Per volo in ritardo o cancellato niente conciliazione obbligatoria, cosa ha deciso il Tar

Volo in ritardo o cancellato? Per ottenere il risarcimento la conciliazione con la compagnia aerea non è più obbligatoria: si può subito agire di fronte al giudice

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pubblicato: 4 Novembre 2024 18:32

Rivoluzione nei diritti dei passeggeri del trasporto aereo: in caso di forte ritardo o di cancellazione del volo la conciliazione con le compagnie non è più obbligatoria: se lo desidera, l’utente insoddisfatto del servizio può immediatamente fare causa ai vettori agendo di fronte al giudice.

È il principio stabilito dal Tar del Piemonte che ha deciso su un ricorso presentato da un passeggero che si è visto annullare il volo Verona-Bari a pochi minuti dal decollo.

La decisione del Tar

La sentenza dei giudici amministrativi piemontesi boccia così parte della delibera dell’8 febbraio 2023 dell’Autorità dei trasporti.

La parte cancellata riguarda quella in cui stabilisce che “non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione” in uno di questi tre casi:

  • negato imbarco sul volo;
  • cancellazione dello stesso;
  • ritardo prolungato.

Per completare il quadro, occorre ricordare che pur essendo obbligate dal regolamento, non accade quasi mai che le compagnie aeree eroghino un indennizzo agli utenti di loro spontanea volontà. Nella stragrande maggioranza dei casi occorre prima passare dalla conciliazione o da un giudice.

Il caso

Il ricorrente è un uomo originario della Puglia, ma che si è trasferito a Verona per lavoro. Il 18 febbraio 2023 il passeggero intendeva imbarcarsi per Bari al fine di raggiungere Lucera, in provincia di Foggia, dove abita la sua famiglia. All’arrivo in aeroporto, però, la doccia fredda: il volo era stato cancellato poco prima del decollo. Tramite il proprio legale, il 23 marzo 2023, l’uomo ha chiesto il rimborso del prezzo del biglietto e l’indennizzo forfettario (la compensazione pecuniaria) per ulteriori 250 euro.

Istanza respinta e ricorso al Tar

La compagnia aerea ha respinto l’istanza sostenendo che, come da delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti, avrebbe dovuto provare un “tentativo di conciliazione obbligatoria”. Il passeggero ha deciso di non desistere e ha presentato un ricorso al Tar del Piemonte contro la delibera dell’Art, la cui sede si trova a Torino, assistito dai legali dello studio Leone-Fell & C, che parlano ora di una “grande vittoria per i consumatori” per i quali “ora non sarà necessario un doppio passaggio per ottenere il rimborso”.

Il Tar del Piemonte ha preso atto del “concreto rischio che il passeggero, non assistito da un legale, possa facilmente desistere dall’esercizio dei propri diritti davanti a compagnie” rappresentate da esperti avvocati già in sede conciliativa.

La conciliazione

La via della conciliazione è sempre percorribile, tramite il servizio ConciliaWeb. Il percorso: dalla Home page del portale dell’Autorità di regolazione dei trasporti si selezioni la voce Servizi on-line e poi ConciliaWeb. Ma, viene evidenziato, per numerosi consumatori, la procedura per usare la piattaforma “può essere problematica e scoraggiante” anche perché richiede l’autenticazione digitale di cui “è sprovvista ancora oggi una parte consistente della popolazione”.

Raggiunto da La Repubblica, il ceo di RimborsoAlVolo Giuseppe Conversano evidenzia l’asimmetria nei poteri: la conciliazione non prevede l’obbligo di farsi assistere da un legale “mentre le compagnie aeree nella fase della conciliazione erano assistite da grandi studi legali, una situazione che ledeva l’articolo 24 della Costituzione limitando il diritto di difesa degli utenti”.