Nuova sanatoria fiscale: con soli 200 euro via i debiti

La sanatoria per le irregolarità formali passa dal versamento di 200 euro entro ottobre 2023. Ma non tutti gli errori sono "rimediabili". Cosa dice l'Agenzia delle Entrate

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

Bastano 200 euro per fare pace col Fisco e sanare le piccole irregolarità formali. La tregua fiscale proroga fino al 31 ottobre 2023 il termine ultimo per effettuare il pagamento e rimediare agli errori. La decisione del Governo Meloni si accompagna a un’altra: l’impunibilità per alcuni reati tributari, a patto che il contribuente trovi un accordo con le Entrate e provveda a versare l’importo pattuito.

Lo “scudo” consente, in caso di definizione delle irregolarità e di versamento dell’importo, di evitare sanzioni penali per IVA e ritenute, con la possibilità di ampliare anche alle indebite compensazioni (tutti i dettagli sulla sanatoria 2023: quali debiti si possono estinguere).

Quali sono gli errori formali sanabili con 200 euro?

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la sanatoria riguarda irregolarità e omissioni che non incidono sull’imponibile o sull’imposta da versare, ma che possono “ostacolare l’attività di controllo”. Il testo cita “dichiarazioni annuali incomplete, liquidazioni periodiche IVA non presentate ma con l’imposta versata, irregolarità nelle scritture contabili e di omesse comunicazioni in tema di cedolare secca“. Se si vuole aderire, si dovranno pagare 200 euro per ogni periodo d’imposta, in un’unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023) o in due rate:

  • la prima entro il 31 ottobre 2023 (per errori formali commessi fino al 31 ottobre 2022);
  • la seconda entro il 31 marzo 2024, parallelamente alla rimozione dell’irregolarità.

Come stabilito dalla Legge di Bilancio, la sanatoria riguarda le irregolarità o gli inadempimenti di natura formale, vale a dire tutte quelle violazioni per le quali sono previste sanzioni pecuniarie “entro i limiti minimi e massimi o in misura fissa non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione” (circolare 27.1.2023, n. 2/E). Si tratta di errori che “non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria” (circolare 3.8.2001, n. 77/E). Ecco alcuni esempi di irregolarità formali:

  • dichiarazione annuale non conforme;
  • errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA, ma soltanto se l’IVA è stata assolta;
  • omessa, incompleta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili se la violazione non ha prodotto effetti sulle imposte;
  • omessa restituzione dei questionari o la loro incompletezza o non veridicità;
  • irregolarità per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini dell’IVA.

La norma vale anche per i sostituti d’imposta, gli intermediari e per chi è obbligato a comunicare dati fiscalmente rilevanti. Non sono richiesti adempimenti dichiarativi, è sufficiente effettuare il versamento secondo le modalità e nei termini stabiliti.

Le irregolarità escluse dalla sanatoria

Ci sono però categorie di errori escluse dalla sanatoria. Tra queste figurano gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, come anche gli atti relativi all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. Niente colpo di spugna neanche per le violazioni di norme tributarie per le quali non è competente l’Agenzia delle Entrate. Ecco di seguito le altre irregolarità non sanabili col versamento di 200 euro:

  • la comunicazione all’ENEA per le detrazione relative alle spese di riqualificazione energetica degli edifici;
  • i tardivi o omessi pagamenti;
  • le violazioni relative alla compilazione del quadro Rw e quelle relative all’IVIE e all’IVAFE;
  • le “violazioni sostanziali”, che cioè incidono sull’imponibile, sull’imposta o sul pagamento del tributo.