Cos’è la NASpI, come funziona e come richiederla

Scopri come funziona l'indennità di disoccupazione NASpI e come richiederla

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione attualmente in vigore in Italia, introdotta col decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015 e chiamata a sostituire l’ASpI e la MiniASpI.

L’obiettivo della NASpI è fornire un sostegno economico ai lavori dipendenti che hanno perso il lavoro. In particolare, a beneficiarne sono:

  • i dipendenti a tempo indeterminato del settore privato;
  • i dipendenti a tempo determinato del settore privato e della Pubblica Amministrazione;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori subordinati del settore artistico;
  • i soci lavoratori di cooperative che, con esse, hanno un rapporto di lavoro subordinato.

Non ne hanno diritto, invece, i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione. E neppure:

  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • i lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o la pensione anticipata;
  • i lavoratori con assegno ordinario di invalidità.

I lavoratori agricoli, esclusi fino al 31 dicembre 2021, a partire dall’1 gennaio 2022 possono beneficiare della NASpI se dipendenti delle cooperative e dei loro consorzi, e se

trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

I requisiti per la NASpI

I requisiti della NASpI fino al 2021 sono stati essenzialmente tre, fermo restando l’obbligo di rientrare in una delle categorie beneficiarie dell’indennità.

Il lavoratore, per ricevere l’assegno di disoccupazione, deve:

  • trovarsi in uno stato di disoccupazione (nello specifico, deve essere stato licenziato per cause indipendenti dal suo volere e non imputabili ad una sua colpa)
  • aver versato almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti
  • aver lavorato per almeno trenta giorni nei dodici mesi precedenti

La disoccupazione

Il lavoratore che ha perso il lavoro deve aver dichiarato al centro per l’impiego la sua immediata disponibilità a svolgere un nuovo lavoro, e/o a partecipare ad attività volte alla sua riqualificazione e all’aumento delle sue competenze.

I lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni non hanno diritto alla NASpI, dunque? Non sempre. Possono percepirla qualora si dimettano nel periodo di maternità oppure per giusta causa. E, cioè, a seguito del verificarsi di un evento che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Non solo: ha diritto alla NASpI anche il lavoratore che si è dimesso a seguito di una risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in caso abbia accettato l’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro che lo ha licenziato. L’ultimo caso in cui la NASpI è dovuta è il licenziamento a seguito del rifiuto a trasferirsi in una sede lavorativa distante più di 50 chilometri, o più di 80 minuti coi mezzi pubblici dalla sua residenza.

I contributi

Tra i requisiti della NASpI vi è l’aver versato almeno tredici settimane di contributi utili nei quattro anni che precedono la disoccupazione.

Sono considerati utili anche i contributi figurativi, versati durante:

  • la maternità obbligatoria
  • il congedo parentale
  • l’astensione dal lavoro per malattia dei figli minori di 8 anni (5 giorni lavorativi l’anno)

Non vanno conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore, né i permessi e i congedi fruiti dal lavoratore per assistere un familiare con grave disabilità, a prescindere dal grado di parentela.

I giorni di lavoro

L’ultimo requisito per usufruire della NASpI era l’aver lavorato almeno 30 giorni (intesi come giornate di calendario) nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

Il periodo veniva esteso in caso di cassa integrazione a zero ore, malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale, congedi o permessi per l’assistenza di un familiare in gravi condizioni di disabilità.

A partire dall’1 gennaio 2022, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non è più in vigore.

Quanto dura la NASpI

La NASpI ha una durata ben definita.

Il lavoratore ne ha diritto a partire da 8 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro (se presenta la domanda entro l’8° giorno), oppure dal giorno seguente la presentazione della domanda (se la presenta dopo l’8° giorno). In caso al momento della cessazione del rapporto di lavoro si trovi in maternità, malattia o infortunio, gli 8 giorni decorrono dal giorno in cui sarebbe dovuto rientrare al lavoro. Il lavoratore che si licenzia per giusta causa, ne ha diritto a partire dal 38° giorno dopo il licenziamento oppure dal giorno successivo alla domanda se la avanza dopo 38 giorni.

La NASpI viene corrisposta al lavoratore ogni settimana, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. In alternativa, è possibile chiedere anche il pagamento della NASpI anticipata.

La NASpI anticipata

Può chiedere la NASpI anticipata il lavoratore che:

  • apre un’impresa individuale;
  • avvia un’attività di lavoro autonomo;
  • sottoscrive una quota di capitale sociale di una cooperativa;
  • prosegue a tempo pieno e con modalità di lavoro autonomo un’attività autonoma cominciata quando era dipendente dell’impresa che lo ha licenziato.

La domanda per la NASpI anticipata deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS (oppure con l’aiuto di un intermediario o di un patronato) entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma.

Indennità di disoccupazione: quanto prende il lavoratore?

L’indennità mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se tale retribuzione è inferiore ad un importo minimo che cambia ogni anno (per il 2021 era di 1.227,75 euro). Se la retribuzione è superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo di riferimento (e dunque al 75% di 1.227,75 euro, per il 2021) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e quello stesso importo.

L’assegno mensile di disoccupazione, in ogni caso, non può superare il limite massimo stabilito ogni anno sulla base delle variazioni ISTAT (per il 2021, non poteva superare i 1.335,40 euro).

Fino al 31 dicembre 2020, a partire dal 91° giorno di disoccupazione l’importo dell’indennità si riduceva del 3% ogni mese. Tale regola, sospesa nel 2021, cambierà a partire dall’1 gennaio 2022. La diminuzione del 3% al mese si avrà infatti a partire dal sesto mese, mentre per i lavoratori over 50 la si avrà dell’ottavo mese.

Per calcolare la propria NASpI, la formula è la seguente:

(imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) x 4.33

Se la retribuzione media mensile supera il minimo fissato dalla Legge, la formula è:

limite minimo fissato dalla Legge x 75% = X

(retribuzione mensile – limite minimo fissato dalla Legge) x 25% = Y

NaSpI = X + Y

L’indennità di disoccupazione si riduce:

  • dell’80% se il lavoratore comincia un’attività autonoma con reddito annuo pari almeno a 4.800 euro
  • dell’80% se il lavoratore licenziato ha un rapporto subordinato con un altro datore di lavoro (a patto che il reddito sia inferiore a 8.145 euro annui)
  • se il lavoratore trova una nuova occupazione con contratto di lavoro intermittente

L’indennità di disoccupazione è sospesa se il lavoratore:

  • trova una nuova occupazione, con contratto di durata inferiore ai 6 mesi
  • trova una nuova occupazione all’estero

L’indennità di disoccupazione decade se il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia a lavorare con contratto subordinato, a tempo indeterminato o determinato superiore ai 6 mesi, e non comunica all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione;
  • non comunica entro 30 giorni dalla domanda della NASpI il reddito annuo presunto che trarrà dai rapporti di lavoro subordinato rimasti in essere;
  • avvia un’attività autonoma o parasubordinata e non comunica all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio;
  • raggiunge i requisiti per la pensione d’anzianità o la pensione anticipata;
  • prende l’assegno ordinario di invalidità;
  • non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento organizzate dai centri per l’impiego.

Come chiedere la NASpI

La NASpI va richiesta esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’INPS, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del periodo di maternità, malattia, infortunio). In caso di licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha a disposizione per richiederla 68 giorni a partire dal 38° giorno dopo il licenziamento.

Il termine di lavorazione della domanda è fissato in 30 giorni.

Il pagamento dell’indennità avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso un ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio.