Le festività in busta paga: quali sono e come vengono retribuite

Quali sono le giornate festive e qual è il loro trattamento retributivo in busta paga

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

Pubblicato: 1 Dicembre 2022 12:10

Le festività religiose o civili riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva danno diritto ad un particolare trattamento retributivo a favore dei lavoratori dipendenti. Di seguito approfondiremo quale debba essere la loro corretta gestione in busta paga.

Quali sono le giornate festive

Le festività sono giornate durante le quali non è prevista la prestazione di lavoro ma viene comunque maturata la corrispondente retribuzione.

Sono legalmente riconosciuti come festivi :

  • il 1° Gennaio: Capodanno
  • il 6 Gennaio: Epifania
  • il Lunedì di Pasqua: Giorno dell’Angelo
  • il 25 Aprile: Anniversario della Liberazione d’Italia
  • il 1° Maggio: Festa dei Lavoratori
  • il 2 Giugno: Festa della Repubblica
  • il 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine
  • il 1° Novembre: Ognissanti
  • l’ 8 Dicembre: Immacolata Concezione
  • il 25 Dicembre: Santo Natale
  • il 26 Dicembre: Santo Stefano
  • le giornate della Domenica

A questo elenco occorre aggiungere una festività che trae origine dalla contrattazione collettiva di settore, cioè il giorno del Santo Patrono riferito al Comune in cui viene svolta la prestazione lavorativa dei dipendenti.

Alla contrattazione collettiva è, infatti, demandata la facoltà di ampliare il numero di giornate da considerare festive (si pensi, ad esempio, alla domenica di Pasqua prevista solo da alcuni CCNL come festività da retribuire).

Retribuzione spettante

Per le giornate festive, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la normale retribuzione giornaliera anche se il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa.

La retribuzione da inserire in busta paga varia però se la festività cade durate la settimana oppure di domenica. In particolare:

In caso di festività infrasettimanale (da lunedì a sabato)

  • ai lavoratori retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività viene ricompresa nel normale stipendio mensile ( per cui, generalmente, vengono riconosciuti 26 giorni lavorativi standard di retribuzione).
  • ai lavoratori retribuiti in misura oraria, deve essere corrisposta la retribuzione oraria specifica moltiplicata per il numero di ore che si sarebbero dovute lavorare in quella particolare giornata.

In caso di festività cadente di domenica

La festività viene considerata come “non goduta” e viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, con questi criteri:

  • ai lavoratori retribuiti in misura fissa (mensilizzati), spetta l’equivalente economico di un giorno in più (ad esempio, in busta paga si avranno 27 giorni retribuiti, cioè 26 del mese standard + 1 festività)
  • ai lavoratori retribuiti in misura oraria, spettano, nella maggior parte dei casi, 6 ore e 40 minuti in più da sommare alle ore lavorate nel mese. Questo calcolo viene effettuato considerando l’orario settimanale standard contrattualmente previsto (di solito di 40 ore) diviso per le giornate considerate come lavorative (di solito 6 giorni).

Infine, in caso di svolgimento della prestazione lavorativa durante un giorno festivo, il lavoratore ha diritto di ricevere la retribuzione relativa alla giornata di festività, a cui si somma la maggiorazione prevista dal CCNL di riferimento.

Festività soppresse

Le festività soppresse sono giornate che nel corso degli anni non sono state più riconosciute dalla legge come festività. Più nel dettaglio si tratta dei seguenti giorni:

  • la festa di S. Giuseppe
  • il Corpus Domini
  • l’Ascensione
  • la giornata dei Santi Pietro e Paolo
  • il 4 novembre

In sostituzione delle prime quattro giornate vengono di norma riconosciute delle corrispondenti ore di permessi aggiuntivi ai lavoratori, la cui quantificazione e modalità di godimento sono regolate dalla contrattazione collettiva di settore.

La celebrazione della giornata del 4 novembre, invece, è stata spostata  alla prima domenica di novembre. Essendo, di conseguenza, una festività cadente di domenica, essa viene retribuita sempre in aggiunta alla retribuzione ordinaria.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.