Quali sono i rischi a cui va incontro il socio di una SNC? A quali regole deve sottostare il contribuente, nel momento in cui decide di aprire una società in nome collettivo? Partiamo, prima di tutto con il cercare di capire cosa sia una SNC: è una società composta da persone con oggetto commerciale. È disciplinata direttamente dagli articoli compresi tra il 2291 e il 2312 del Codice Civile.
Quando viene istituita una società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. I soci, comunque, hanno il beneficio di escussione del patrimonio sociale. Discorso diverso, invece, è quando il socio ha un debito in prima persona: il creditore non ha diritto a rifarsi direttamente sulle quote societarie per soddisfare il proprio credito. Ma cerchiamo di capire meglio cosa comporti essere socio di una SNC, ossia una società in nome collettivo.
Indice
I debiti aziendali e quelli personali
Quando si costituisce una società in nome collettivo, è bene ricordare che non ha personalità giuridica. Ma soprattutto è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per tutte le obbligazioni sociali. È necessario, però, effettuare una secca distinzione tra i debiti personali del socio e quelli che fanno capo all’azienda. Procedere con questa distinzione è molto importante, perché a seconda del debito che viene contratto, il creditore avrà diritto a comportarsi in maniera diversa quando si dovrà confrontare con il socio debitore e con gli altri soci.
Nel caso in cui i debiti contratti dovessero avere una natura personale, questi non andranno ad influenzare in nessun modo la società e non coinvolgeranno direttamente gli altri soci. Per ottenere soddisfazione del proprio credito, il creditore particolare del socio non ha diritto a rifarsi sulle quote societarie. Diverso il discorso è se i debiti hanno una natura strettamente aziendale: i creditori potranno rivalersi su tutti i soci. Questo significa che, gli eventuali creditori societari, avranno il diritto e la possibilità di chiedere il pagamento del debito per intero ad ogni socio.
Ad ogni modo, prima di andare a sollecitare o prima di tentare di soddisfare il proprio credito rifacendosi sul patrimonio personale del socio o dei soci, il creditore è tenuto a tentare di recuperare il proprio credito direttamente sulla società. Nel caso in cui questa non riesca a farvi interamente fronte, i soci diventano responsabili illimitatamente per i debiti della società.
Questo però non basta. È bene ricordare che i soci risultano essere responsabili illimitatamente anche per tutte le obbligazioni societarie. Questo significa che dovranno rispondere direttamente, con il patrimonio personale, non solo ai debiti della società, ma anche ad un eventuale mancato pagamento delle imposte. In questo caso il creditore diventa l’amministrazione tributaria attraverso l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel caso in cui la società non dovesse essere in grado di pagare tutte le tasse e le imposte, spetterà ai soci farlo.
I debiti di una SNC: chi ne risponde
Nel momento in cui un qualsiasi socio, che sia anche il legale rappresentante delle SNC, decida di contrarre un debito – come ad esempio un mutuo – e di intestarlo alla società, l’ente che lo ha erogato può rivalersi su tutti i soci, nel caso in cui le rate non vengano pagate. Questo significa, in estrema sintesi, che anche quando il debito è stato contratto anche solo da uno dei soci – in qualità di rappresentante legale – tutti gli altri soci diventano solidalmente responsabili.
A questo punto vorremmo aprire una piccola parentesi. Quando viene aperta una società in nome collettivo, i soci possono sottoscrivere un patto che permette di escludere la responsabilità personale di uno o più di questi nei confronti dei terzi. In ogni caso il creditore societario ha pur sempre diritto di chiedere ad ogni socio il pagamento del debito per intero. Il soggetto che ha provveduto a saldare il creditore, nel caso in cui fosse escluso da questo obbligo a seguito della sottoscrizione del patto, avrà la possibilità di domandare agli altri soci il rimborso del pagamento effettuato.
Su questo punto è bene ricordare quanto riportato nell’articolo 2291 del Codice Civile, il quale prevede che
Nella Società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
In questo caso, comunque vada, siamo di fronte ad una responsabilità illimitata e sussidiaria. Il creditore non potrà rivalersi direttamente sul patrimonio personale di ogni singolo socio, se prima non ha tentato di escutere il patrimonio della società.
La responsabilità di un socio di una SNC
Come abbiamo visto il socio di una SNC – una società in nome collettivo – risulta essere responsabile delle obbligazioni contratte dalla società con il proprio patrimonio. Questo significa, in estrema sintesi, che i debiti dell’azienda risultano essere i debiti dei soci, che possono rischiare il pignoramento dei beni personali.
Nel caso in cui un soggetto dovesse subentrare come socio in una SNC andando a rilevare le precedenti quote, risponderà anche dei debiti anteriori. Con la sentenza n. 2435/19, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che il soggetto che entra a far parte di una società in nome collettivo già costituita in precedenza, risponde, insieme agli altri soci, delle precedenti obbligazioni societarie.
La conseguenza di tutto questo è che il nuovo socio potrà essere soggetto a pignoramento per qualsiasi debito contratto dalla società, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia avuto conoscenza delle scritture contabili e dei bilanci.
Come liberarsi dalle responsabilità
I soci hanno la possibilità di uscire da una SNC? La disciplina delle società di persone prevede la possibilità di recedere, ma perché il recesso del socio venga approvato è necessario che si verifichino delle condizioni particolari. Ad ogni modo il socio, che abbia intenzione di svincolarsi da una società in nome collettivo, lo può fare purché lo faccia:
- con preavviso, se la società è stata costituita a tempo indeterminato;
convenzionalmente, nei casi e nei modi previsti dall’accordo societario; - per giusta causa, nelle società a tempo determinato.
Questo significa, in estrema sintesi, che il recesso può avvenire, purché la società sia stata costituita a tempo indeterminato. In alternativa può avvenire solo e soltanto per giusta causa. La giusta causa non è richiesta se nello statuto della SNC è presente il recesso ad nutum, mediante il quale ogni socio può decidere di uscire dalla società in qualsiasi momento, senza l’obbligo di dover fornire una motivazione valida.