Imu, come si applica l’esenzione prima casa se i coniugi risiedono in immobili diversi

L'esenzione Imu prima casa spetta anche quando i coniugi abitano in immobili diversi. Ma devono aver preso la residenza in entrambe le abitazioni

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come deve essere applicata l’esenzione Imu prima casa ai coniugi che dovessero risiedere in due immobili differenti? A fornire i chiarimenti del caso ci ha pensato la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, che ha chiarito che due persone legate da un’unione civile o da un matrimonio possono beneficiare entrambe dell’esenzione Imu prima casa, nel momento in cui dovessero rispettare una serie di requisiti.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali indicazioni hanno dato i giudici della Corte di Cassazione e come si devono muovere i diretti interessati per non perdere quanto spetta loro.

Imu, esenzione prima casa. La vicenda

L’ordinanza della Corte di Cassazione prende le mosse da una vicenda giudiziaria, che ha visto coinvolto un contribuente, il quale ha fatto ricorso contro una serie di avvisi di accertamento per omesso versamento Imu. La violazione era relativa ad un immobile indicato come dimora abituale del ricorrente, nel quale, però, non risiedevano la figlia e la compagna.

Nel caso finito sotto la lente d’ingrandimento dei giudici della Suprema Corte, il contribuente e la compagna avevano intenzione di accedere alle esenzioni Imu prima casa su entrambi gli immobili. L’agevolazione fiscale era stata riconosciuta unicamente alla donna: il contribuente, però, aveva deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia, perché riteneva di essere in possesso dei requisiti per poter accedere all’esenzione Imu anche per il proprio immobile, dato che ne sussistono i requisiti di legge.

Il ricorso veniva, però, viene rigettato dai giudici di prime cure. La decisione, successivamente, veniva confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia. Il motivo di questa presa di posizione era da collegare al fatto che il contribuente – a differenza di quanto avessero fatto la figlia e la compagna – aveva deciso di fissare la propria residenza anagrafica presso un’altra abitazione, che non coincideva con quella nella quale aveva la dimora abituale, così come prevede l’esenzione Imu.

A questo punto il contribuente ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale perché riteneva non corretta la decisione presa dal giudice d’appello. Proprio a seguito di questa decisione era stato eccepita la presunta violazione e la falsa applicazione delle seguenti norme:

Le precisazioni della Corte di Cassazione

A questo punto interviene la Corte di Cassazione. Chiamati a fornire i chiarimenti del caso, i giudici ricordano che, nel momento in cui ci sia una giusta causa che porti ad effettuare questa scelta, è un diritto delle persone unite civilmente e dei coniugi decidere di fissare delle residenze disgiunte. Purché questa decisione non sia in contrasto con le norme previste per i coniugi sulla residenza familiare e per gli uniti civilmente sulla residenza comune.

Spetta, infatti, alla coppia decidere come indirizzare la vita familiare. Fermo restando l’affectio coniugalis, quindi, spetta ai diretti interessati fissare la propria residenza, che non deve necessariamente coincidere.

I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato, inoltre, che la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato che l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Decreto Legge n. 201/2011 è incostituzionale. Questo significa, in altre parole, che è da escludere il fatto che la nozione di abitazione principale debba anche presupporre quella di dimora abituale e di residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Così come previsto dalla formulazione originaria della norma censurata.

Secondo i giudici della Suprema Corte, salvo l’accertamento di eventuali comportamenti elusivi, l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al possessore dell’immobile nel caso in cui quest’ultimo vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, anche quando il compagno o il coniuge abbia la residenza in un altro comune.

A differenza dell’ipotesi di seconda casa – in questo caso è necessario pagare l’Imu – l’esenzione spetta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché ognuno di essi abbia provveduto a fissare la propria residenza anagrafica nella propria abitazione principale.

Esenzione Imu prima casa, il ricorso è rigettato

Ad ogni modo la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente ed ha confermato la sentenza impugnata. Il giudice di appello aveva negato – in maniera corretta – l’esenzione Imu al ricorrente, perché lo stesso non aveva fissato la residenza nell’immobile di sua proprietà, ma solo la dimora abituale.

Su questo punto è necessario richiamare una massima che è stata elaborata dalla Suprema Corte:

Il contribuente non può usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, se presso l’immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell’immobile per il quale l’esenzione sia stata invocata.

Imu, quando occorre effettuare il versamento

Ricordiamo che l’Imu è l’imposta patrimoniale che deve essere versata perché si è proprietari di un immobile, che può essere un fabbricato, un’area fabbricabile o un terreno agricolo. La normativa prevede un’esenzione nei seguenti casi:

  • per l’abitazione principale, sempre che non rientri nella categorie catastali A/1, A/9 e A/9, ossia le cosiddette abitazioni di lusso;
  • non deve essere versata per le pertinenze, che vengono classificate esclusivamente nelle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. L’esenzione spetta nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.

In sintesi

La Corte di Cassazione ha ribadito che è possibile chiedere l’esenzione Imu per un immobile adibito a prima casa, purché il contribuente abbia preso la residenza all’interno di esso. Se i coniugi hanno preso due residenze in due immobili diversi, l’agevolazione spetta per entrambe le unità.