Confermata ufficialmente la sanatoria sugli scontrini elettronici. I contribuenti hanno la possibilità di optare per il ravvedimento operoso anche per le irregolarità che risultano essere oggetto di contestazione. L’operazione deve essere effettuata entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
La sanatoria sugli scontrini elettronici risulta essere al centro dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 131/2023, con il quale è stato disciplinato il ravvedimento operoso sulle violazioni commesse in questo ambito, che risulta essere applicabile anche quando si è davanti a delle violazioni che siano state contestate entro il 31 ottobre 2023 e che si riferiscano al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.
I contribuenti hanno tempo fino al prossimo 15 dicembre 2023 per provvedere a sanare l’importo dovuto e regolarizzare le violazioni. Nel momento in cui si ricorre al ravvedimento operoso non verranno calcolate le sanzioni accessorie, ma soprattutto non è prevista la sospensione della licenza o dell’attività.
Indice
Scontrino elettronico, al via la sanatoria
Attraverso il Decreto Energia, che è stato pubblicato lo scorso 29 settembre 2023 in Gazzetta Ufficiale, il legislatore ha provveduto a ridimensionare le misure relative allo scontrino elettronico. Almeno quelle che erano previste dalla prima bozza del provvedimento: è stata cancellata, infatti, la sanatoria sulle sanzioni che verranno applicate in caso di omissioni od errori che siano stati commessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.
Lo strumento da utilizzare per la regolarizzazione delle omissioni e degli errori passa necessariamente attraverso il ravvedimento operoso. Entrando un po’ più nello specifico, il provvedimento ha disposto che quanti abbiano commesso degli errori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 potranno sanare la propria posizione usufruendo di una riduzione delle sanzioni. Le violazioni che possono essere sanate sono quelle relative alla certificazione dei corrispettivi.
Il ravvedimento operoso permette di usufruire di una riduzione della sanzione sulla base del tempismo attraverso il quale si è provveduto a regolarizzare la propria posizione. Ed è possibile usufruirne per le violazioni che siano già state constatate entro il 31 ottobre 2023.
Stop alla sospensione licenza o attività
Qualora il contribuente abbia commesso delle violazioni relative alla memorizzazione o trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, le sanzioni che verranno irrogate rispettano la seguente disciplina:
- viene applicata una sanzione pari al 90% dell’imposta nel caso in cui sia stata riscontrata una mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati. Stessa sanzione viene applicata anche nel caso di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o errati;
- si applica una sanzione pari a 100 euro per ogni trasmissione, nel caso in cui le violazioni appena elencate non vadano ad incidere sulla corretta liquidazione del tributo. Siamo, quindi, davanti, ad una violazione formale;
- viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che può avere una durata da tre giorni fino a sei mesi a seconda della gravità delle violazioni riscontrate, nel caso in cui queste risultino essere quattro in giorni diversi nel corso degli ultimi cinque anni.
Nel caso in cui il contribuente si sia reso già colpevole di quattro violazioni, non verrà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, se lo stesso decide di regolarizzare la propria posizione accedendo alla sanatoria sugli scontrini elettronici.
Come funziona lo scontrino elettronico
A questo punto è bene soffermarsi un attimo sullo scontrino elettronico e sul suo funzionamento. Operativo dal 1° gennaio 2021, questo strumento prevede che i contribuenti abbiano dodici giorni di tempo per trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, mentre la memorizzazione avviene quotidianamente.
Ma a cosa serve, in estrema sintesi, lo scontrino elettronico? Sostanzialmente consiste nell’obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi da parte dei titolari di partita Iva che stiano esercitando un’attività di commercio al minuto.
L’obiettivo dello scontrino elettronico, in estrema sintesi, è quello di contrastare l’evasione fiscale e si è andato ad affiancare all’obbligo della fatturazione elettronica che è partito il 1° gennaio 2019.
Per assolvere a questo obbligo, gli esercenti sono tenuti a dotarsi di un registratore di cassa telematico. In alternativa, i diretti interessati hanno la possibilità di avvalersi della procedura di invio dei dati che viene messa a disposizione, in maniera gratuita, direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questa soluzione, però, è adatta esclusivamente a quegli operatori che nel corso della giornata effettuano operazioni a ridotta frequenza.
Soggetti obbligati e quelli esonerati
Ma quali sono i soggetti obbligati ad utilizzare lo scontrino elettronico e quali sono quelli che ne sono esonerati? Sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi ai commercianti al minuto. A prevederlo è l’articolo 22 del Decreto n. 633 del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972.
A fornire l’elenco dei soggetti esclusi da questo obbligo ci ha pensato un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019. Non sono tenuti ad assolvere a questo obbligo:
- tabaccai;
- tassisti;
- giornalai;
- attività marginali.
In maniera molto semplice, sono stati esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico quanti, in base alla legislazione attualmente in vigore, risultano essere fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi. Sono stati, in altre parole, confermati gli esponenti delle certificazioni fiscali esistenti prima dell’introduzione del nuovo strumento.
In sintesi
I titolari di partita Iva, che sono tenuti all’emissione dello scontrino elettronico, hanno la possibilità di sanare eventuali errori od omissioni degli invii entro e non oltre il 15 dicembre 2023. È possibile accedere al ravvedimento operoso anche per le violazioni che sono state contestate fino al 31 ottobre 2023.
Nel caso in cui i diretti interessati decidessero di sanare la propria posizione entro il 15 dicembre non viene irrogata la sanzione aggiuntiva, che prevede la sospensione dell’attività.