Entrato in vigore in data 20 dicembre 2018, il Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche riunisce in un unico testo normativo, debitamente integrato e modificato, la disciplina delle comunicazioni elettroniche fino a quel momento in vigore.
Prima dell’adozione del Codice la materia era disciplinata dai seguenti atti giuridici, ricompresi con varie modifiche e integrazioni anche nello stesso Codice:
- la Direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica
- la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
- la Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
- la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale
- la Direttiva 2002/58/CE in materia di vita privata e trattamento dei dati personali
- il Regolamento 1211/2009/CE, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regolators for Electronic Communications, BEREC).
Indice
Gli obiettivi
Il Codice è l’attestazione di un ulteriore passo in avanti da parte dell’Unione Europea, che già si era palesato con l’Agenda digitale europea del 2010.
L’obiettivo primario era ed è fornire a tutti i cittadini europei la migliore connessione internet possibile, per una partecipazione piena ed attiva alla società e all’economia digitale.
L’importanza della copertura e della connettività a banda larga e delle reti di nuova generazione e l’incentivazione agli investimenti era stata ulteriormente ribadita nella Strategia per il mercato unico del 2015, insieme ad un forte focus su un’efficace protezione dei consumatori, così come ribadito nella Comunicazione “Gigabit Society” del 2016.
Lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, secondo il Codice, quindi, non può non essere favorito da una concorrenza sostenibile, dall’ampliamento della connettività e accessibilità generalizzata alle reti 5G, in maniera sicura e a vantaggio degli utenti finali.
I quattro pilastri del Codice
Reti 5G
Deve essere attuata una migliore implementazione delle reti 5G. È questo l’invito rivolto agli Stati membri e alle Istituzioni europee per attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio.
Lo spettro radio è una parte dello spettro elettromagnetico utilizzato per le comunicazioni wireless, ad esempio, per la trasmissione di dati attraverso reti Wi-Fi o in banda larga mobile tramite reti cellulari, e per servizi di difesa, di emergenza e di protezione ambientale.
È suddiviso in bande di frequenze e le frequenze radio si distinguono per copertura e capacità trasmissiva. Le frequenze radio più basse assicurano la copertura più ampia, ma forniscono la minore capacità trasmissiva, viceversa quelle più alte garantiscono la maggiore capacità trasmissiva.
Gli Stati Membri devono assicurare una gestione efficace delle reti 5G, garantendo la sua allocazione e il rilascio delle relative autorizzazioni generali e dei diritti d’uso individuali da parte delle autorità competenti deve essere fondato su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali.
Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR)
Le ANR devono svolgere non solo e non più un ruolo propriamente tecnico, attuando la regolamentazione del mercato, provvedendo alla gestione dello spettro e alle relative decisioni, contribuendo alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche e valutando e monitorando la definizione dei mercati e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet.
Possono perseguire anche degli obiettivi di politica settoriale relativi alla promozione della connettività e dell’accesso alle reti ad altissima capacità, degli interessi dei cittadini dell’Unione e della concorrenza nella fornitura delle reti e imporre, alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato, specifici obblighi come quello di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile.
I servizi di comunicazione elettronica
Si amplia la definizione di “servizio di comunicazione elettronica”. Si includono in questa definizione, per garantirne la fruibilità universale, non solo i servizi di accesso ad internet, ma anche quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali e, soprattutto, quelli di comunicazione interpersonale, che consentono gli scambi interattivi di informazioni attraverso reti di comunicazione elettronica tra un numero finito di persone determinato dal mittente e comprendono servizi quali, tra gli altri, le chiamate vocali tradizionali tra due persone, i messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica e le chat di gruppo.
Grazie all’ampliamento della definizione, quindi, rientrano nel campo di applicazione le imprese c.d. “over the top” (OTT), che forniscono sevizi, contenuti e applicazioni di tipo rich media (contenuti che includono funzioni quali video, audio o altri elementi che incoraggiano gli utenti a interagire e a confrontarsi con gli stessi), traendo ricavo prevalentemente dalla vendita di contenuti e servizi tramite concessionari agli utenti finali o di spazi pubblicitari.
Tutela dei Consumatori
Il Codice ampia la portata della tutela nei confronti dei Consumatori imponendo ai service provider l’obbligo di fornire ai consumatori una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita, contenente le informazioni principali sui termini del contratto e redatta seguendo un formato standard.
Con l’obiettivo anche di garantire l’armonizzazione a livello europeo per quanto riguarda le tariffe di terminazione, il 18 dicembre 2020, la Commissione ha adottato un regolamento delegato per definire le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello europeo, da imporre a tutti i fornitori di chiamate vocali.
Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche è stato recepito dall’Italia
In data 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972, che ha istituito il nuovo regolamento.
Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre ed entrerà in vigore il 24 Dicembre.
Le principali novità
Le principali novità da evidenziare, soprattutto, in termini di diritti dei Consumatori e diritto alla trasparenza sono:
- Ogni contratto, comprese le rate di apparati, dovrà durare massimo 24 mesi “con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi”. Costituisce una eccezione il “contratto a rate” con la rateizzazione dei pagamenti “esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Il “contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.
- “Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartite ai sensi del presente Decreto dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce”.
- Da gennaio 2022 i nuovi edifici o quelli che subiscono interventi dovranno avere un attestato di compatibilità “digitale”, per la banda ultra larga, rilasciato da un tecnico.