Fatture elettroniche ricevute, si possono consultare online. Come scaricarle per il Modello 730

L'Agenzia delle Entrate ha facilitato la procedura di accesso alle fatture elettroniche per i soggetti privati, agevolando le operazioni per il Modello 730

Pubblicato: 24 Maggio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Dallo scorso 20 maggio 2024 anche i privati possono consultare online le fatture elettroniche ricevute. A dire il vero il servizio era disponibile già da tempo, ma la procedura di accesso è stata semplificata e resa più agevole per gli utenti finali, che d’ora in poi non saranno più obbligati ad aderire al servizio per consultare e scaricare i propri documenti.

La semplificazione dell’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche diventa importante in questo particolare momento, in cui si è aperta la stagione della dichiarazione dei redditi. Per richiedere le agevolazioni fiscali previste dalla normativa è necessario avere in mano i documenti d’appoggio per la compilazione del Modello 730. I diretti interessati, quindi, hanno la possibilità di consultare le fatture elettroniche ricevute accedendo direttamente al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Ma vediamo come si devono muovere i diretti interessati e come scaricare la documentazione necessaria.

Fatture elettroniche, come consultarle senza adesione

I contribuenti, che hanno la necessità di consultare e scaricare le fatture elettroniche ricevute, possono accedere al servizio online. Non è necessario effettuare alcune richiesta di adesione. Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 8 marzo 2024, dallo scorso 20 maggio sono cambiate le modalità per la consultazione dei documenti fiscali. E poter ottenere i relativi duplicati.

Prima di questo importante cambiamento, l’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 127/2015 aveva previsto che le fatture elettroniche potessero essere consultate dai consumatori finali a seguito di una richiesta ufficiale. Il provvedimento dell’AdE è arrivato per adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 4-quinques, comma 4, del Decreto Legge n. 145/2023, che ha provveduto a modificare la precedente disposizione, andando, di fatto, a facilitare gli adempimenti dei contribuenti.

Adesso hanno la possibilità di accedere a questo servizio i seguenti soggetti:

  • operatori economici;
  • intermediari delegati;
  • consumatori finali.

Attenzione, a ogni modo, ai limiti temporali entro i quali è possibile consultare la documentazione fiscale: il 31 dicembre del secondo anno successivo rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto le fatture elettroniche. Questo significa che, ai fini del Modello 730, i contribuenti hanno la possibilità di scaricare la documentazione necessaria per effettuare la dichiarazione dei redditi.

Come consultare le fatture elettroniche online

I contribuenti hanno la possibilità di consultare le fatture elettroniche ricevute accedendo alla propria Area Riservata, del portale dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso può essere effettuato utilizzando le seguenti credenziali:

Una volta entrati all’interno della homepage, la funzionalità che permette di prendere visione e scaricare le fatture elettroniche è nella sezione Servizi, che è presente nella barra blu in alto nella pagina. A questo punto il contribuente si trova davanti con due diverse sezioni:

  • una che è riservata ai consumatori finali. Ed è proprio quella che serve per poter scaricare le fatture elettroniche, che sono state emesse per degli acquisti. Ovviamente si trovano unicamente quelle emesse con il codice fiscale del contribuente;
  • un’altra sezione è riservata esclusivamente ai titolari di partita IVA.

In questa sede è possibile consultare tutte le fatture elettroniche che sono arrivate direttamente al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. È possibile filtrare tutti i documenti per data di emissione o attraverso l’identificativo del fornitore. Come anticipato in precedenza, le fatture elettroniche potranno essere consultate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di ricezione del documento stesso. Chi avesse la necessità di archiviarle per un periodo superiore dovrà provvedere in totale e completa autonomia.

Fatture elettroniche, come devono essere conservate

L’articolo 39 del DPR n. 633/1972 prevede che il soggetto che emette una fattura e quello che la riceve siano obbligati a conservarla.

Da quando è stata introdotta la fattura elettronica non è sufficiente memorizzare sul proprio computer il file della fattura, almeno per i titolari di partita IVA, ma è necessario effettuare alcune operazioni tecniche che sono state regolamentate dalla legge, attraverso il CAD, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale.

Volendo entrare nel dettaglio, il processo di conservazione elettronica – effettuato a norma di legge – prevede la garanzia di non perdere mai le fatture. Ma soprattutto di riuscire sempre a leggerle e a recuperare, in qualsiasi momento, l’originale della stessa. Le stesse regole valgono anche per gli altri documenti informatici che si ha intenzione di portare in conservazione.

Generalmente il processo di conservazione delle fatture elettroniche viene fornito da alcuni operatori privati, che sono stati certificati ufficialmente. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, che viene reso disponibile per gli operatori dotati di partita IVA.

Modello 730, la documentazione a supporto

La risoluzione n. 57/2024 prevede che la documentazione a supporto del Modello 730 possa essere conservata sia in formato cartaceo che in quello digitale. Deve essere trasmessa telematicamente, nel momento in cui dovesse arrivare una richiesta di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del DM n. 164/1999.

Nel caso in cui il Modello 730 dovesse essere presentato tramite un CAF o un professionista abilitato, questi soggetti sono tenuti a conservare:

  • le schede Modello 730-1, scheda 8, 5 e 2 per mille, con le scelte che sono state effettuate dai contribuenti, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale la documentazione è stata presentata.

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate permette di consultare le fatture elettroniche ricevute dai privati. Accedere a questi documenti è importante in fase di stesura del Modello 730, soprattutto da parte di quanti non abbiano conservato, fino a oggi, copia della documentazione necessaria per ottenere le detrazioni nella dichiarazione dei redditi.

L’AdE permette di scaricare ai privati, le fatture elettroniche ricevute fino al 31 dicembre del secondo anno successivo rispetto alla data di ricezione.