Microcar, occhio alle multe: ecco dove non possono (più) sostare

Una sentenza della Cassazione su una sanzione comminata a Roma è destinata a fare giurisprudenza. Niente più parcheggi dove tecnicamente è vietato ai quadricicli

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

La scelta di una microcar, o minicar che dir si voglia, è dettata principalmente dalla maggiore possibilità di trovare parcheggio. Una sentenza della Cassazione è però destinata a ridimensionare questo “vantaggio”, soprattutto a scapito dei “furbetti” del posteggio (qui invece abbiamo parlato della Riforma Salvini per il Codice della strada: le nuove regole).

I giudici della Suprema Corte hanno deliberato contro una società che nel 2015 si era opposta a una multa elevata comminata a una microcar parcheggiata negli spazi riservati ai motocicli.

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulle microcar

Le microcar non possono parcheggiare nei posti riservati a moto e scooter. La sentenza della Cassazione è destinata a fare giurisprudenza, soprattutto in una metropoli come Roma, dove è nato il contenzioso. La protagonista è la società Rappresentanze Ferrari Federico e Andrea s.r.l., che nel 2015 ha fatto ricorso contro una multa giudicata troppo onerosa comminata dalla polizia locale in via Fabio Massimo, in zona Prati.

Gli agenti inoltrarono la sanzione ai danni di una microcar 40 posteggiata nei parcheggi riservati ai motorini. Di fronte al giudice di pace, la società ha sostenuto l’illegittimità del verbale, adducendo che la sosta si sarebbe dovuta considerare consentita in quanto “il veicolo oggetto di accertamento era qualificabile come un quadriciclo leggero assimilato“.

Microcar come i motorini?

Nel 2017, due anni dopo, il giudice di pace si esprime a favore del Comune, basandosi sul presupposto della ritenuta sussistenza della contestata violazione “poiché il mezzo in questione si includeva nella categoria dei quadricicli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lett. h del Codice della Strada, per come evincibile anche dalla relativa carta di circolazione”. Le minicar non sono dunque assimilabili in nessun caso a motocicli, ma avendo quattro ruote sono e restano a tutti gli effetti dei quadricicli. Anche nel caso il mezzo presenti la stessa cilindrata di uno scooter.

Il Tribunale di Roma, nel 2019, ha poi confermato la validità della decisione del giudice di pace. Sottolineando, nel caso specifico, anche la presenza di “un cartello stradale, il quale esplicitava chiaramente che la sosta era riservata ai veicoli a due ruote” (nel 2022 aumentano gli incidenti stradali: ecco di quanto e dove).

Il ricorso

La società ha però presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le microcar vanno equiparate ai motocicli e, quindi, possono legittimamente sostare negli spazi per gli scooter. I giudici della Seconda sezione civile hanno invece accolto il controricorso di Roma Capitale, ribadendo che “nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, vale a dire dalle classiche strisce, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui”.

Ciò comporta che, “nel caso delle microcar posteggiate negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori (ovviamente più stretti), deve ritenersi che la loro sosta è stata illegittimamente effettuata”. Oltre all’equiparazione fallace, i giudici hanno posto l’accento anche sullo spazio occupato: i quadricicli, per forza di cose, “strabordano” perché occupano inevitabilmente uno spazio maggiore anche al di fuori delle strisce dedicate ai motocicli.

Occhio alle multe

La Cassazione ha quindi condannato la società a pagare le spese del giudizio d’appello, pari a 370 euro. La conseguenza più “nefasta” per molti è che però la sentenza è destinata a fare giurisprudenza e ad aprire una stagione di “multe selvagge” ai danni di minicar parcheggiate negli spazi degli scooter.

Diversa è la questione nei casi di veicoli a tre ruote, che invece sarebbero equiparabili ai motocicli. L’articolo 52 del Codice della Strada stabilisce infatti che “i ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche”:

  • motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
  • capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.