Prescrizione del reato: effetti sulla stabilità del sistema processuale

Spunti di riflessione dell'Avvocato Stefano Grolla in merito alle future modifiche all'istituto della prescrizione del reato

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

A distanza di meno di due anni dall’entrata in vigore dall’ultimo intervento legislativo di riforma sulla normativa – ossia la c.d. Riforma Cartabia con il D.Lgs n 150 del 2022 – si è nuovamente riaperto il cantiere per una nuova riforma dell’istituto della prescrizione, il quale negli ultimi diciotto anni è stato modificato già ben quattro volte.

Com’è ormai noto, infatti, sono stati presentati tre differenti disegni di legge volti a riformare l’istituto della prescrizione, da sempre disciplina oggetto di grande interesse da parte del legislatore, il quale spesso interviene in tema di giustizia in ragione di battaglie ideologiche e di maggioranza. Per questo motivo, la prescrizione – istituto che incide sulla pretesa punitiva dello stato e concorre al perseguimento del principio della ragionevole durata del giudizio – si presta ad essere un’ottima bandiera per la politica e i suoi obiettivi.

Tra i vari progetti la Commissione di Giustizia della Camera ha approvato il disegno messo a punto dalla maggioranza – di fatto riformulazione del disegno legge n 893 presentato da Pittalis – il quale prevede l’abrogazione sia dell’art 161 bis c.p. che dell’art 344 bis c.p.p. e l’introduzione di una nuova e autonoma causa di sospensione su espressa previsione del nuovo articolo 159 bis c.p.

L’attuale articolo che disciplina la prescrizione è l’art 161 bis c.p. che prevede la sospensione dei termini per la prescrizione a partire dalla definizione del giudizio di primo grado con sentenza di condanna o con l’emissione del decreto penale di condanna; si tratta di un sistema che di fatto blocca in perpetuo la prescrizione sostanziale del reato.

La proposta di riforma in tema di prescrizione dovrebbe prevedere la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione del reato per un tempo di 24 mesi a seguito della sentenza di condanna in primo grado e per un tempo di 12 mesi in appello; qualora il giudizio superi i termini massimi così come sopra indicati per la sua definizione, il tempo di sospensione in essere fino a quel momento entrerà nuovamente nel calcolo dei termini per la prescrizione del fatto di reato.

Oltre all’abrogazione dell’art 161 bis c.p è prevista anche l’abrogazione dell’art 344 bis c.p.p., il quale dispone la causa di improcedibilità per il superamento dei termini massimi della durata del procedimento, individuati rispettivamente in due anni per l’appello e un anno per la Cassazione.

Il nuovo istituto dell’improcedibilità ex art 344 bis c.p.p. è di fatto stato introdotto al fine di garantire la ragionevole durata del processo laddove, a causa della sospensione dei termini ex art 161 bis c.p., la prescrizione di fatto non avrebbe più operato.

È evidente che i nuovi lavori di riforma prospettano un’enorme modifica dell’assetto normativo attuale, il quale nonostante l’evidente riduzione dei tempi processuali e l’incremento dell’efficienza del sistema giudiziario sembra non aver accolto la benevolenza delle maggioranze parlamentari.

Punto centrale di tale riflessione, tuttavia, non vuole essere un’analisi tecnica di quelle che potrebbero essere le possibili e future modifiche all’istituto della prescrizione ma, piuttosto, la condivisione di possibili spunti di riflessione su quelli che potrebbero essere gli effetti che un nuovo intervento legislativo sul tema potrebbe avere sulla stabilità – già ormai precaria – del sistema processuale.

Come già evidenziato, infatti, in tale materia gli interventi legislativi sono stati molteplici e caotici, tant’è vero che, ad oggi, siamo dinanzi ad un quadro normativo e giurisprudenziale eterogeneo fonte di grande disorientamento per chi deve operare al suo interno, visto che le riforme Cirelli, Orlando, Bonafede e Cartabia si sono susseguite sulla carta ma i loro effetti sulla giustizia italiana non hanno di fatto inciso, visto che ogni riforma ha cambiato sia la ratio che l’impianto normativo della norma sulla prescrizione.

Tale scenario, tuttavia, risulta paradossale se si considera che l’istituto della prescrizione trova tendenzialmente la propria ratio nella necessità di garantire la certezza del diritto attraverso la promozione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto all’oblio, i quali sono principi fondamentali sia in ambito nazionale che europeo.

Certamente la riforma approvata in Commissione Giustizia sarà oggetto di discussione in Parlamento con possibilità di essere oggetto di emendamenti per una sua ulteriore correzione col fine di non entrare in contrasto con l’Europa in tema di durata e certezza del giusto processo.

Auspicabile quindi è che il focus della riforma sulla prescrizione sia quello di costruire un sistema giudiziario effettivamente efficiente e garantista, oltre alla promulgazione di una normativa forte e stabile nel tempo, la quale sia in grado di rispondere alle esigenze concrete del sistema giudiziario, della società e dei suoi cittadini che al momento risulta molto deficitario.

In collaborazione con Studio Legale Grolla