dell’11 febbraio 2022, n. 679, che per il 2022 non è possibile, quindi, riconoscere le indennità economiche di malattia per i lavoratori che si trovino in quarantena o siano fragili.
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Nel decreto 18/2020 era stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i lavoratori dipendenti del settore privato veniva equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non era computabile ai fini del periodo di comporto.
Il caso tipico è quello di un figlio o di un familiare a carico che fosse risultato positivo al Covid, il che costringeva all’isolamento tutti i contatti stretti.
Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in smart working, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali che attestasse una condizione di rischio (persone immunodepressione, malate di tumore o soggetti a terapie salvavita), e i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero ed era prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che aveva in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
I periodi di assenza dal servizio non erano computabili ai fini del periodo di comporto. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità non rilevavano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, era imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipendesse da fatto illecito di terzi. Era inoltre vietato monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio.
Fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili hanno lavorato di norma in modalità agile, anche occupandosi di mansioni diverse, pur sempre però nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Come cambiano le regole nel 2022
Per il 2022, il governo Draghi ha previsto nel decreto-legge 24 dicembre 2021 la proroga unicamente delle disposizioni che riguardano la modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti fragili, senza riconfermare l’indennità Covid a chi si trovi in quarantena (qui gli 8 sintomi “spia” della variante Omicron e quando fare il tampone).
Va detto tuttavia che, oggi, chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi dal Covid non finisce però più in quarantena (tutte le nuove regole per i contatti stretti di un positivo e per i positivi).
Il governo ha disposto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, che sono individuate le patologie in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in smart working (scopri le regole attive dal primo aprile 2024), secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, se presente. Tutto questo, fino al 28 febbraio 2022.
Per l’anno 2022 non è possibile quindi il riconoscimento delle indennità economiche in caso di quarantena e lavoratori fragili. Per chi si fosse trovato in queste condizioni negli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili.
Sotto il profilo gestionale – sottolinea l’Inps – è necessario che gli uffici medico-legali delle strutture INPS territorialmente competenti proseguano con la normale trattazione dei certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.