Dichiarazione IVA, tempo scaduto: cosa succede se non la si è inviata

Entro il 2 maggio i titolari di partita IVA dovevano inviare la dichiarazione annuale. Niente panico per chi non l'ha fatto: c'è ancora modo e tempo per rimediare

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Maurizio Perriello

Giornalista politico-economico

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

Il tempo è scaduto da qualche giorno. Entro il 2 maggio i titolari di partita IVA dovevano inviare la dichiarazione annuale al Fisco. Come ogni anno, sono molti i contribuenti che hanno mancato l’appuntamento. Ma niente panico, c’è ancora modo e tempo per rimediare. Ecco come.

Qui invece parliamo di modello 730 precompilato e scadenze: le novità fiscali di maggio.

Chi deve presentare la Dichiarazione IVA e cosa succede a chi non l’ha fatto

Chi non rispettato la scadenza, può regolarizzare la propria posizione evitando di incorrere nelle sanzioni previste per omessa trasmissione. La data limite sarebbe dovuta cadere il 30 aprile, che però era una domenica; da qui la decisione di slittare al 2 maggio, essendo anche il Primo un festivo. Sono tenuti a presentare la Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistica o professionale, salvo esoneri ed esenzioni.

Per fortuna è possibile presentare una dichiarazione tardiva dopo il termine del 2 maggio, a patto che venga inoltrata entro 90 giorni dalla scadenza iniziale, quindi entro il 31 luglio 2023. Per il ritardo è però prevista una sanzione di 25 euro, come stabilito dall’articolo 2 comma 7 del DPR 322 del 1998: si tratta di un decimo della multa minima di 250 euro, che rappresenta la riduzione prevista in caso di ravvedimento operoso (le spese condominiali si possono detrarre dalle tasse?).

Cosa succede se non ci si regolarizza entro 90 giorni?

Se però neanche la dichiarazione IVA tardiva viene presentata entro 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate procede per omessa dichiarazione, facendo scattare le (ben maggiori) sanzioni previste. Gli importi possono variare in base a due fattori:

  • dichiarazione inviata oltre i 90 giorni, ma prima della scadenza del periodo per presentare al dichiarazione IVA dell’anno successivo, quindi prima del 30 aprile 2024 e in ogni caso prima dell’inizio di attività di accertamento;
  • dichiarazione IVA presentata oltre il termine di un anno dalla scadenza originaria.

Nel primo caso la sanzione prevista è compresa in una forbice che va dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se però non sono dovute imposte, subentra la sanzione in misura fissa, che va da 150 a 1.000 euro. La somma da versare non dovrà essere calcolata dal contribuente, ma sarà comunicata direttamente dal Fisco. Nel secondo caso, la sanzione va dal 120% al 240% dell’importo totale dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

E il ravvedimento speciale?

La dichiarazione IVA tardiva potrebbe rientrare sulla carta anche nella tregua fiscale, con ricorso al ravvedimento speciale (di cui ai commi da 174 a 178 della Legge n. 197/2022) istituito dalla Legge di Bilancio 2023. Gli esperti consigliano tuttavia di procedere subito con l’invio entro i 90 giorni, pagando 25 euro.

Chi è esonerato o esentato dalla Dichiarazione IVA?

Vediamo chi ha invece diritto all’esonero o all’esenzione. Ecco di seguito tutti i casi:

  • contribuenti che per il 2022 hanno registrato solo operazioni esenti da IVA;
  • contribuenti in regime fiscale di vantaggio nel 2022, ad esempio regime forfettario, imprenditoria giovanile, lavoratori in mobilità;
  • produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA;
  • esercenti di attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;
  • imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività IVA;
  • domiciliati o residenti extra-UE, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato;
  • chi rientra nella classe Ateco 02.30 o ex articolo 3 del Dlgs 75/2018 e nell’anno solare hanno realizzato un volume d’affari entro i 7mila euro.