Una correzione significativa che punta a sanare una delle criticità più discusse degli ultimi anni. Inps, con il messaggio 1129/2026, cambia rotta sulle prestazioni Iscro e Dis-Coll. La mancata iscrizione formale alla Gestione Separata, infatti, non comporta più automaticamente il rigetto della domanda, se i contributi risultano comunque versati.
È una novità che incide concretamente su migliaia di lavoratori autonomi e collaboratori, spesso esclusi dalle tutele per una semplice omissione burocratica. Vediamo più da vicino.
Indice
Contributi versati, ma senza sussidio: problema risolto
Fino ad oggi, il sistema prevedeva una regola rigida. Al fine di accedere a Iscro e Dis-Coll era indispensabile essere formalmente iscritti alla Gestione Separata Inps. Quest’ultima è il fondo previdenziale istituito con la Legge 335/1995 per garantire tutela a quei lavoratori non inclusi nelle gestioni classiche dell’ente, come artigiani, commercianti o dipendenti.
L’iscrizione a questo regime previdenziale non è automatica e non basta versare i contributi o dichiarare i redditi. Serve infatti una domanda esplicita del lavoratore. Proprio questo aspetto ha prodotto una situazione paradossale: finora molti professionisti, collaboratori e persino dottorandi — pur avendo versato regolarmente i contributi — si sono visti respingere la domanda per un vizio meramente formale.
La svolta dell’Inps evidenziata nel messaggio 1129/2026 è che conta la sostanza, non solo la forma. Perciò l’istituto introduce un’interpretazione più concreta e meno burocratica della normativa. Secondo l’ente:
- l’iscrizione alla Gestione Separata resta obbligatoria per legge;
- tuttavia la sua mancata formalizzazione non blocca più automaticamente l’accesso e la liquidazione della prestazione di sostegno al reddito.
C’è un requisito invalicabile per tutti gli interessati al versamento di Iscro e Dis-Coll: i contributi devono essere stati correttamente versati nel corso del tempo.
Iscro, che cos’è e chi può ottenerla
Ricordiamo che l’Iscro è la sigla che sta a significare Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. È stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 ed è un sostegno economico espressamente pensato per i lavoratori autonomi.
Si rivolge infatti ai liberi professionisti con partita Iva, iscritti in modo esclusivo alla Gestione Separata e senza cassa previdenziale specifica. Come spiega Inps nel suo sito web, il suo importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
Per accedere a questa prestazione è necessario:
- avere una partita Iva attiva da almeno 3 anni;
- dichiarazione di un reddito dell’anno precedente alla domanda non maggiore della soglia annualmente rivalutata (per le domande presentate nel 2026, il reddito 2025 non deve oltrepassare 12.749 euro) e inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a tale anno;
- la regolarità contributiva;
- l’assenza di assegno di inclusione e di pensione diretta;
- l’assenza di iscrizione ad altre casse previdenziali.
La suddetta novità Inps non modifica questi requisiti di legge, ma esclusivamente il modo in cui viene valutata l’iscrizione.
Dis-Coll, come funziona la disoccupazione per collaboratori
La Dis-Coll è l’indennità di disoccupazione rivolta a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa di studio. I suoi requisiti principali sono i seguenti:
- iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata;
- assenza di partita Iva attiva;
- stato di disoccupazione al momento della domanda;
- versamento di almeno un mese di contribuzione tra il primo gennaio dell’anno solare anteriore alla data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione;
- almeno un mese di lavoro nell’anno della cessazione.
Come l’Iscro, anche la Dis-Coll ha specifiche regole di determinazione dell’importo. È versata ogni mese fino a un anno ed è stabilita in base al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati. È riconosciuta la contribuzione figurativa (che vale anche per accedere alla pensione anticipata).
Che cosa cambia davvero per i lavoratori
La modifica introdotta da Inps con il messaggio 1129/2026 ha un impatto concreto per moltissimi autonomi e collaboratori. In sostanza si passa da una logica formale a una logica sostanziale e sburocratizzata, salvando gli ammortizzatori sociali e i diritti di chi aveva comunque alimentato le casse dell’istituto con i versamenti contributivi.
Se prima la mancata iscrizione apriva alla bocciatura automatica della domanda anche con contributi versati, ora non equivale più a rigetto. Anzi, la prestazione viene riconosciuta in presenza del requisito contributivo e di tutti gli altri requisiti di legge.
Tuttavia l’iscrizione alla Gestione Separata Inps resta pur sempre obbligatoria per evitare futuri impedimenti. Nonostante l’apertura Inps è importante non fraintendere, perché Inps invita i lavoratori interessati a:
- accedere al portale dell’ente previdenziale con Spid, Cie o Cns;
- verificare la propria posizione contributiva e se domande precedentemente rigettate per mancata iscrizione formale possano essere riesaminate alla luce del chiarimento Inps;
- regolarizzare senza indugio la posizione dopo il riconoscimento della prestazione;
- presentare la domanda di iscrizione dopo essersi accertati della presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento (circolari Inps n. 84/2024 per per l’Iscro e 115/2017 per la Dis-Coll), che restano pienamente applicabili.
Concludendo, il nuovo orientamento Inps ha il pregio di eliminare un ostacolo burocratico che penalizzava i professionisti con partita Iva e i co.co.co. e protegge economicamente chi ha comunque contribuito al sistema previdenziale, riducendo il rischio di perdere un diritto sostanziale per un errore formale.
È un cambio di prospettiva verso un sistema più equo che riconosce un principio semplice: se hai versato i contributi, non puoi essere escluso dalla tutela solo per una formalità.