Regali di Natale come le spese sanitarie, le Partite IVA le possono scaricare?

I regali di Natale fatti a clienti e dipendenti possono essere scaricati come le spese sanitarie? Vediamo quali sono le regole per le Partite IVA

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

I regali di Natale possono essere scaricati in dichiarazione dei redditi, come oneri deducibili, al pari di una qualsiasi spesa sanitaria? Dicembre è il mese degli omaggi, a clienti e dipendenti, come si devono comportare allora aziende e imprenditori che vogliono (e possono) recuperare parte dei soldi spesi?

Vediamo quali sono le regole per le Partite Iva.

Regali di Natale deducibili: quali i limiti di spesa per le Partite IVA

La buona notizia è che imprenditori, società e aziende o, in generale, Partite IVA possono dedurre in sede di dichiarazione dei redditi il denaro speso a dicembre per i regali di Natale. Ovviamente, valgono dei limiti e delle regole.

Nello specifico, i regali di Natale sono deducibili quando rientrano nelle cosidette spese di rappresentanza (cui disciplina è contenuta nel TUIR all’art. 108). Si tratta di “spese relative a più esercizi” e “deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio” o “nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse”.

In questa categoria, quindi, rientrano regali destinati ai propri dipendenti o ai propri clienti, deducibili al 100% nel limite di 258,23 euro per periodo di imposta. Per quanto riguarda gli omaggi a titolo gratuito, invece, il limite è fissato a 50 (25,82 euro fino al 2014), ma anche questi sono deducibili per la somma intera.

Per la deduzione dell’IVA, infine, vale la stessa regola in questi casi, ovvero: nel caso di omaggio di un prodotto cui costo unitario non superi la soglia dei 50,00 euro, l’iva è detraibile al 100%.

Regole da applicare per i forfettari

Dalle condizioni sopra esposte, relative alla deducibilità dei regali di Natale, bisogna escludere le Partite IVA in regime agevolato, i cosidetti forfettari.

Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Dal reddito determinato, poi, si deducono i contributi previdenziali obbligatori. Così facendo si ottiene il reddito imponibile, a cui va applicata un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Poiché una parte del dichiarato è come se venisse già dedotta in automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate, che poi applica un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni, al forfettario non vengono riconosciuti ulteriori deduzioni, trattandosi già di un soggetto che parte in regime di vantaggio. Da qui, l’impossibilità di scaricare in dichiarazione dei redditi le spese sostenute per omaggi o regali di Natale.