L’Inps ha fornito nuove istruzioni in relazione alla durata dei giorni di permesso della legge 104 nelle ipotesi di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell’orario a tempo pieno.
Le istruzioni sono contenute nella circolare Inps 19 marzo 2021, n. 45 e fanno seguito a due decisioni della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. La recente giurisprudenza ha infatti deciso che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Permessi 104, cosa cambia
Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla legge 104/92, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per cento restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
Permessi legge 104, istruzioni per il calcolo
Il documento dell’Inps fornisce le istruzioni per il calcolo di tali permessi, alla luce degli orientamenti della sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
- In caso di part time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
- In caso di part time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, la formula di calcolo da applicare è la seguente:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. - In caso di part time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.