Trasferirsi all’estero per motivi di lavoro non ha un impatto fiscale diretto sul mutuo prima casa. Il contribuente, infatti, può continuare a portare in detrazione gli interessi passivi del finanziamento ipotecario sottoscritto. Non vengono perse, in altre parole, le agevolazioni fiscali, ma solo se il trasferimento ha delle mere motivazioni lavorative.
Ricordiamo, ad ogni modo, che per poter accedere alle agevolazioni fiscali sul mutuo prima casa è necessario rispettare una serie di requisiti ben precisi.
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Mutuo, la detrazione sugli interessi passivi spetta anche all’estero
La domanda che molti contribuenti si pongono è se, nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, vadano perse le agevolazioni fiscali sul mutuo prima casa. Ricordiamo, infatti, che è possibile portare in detrazione gli interessi passivi. A fare chiarezza su questo argomento è intervenuta la rivista FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito alcuni chiarimenti ad un lettore.
Se il trasferimento viene effettuato per motivi di lavoro dopo l’acquisto dell’abitazione, il contribuente ha diritto a continuare a fruire delle detrazioni previste dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Per poter continuare a portare in detrazione gli interessi passivi di un mutuo, ad ogni modo, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- devono essere rispettate tutte le altre condizioni della norma che abbiamo citato;
- le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale devono continuare a permanere;
- non deve essere stato acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero nel quale il contribuente ha fissato la propria residenza.
Su questo punto, infatti, la norma prevede esplicitamente che:
La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
Rimangono valide le altre regole previste in relazione all’inserimento delle somme per gli interessi passivi del mutuo da fruire nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.
Altri casi nei quali l’agevolazione non si perde
Le agevolazioni previste sugli interessi passivi del mutuo prima casa non si perdono nemmeno nel caso di un ricovero in una casa di riposo o sanitaria. Ma la detrazione continua a spettare solo e soltanto se l’immobile non viene dato in affitto.
Alcune regole, poi, coinvolgono gli appartenenti alle forze armate e di polizia: in questo caso le detrazioni continuano a spettare anche quando l’immobile acquistato non viene adibito ad abitazione principale, purché il contribuente non sia proprietario di altre case.
Mutuo, perché l’importo è importante
Uno degli elementi più importanti per determinare la detrazione degli interessi passivi sul mutuo è l’importo erogato, il quale si dovrà riferire unicamente al costo dell’immobile, così come è riportato sul rogito. A cui si possono aggiungere le eventuali spese accessorie, come quelle notarili.
Può capitare di richiedere un finanziamento ipotecario per acquistare l’abitazione principale più alto del valore dell’immobile. L’importo maggiore può servire per far fronte alle prime spese che l’acquisto di un appartamento può comportare: i primi lavori di ristrutturazione, l’arredamento, o gli eventuali oneri da corrispondere all’agenzia immobiliare, nel caso in cui l’acquisto sia passato attraverso un professionista.
Nel caso in cui si dovessero venire a creare queste situazioni, è bene ricordare che non tutti gli interessi passivi danno la possibilità di accedere alla detrazione: è possibile accedervi unicamente per quelle relative all’acquisto dell’immobile e alle spese accessorie.
Mutuo prima casa, come calcolare la detrazione
Quando un contribuente acquista un immobile da adibire ad abitazione principale con un mutuo, ha diritto ad ottenere una detrazione Irpef pari al 19%.
L’agevolazione spetta unicamente nel caso in cui il soggetto sia allo stesso tempo acquirente dell’immobile ed intestatario del contratto del mutuo. Anche quando il bene oggetto dell’acquisto viene adibito ad abitazione principale di un suo familiare, come, per esempio, il coniuge o, in alternativa i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado.
L’agevolazione spetta entro un tetto massimo pari a 4.000 euro l’anno. Per potervi accedere devono essere rispettati una serie di requisiti. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, l’importo massimo di 4.000 euro deve essere considerato complessivamente e deve essere riferito alla generalità degli intestatari. Se si dovesse verificare l’ipotesi di due coniugi, il limite per la detrazione che spetta ad ognuno di loro è di 2.000 euro.
Per accedere all’agevolazione, inoltre, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Questo deve essere avvenuto nel corso dell’anno precedente o in quello successivo rispetto a quello nel quale è stato sottoscritto il mutuo.
Cosa succede quando l’immobile diventa seconda casa
Gli interessi passivi di un mutuo contratto per l’acquisto della seconda casa possono essere portati in detrazione nel Modello 730. In questo caso, però, l’importo non può essere superiore a 2.065,83 euro. In questo caso le agevolazioni fiscali possono essere richieste per gli interessi passivi, gli oneri accessori, le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per i mutui su immobili diversi rispetto a quelli utilizzati come abitazione principale, purché il mutuo sia stato contratto prima del 1993.
Nel caso in cui i finanziamenti siano stati stipulati nel 1991 o nel 1992, la detrazione spetta unicamente per l’acquisto di un immobile che venga adibito a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali la suddetta condizione non sia cambiata nel corso del tempo.
In questo caso devono essere indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate relative a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
In sintesi
Non si perde il diritto alle agevolazioni fiscali sui mutui prima casa quando ci si trasferisce all’estero per motivi di lavoro. Ma è necessario che l’immobile non sia dato in locazione e il proprietario non acquisti un altro immobile nello Stato in cui ha preso la residenza per motivi di lavoro.