Energie rinnovabili, gli obiettivi principali della direttiva RED3

Energie rinnovabili, il Consiglio europeo dà l’ok formale al testo della RED3 prima della pubblicazione in Gazzetta. Vediamo insieme quali sono le principali novità

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il Parlamento europeo ha approvato a settembre in via definitiva il testo che ha ricevuto definitivamente in queste ore l’ok formale del Consiglio, prima della pubblicazione in Gazzetta. Vediamo insieme quali sono le principali novità della Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED3).

La Direttiva sulle energie rinnovabili

Dall’introduzione della Direttiva sulle energie rinnovabili (2009/28/CE), la quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo energetico dell’UE è passata dal 12,5% nel 2010 al 21,8% nel 2021.

La Svezia ha la quota più alta di energie rinnovabili nel consumo (62,6%), davanti alla Finlandia (43,1%) e alla Lettonia (42,1%), come riportato da Eurostat.

Il Parlamento europeo, a settembre, ha approvato in via definitiva una serie di misure per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili, in linea con il Green Deal e con REPowerEU.

Il Consiglio UE ricorda che la proposta di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, insieme ad altre proposte, è una risposta agli aspetti energetici della transizione climatica dell’UE nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”.

L’attuale direttiva sulle energie rinnovabili REDII è in vigore da dicembre 2018 ed è giuridicamente vincolante da giugno 2021. Fissa un obiettivo a livello dell’UE pari al 32% di quota di energia rinnovabile sul consumo energetico totale dell’UE entro il 2030.

La nuova direttiva modificherà la direttiva attuale portando l’obiettivo più in alto di 10 punti percentuali.

L’aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III), già concordato tra i deputati e il Consiglio, porta la quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia dell’UE dal 32% al 42,5% entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere il 45%.

Questa revisione legislativa fa parte del pacchetto “Pronti per il 55% – Fit for 55, che adatta la legislazione UE esistente in materia di clima ed energia per raggiungere il nuovo obiettivo dell’UE di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Tali obiettivi sono stati ulteriormente innalzati nell’ambito del pacchetto REPowerEU, volto a ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia in seguito alla guerra contro l’Ucraina.

Cosa prevede la Direttiva

La Direttiva prevede lo snellimento delle procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti.

Il Consiglio europeo ha adottato formalmente la nuova direttiva sulle energie rinnovabili (RED III), già approvata dal Parlamento UE nella seduta del 12 settembre scorso. La Direttiva è stata approvata con 470 voti favorevoli, 120 contrari e 40 astensioni.

Le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette “zone di riferimento per le energie rinnovabili“. Al di fuori di queste zone, la procedura non potrà superare i 24 mesi.

Per il repowering, la realizzazione di nuovi impianti sotto i 150 kWp o sistemi di stoccaggio co-ubicati, la deadline si abbassa a 6 mesi, sempre se collocati in tali aree. La tempistica si allunga, invece, fino ai due anni per i progetti offshore. E al di fuori di tali zone, il processo non potrà superare i 2 anni, tre nel caso di impianti rinnovabili offshore.

Le zone di riferimento

Si tratta di siti specifici, terrestri o marittimi, particolarmente adatti all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, diversi dagli impianti di combustione della biomassa, qualora l’impiego di un tipo specifico di energia rinnovabile non dovesse avere un impatto ambientale significativo, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato.

Nell’identificazione delle zone di transito gli Stati membri è necessario:

  • dare priorità alle superfici artificiali e costruite, quali i tetti, le aree di parcheggio delle infrastrutture di trasporto, i siti di scarico, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici artificiali interni, i laghi o i bacini idrici, e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché terreni degradati non utilizzabili per l’agricoltura;
  • escludere i siti Natura 2000 e i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie degli uccelli identificate nonché altre zone individuate sulla base di mappe di sensibilità e gli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali e costruite situate in tali aree, quali i tetti, aree di parcheggio o infrastrutture di trasporto;
  • utilizzare tutti gli strumenti e i set di dati appropriati per individuare le aree in cui gli impianti di energia rinnovabile non avrebbero un impatto ambientale significativo, compresa la mappatura della sensibilità alla fauna selvatica.

Mentre gli Stati membri sono responsabili dell’individuazione delle aree da visitare, questo strumento di mappatura facilita gli Stati membri nel loro compito: rendere disponibili set di dati pertinenti che si estendono in tutta Europa in un’unica piattaforma.

Conferenza sul futuro dell’Europa

Adottando questa Direttiva, il Parlamento ha risposto alle aspettative dei cittadini espresse nelle proposte 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) e 3(6) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa volte ad accelerare la transizione verde dell’UE, in particolare attraverso:

  • l’aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili
  • la riduzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio e gas attraverso progetti di efficienza energetica e l’espansione dell’offerta di energia pulita e rinnovabile
  • il miglioramento della qualità e dell’interconnettività dell’infrastruttura elettrica
  • l’investimento in tecnologie per la produzione di energia rinnovabile, come la produzione e l’uso efficienti dell’idrogeno verde
  • l’esplorazione di nuove fonti di energia ecocompatibili e di nuovi metodi di stoccaggio.

Gli obiettivi principali

L’obiettivo dichiarato è aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del 45%.

Tutti gli Stati membri contribuiranno al raggiungimento di obiettivi nei seguenti settori:

  • trasporti
  • industria
  • edilizia
  • teleriscaldamento e raffreddamento.

Trasporti

Sarà possibile scegliere tra:

  • un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità dei gas serra nei trasporti derivanti dall’uso delle energie rinnovabili entro il 2030
  • una quota vincolante di almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.

La Direttiva stabilisce un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% valevole:

  • per i biocarburanti avanzati, generalmente derivati ​​da materie prime non alimentari
  • per i combustibili rinnovabili di origine non biologica – principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno – nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti.

Industria

Secondo quanto disposto dalla Direttiva si dovrà aumentare ogni anno l’uso delle energie rinnovabili dell’1,6% a livello industriale.

Gli Stati membri hanno concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Gli Stati membri avranno la possibilità di scontare del 20% il contributo delle RFNBO nell’uso industriale a due condizioni:

  • se il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo generale vincolante dell’UE soddisfa il contributo previsto
  • la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro non sarà superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.

Edifici, riscaldamento e raffrescamento

Le nuove norme fissano un obiettivo indicativo pari ad almeno il 49% di quota di energia rinnovabile negli edifici nel 2030.

Gli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento aumenteranno gradualmente. Un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030.

Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da ulteriori aumenti indicativi calcolati appositamente per ciascuno Stato membro.

Il testo della RED III comprende anche obiettivi per diversi settori dell’economia:

  • Energie rinnovabili nel teleriscaldamento e teleraffreddamento: +2,2 punti percentuali tra il 2021 e il 2030
  • Energie rinnovabili negli edifici: 49%
  • Rinnovabili nell’industria: 1,6 punti percentuali all’anno fino al 2030

Bioenergia

La direttiva rafforza, inoltre, i criteri di sostenibilità per l’utilizzo della biomassa a fini energetici, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile.

Gli Stati membri garantiranno l’applicazione del principio a cascata, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e nel dovuto rispetto delle specificità nazionali.

La nuova direttiva stabilisce che gli Stati membri progettino i regimi di sostegno per l’energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa in modo da evitare l’incentivazione di percorsi non sostenibili, ovvero dovranno garantire che la biomassa legnosa sia utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale seguendo un preciso ordine di priorità:

  • prodotti a base di legno
  • prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno
  • riutilizzo
  • riciclaggio
  • bioenergia
  • Sono previste deroghe solo  laddove sia necessario garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Tecnologie innovative

Il testo della direttiva chiede agli Stati membri di fissare anche un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri.

Il 5% di ogni aggiunta annuale dovrà appartenere ad una tecnologia che migliori, “almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile” o che ne rende sfruttabile una “non pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio”.

Impianti solari

Per gli impianti solari con capacità pari o inferiore a 100 kW, la direttiva REDIII prevede che il processo di autorizzazione non duri più di un mese, anche per gli autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile. “In caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, a seguito della presentazione di una domanda completa, l’autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l’energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione“.

Per l’installazione di pompe di calore la procedura di rilascio delle autorizzazioni non può richiedere più di un mese, se l’impianto ha una potenza inferiore a 50 MW, tre mesi del caso di pompe di calore geotermiche.

Prossime tappe

L’adozione da parte del Consiglio è, quindi, l’ultimo step prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea della Direttiva, che entrerà poi in vigore trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione stessa.

Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale.

Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Paese UE dovrà concordare l’istituzione di un quadro di cooperazione su progetti comuni con uno o più Stati membri per la produzione di energia da FER.

“Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri si adoperano per concordare l’istituzione di almeno due progetti comuni; entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 100 TWh si adoperano per concordare l’istituzione di un terzo progetto comune”.