Volo cancellato: come ottenere dai 250 ai 600 euro in più (oltre il rimborso)

Volo cancellato, come ottenere - oltre il rimborso - un risarcimento pecuniario da parte della compagnia

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Redazione

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Nonostante la ripresa di viaggi e spostamenti, sia a livello nazionale che internazionale, capita ancora oggi che alcuni passeggeri vedano cancellare i propri voli a pochi giorni (o poche ore) dalla partenza. In questi casi, quali sono i diritti di chi viaggia? Che sia per lavoro o per turismo, la legge tutela i passeggeri, riconoscendo – oltre il rimborso – un risarcimento pecuniario che può variare da 250 a 600 euro.

Volo cancellato, quando spetta il risarcimento

A dettare legge in caso di voli cancellati o annullati all’ultimo momento è il Regolamento comunitario n. 261 del 2004, che ha ordinato la disciplina in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri per negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

Nello specifico, in caso di cancellazione del volo, ogni passeggero ha diritto – in alternativa – a:

  • richiedere il rimborso del prezzo del proprio biglietto;
  • essere imbarcato il prima possibile, su un altro volo (in data o orari più vicini)
  • un volo alternativo in partenza verso la destinazione originale e con condizioni di viaggio simili.

Oltre al rimborso o al volo “sostitutivo”, a seconda del tipo di tratta e del tempo di preavviso (ovvero da quante ore o giorni prima è stata comunicata la cancellazione del viaggio) , l’art. 7 del Regolamento 261/2004 stabilisce che il passeggero ha anche diritto ad una sorta di compensazione pecuniaria pari a:

  • 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 euro per le tratte aeree che non rientrano tra quelle elencate sopra.

Va detto che, come base di calcolo, nel determinare la distanza si utilizza l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

Volo cancellato, quando non spetta il risarcimento: i casi di compenso negato

Come precisato dal Regolamento, al comma 2 dell’art. 7, la compagnia aerea può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma il cui orario di arrivo – previsto del volo originariamente prenotato – non supera:

  • di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
  • o di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km;
  • oppure di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui sopra.

Il risarcimento non spetta invece in caso di cancellazione del volo per cause di forza maggiore, ovvero in caso di:

  • maltempo e calamità naturali che non rendono possibile il volo;
  • chiusura dello spazio aereo;
  • problemi legati a una possibile instabilità politica del paese di partenza o destinazione;
  • problemi di sicurezza in generale e che quindi non dipendono dalla compagnia aerea.

Volo cancellato, entro quando deve avvenire il rimborso

Come accennato sopra, il passeggero (a cui è stato cancellato il volo) ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o, in alternativa, all’imbarco su un volo alternativo. Il rimborso deve avvenire entro sette giorni e deve essere pari al prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero.

Se invece viene garantito un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, al passeggero spetta:

  • un rimborso pari al 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi appena esposti, compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d’oltremare.

Tra le associazioni che si occupano di diritti dei consumatori, diverse prestano assistenza ai passeggeri in questi casi. Alcune compagnie aeree, hanno delle sezioni dei propri siti Internet dedicate alla richiesta di rimborso. Chiunque fosse interessato a ottenere un rimborso ed un eventuale risarcimento, però, deve ricordarsi di conservare il biglietto (o la prenotazione effettuata tramite internet), la carta d’imbarco e gli scontrini per le eventuali spese extra sostenute, in modo tale da recuperare tutte le spese sostenute.