Imu, notifica degli accertamenti: quando non ha alcun valore legale e non deve preoccupare

Come funziona la notifica degli accertamenti Imu 2024. E quali caratteristiche deve possedere per avere valore legale

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La scadenza per il versamento dell’Imu 2024 era fissata per lo scorso 17 giugno 2024. Ma in questa sede non vogliamo tornare a parlare di come mettersi in regola in ritardo, ma di come si può muovere un ente locale che ha intenzione di sollecitare un contribuente a versare l’imposta. Per approfondire la questione diventa utile richiamare una recente ordinanza della Corte di Cassazione – nello specifico ci stiamo riferendo alla n. 27261/2023 – che ha ritenuto corretto che un ente locale notifichi più accertamenti Imu per lo stesso periodo d’imposta, soprattutto quando viene a conoscenza di fatti che potrebbero portare ad un conteggio diverso dell’imposta dovuta.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo come si devono comportare i contribuenti nel momento in cui ricevono delle notifiche sugli accertamenti Imu.

Avvisi di accertamento Imu, il caso preso in esame

Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione parte da un ricorso presentato da una società per azioni. Il ricorrente contestava una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva respinto l’appello del contribuente avverso alla pronuncia in primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso contro gli avvisi di accertamento per l’Ici e per l’Imu degli anni compresi tra il 2010 ed il 2014. La società aveva denunciato la violazione dell’articolo 1, comma 161 della Legge n. 296/2006. La commissione tributaria, secondo la ricorrente, aveva disatteso in maniera errata l’eccezione

di illegittimità degli avvisi di accertamento notificati a Dicembre 2015 in quanto integrativi degli accertamenti notificati alla medesima società a Luglio 2015 ed emessi sulla base di fatti ed elementi già noti all’ufficio.

La ricorrente sosteneva che che l’articolo 1 citato non contenesse

alcuna previsione da cui si possa desumere una deroga al principio generale della unicità e globalità degli avvisi di accertamento.

La ricorrente, inoltre, sosteneva che fosse infondata – nella sentenza impugnata – l’eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento senza che gli stessi venissero indicati in maniera precisa e dettagliata gli elementi e i documenti la cui sopravvenienza avesse giustificato degli accertamenti, che sono arrivati a luglio e dicembre del 2015.

Imu, l’orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la prima doglianza del contribuente fosse infondata. L’articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 – anche nota come Legge Finanziaria 2007 – prevede che gli enti locali, almeno per i tributi di loro competenza, possano procedere con la rettifica delle dichiarazioni che dovessero risultare incomplete o infedeli, oppure degli eventuali versamenti effettuati in ritardo o completamente assenti. Ma non solo: gli eventuali avvisi di accertamento in rettifica devono essere obbligatoriamente notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello nel quale il versamento doveva essere effettuato, pena la decadenza.

Le disposizioni che abbiamo appena visto, in altre parole, hanno il merito di sostituire i termini che sono stati introdotti attraverso gli articoli 10 e 11 del Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992. E hanno, inoltre, unificato la disciplina di accertamento e di riscossione relativa ai tributi locali e a quelli provinciali. La norma, che abbiamo appena citato, è in altre parole subordinata alla notifica di un atto di accertamento dell’attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli. Anche quando viene svolta d’ufficio.

La Corte di Cassazione, in estrema sintesi, ha spiegato quanto segue:

Non sono applicabili alla fattispecie in esame le disposizioni previste dal Dpr n. 633 del 1972, art. 57, comma 4 e dal Dpr n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, che consentono di superare il principio dell’unicità e globalità dell’accertamento soltanto quando, a garanzia del contribuente, emerga che l’Amministrazione ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso, in quanto trattasi di norme poste unicamente in tema di Iva e di imposte dei redditi.

Notifiche Imu, il parere della Cassazione

L’orientamento della cassazione, almeno in questo caso specifico che si riferisce alle notifiche degli accertamenti Imu, è chiaro. La sentenza impugnata, secondo i giudici della Suprema Corte, risulta essere conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di Ici – e quindi applicabile anche all’Imu -: l’obbligo di fornire una motivazione dell’accertamento si ritiene adempiuto nel momento in cui il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. A questo punto il contribuente ha la possibilità di contestare in maniera efficace e precisa l’ammontare dell’imposta.

I giudici della Suprema Corte, tra l’altro, sottolineano che il requisito motivazionale richiede, oltre agli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria, solo e soltanto quelli relativi all’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, che possano permettere di comprendere quale sia l’ambito delle ragioni dell’ente impositore. Informazioni che servono per affrontare gli eventuali contenziosi che si potrebbero verificare.

Le notifiche degli accertamenti Imu, quando si possono reiterare

La domanda che si può porre il contribuente, a questo punto, è se le notifiche degli accertamenti Imu possano essere reiterate. E quando questo comportamento da parte degli enti locali porti a far decadere le loro richieste.

La reiterazione è possibile nel caso in cui si sia venuto a verificare un ampliamento della conoscenza della situazione di fatto. Quando l’ente locale è venuto in possesso di ulteriori elementi che, se conosciuti fin da subito, avrebbero determinato una valutazione diversa dell’imponibile.

Ai fini pratici, perché le notifiche degli accertamenti Imu si possano reiterare, la norma richiede che siano presenti degli elementi di cui non si era tenuto conto nel precedente avviso, perché sono entrati in possesso dell’ente in un momento successivo.

In sintesi

Ci sono dei casi nei quali gli accertamenti Imu sono nulli? Quando l’ente locale invia più notifiche per richiedere il pagamento della stessa imposta, l’accertamento non decade. Ma solo quando si viene a verificare una determinata situazione: la seconda notifica – anche quando è avvenuta nel corso dello stesso anno solare – ha validità solo se, nel frattempo, sono emersi degli elementi di cui l’ente locale non sapeva niente al momento della prima notifica.

Queste, sostanzialmente, sono le motivazioni che possono portare un ente a notificare più volte un avviso di accertamento.