Testo Unico Iva, quando entra in vigore la riforma e le novità per il terzo settore

Semplificazione e digitalizzazione sono le parole d'ordine del Testo Unico Iva. Entra in vigore tra meno di un anno: è tempo di adeguarsi

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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Con il nuovo Testo Unico Iva il Governo si prepara a riordinare completamente la materia. In vigore a partire dal prossimo anno, le novità riguarderanno principalmente le esportazioni, che diventano esclusivamente digitali attraverso il sistema doganale Aes. È prevista, inoltre, una revisione delle aliquote che verranno utilizzate nell’edilizia.

L’obiettivo che si è fissato il legislatore è quello di andare a semplificare la consultazione normativa e adeguare le norme italiane a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, in modo da ridurre il più possibile il rischio di nuove procedure di infrazione europee.

Quando entra in vigore il Testo Unico Iva

Il 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Iva: a ufficializzare la data è stato direttamente il Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre 2025. È stata rinviata di un anno la data, dato che originariamente le nuove disposizioni dovevano partire il 1° gennaio 2026.

La proroga si è resa necessaria per fare in modo che gli operatori economici e i professionisti si potessero adeguare alle novità previste dal provvedimento, che ha introdotto una riforma radicale ed essenziale della disciplina Iva in Italia.

Pilastro della riforma fiscale italiana, il Testo Unico Iva non è un semplice riordino formale delle varie norme che già esistono, ma costituisce una vera e propria riorganizzazione delle leggi sulle quali si poggia l’imposta sul valore aggiunto italiana.

Le modifiche introdotte dal Dlgs n. 186/25

Nel nuovo provvedimento il legislatore ha già provveduto ad accogliere le modifiche che sono arrivate con il Decreto Legislativo n. 186/2025, entrato in vigore il 13 dicembre 2025.

Una delle novità più rilevanti di questa disposizione riguarda i servizi di trasporto internazionale, che adesso sono diventati esplicitamente non imponibili Iva, anche quando sono resi da degli intermediari che agiscono per nome e per conto di un esportatore, un importatore o per il titolare del regime di transito.

Attraverso questa modifica il legislatore ha:

  • superato l’interpretazione restrittiva che l’Agenzia delle Entrate ha fornito all’interno della risposta n. 392/E/2022, che contribuiva ad aumentare i costi della catena logistica nel nostro Paese;
  • riallineato le norme nazionali alla giurisprudenza dell’Unione europea;
  • recepito quanto previsto dall’articolo 153 della Direttiva Iva.

Cosa cambia per le esportazioni

Rimanendo sempre all’interno del settore dei trasporti, una novità riguarda l’articolo 45, che andrà a sostituire l’attuale articolo 8 del Dpr n. 633/72.

È stata introdotta una condizione ben precisa: l’esportazione dovrà essere provata dall’uscita doganale. Vengono eliminati in modo definitivo tutti i riferimenti alla bolla di accompagnamento.

Le nuove disposizioni in materia, in altre parole, si vanno ad allineare alla procedura Aes (Automated Export System), che serve a certificare l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione europea (a prevederlo sono il Codice Doganale e l’articolo 334 del Regolamento Ue n. 2447/2015).

Questa novità ha un impatto diretto sulle attività degli esportatori, che a questo punto saranno obbligati:

  • a dotarsi di una serie di sistemi informatici in grado di gestire la procedura Aes;
  • ad abbandonare in modo definitivo la documentazione cartacea tradizionale;
  • a effettuare gli adeguamenti necessari, nel caso in cui non fossero ancora digitalizzati (problema che affligge soprattutto le Pmi).

Come cambiano le aliquote edilizie

Una delle novità più rilevanti del Testo Unico Iva è relativa all’aliquota ridotta del 10% prevista per gli interventi di recupero edilizio. Le aziende e i professionisti del settore non dovranno più fare riferimento alla vecchia Legge n. 457/78, ma si dovranno riferire al Dpr n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

Siamo davanti a un aggiornamento che non è completamente una novità: era stato anticipato all’interno della risposta all’interpello n. 390/E/2020. Finalmente si elimina una zona grigia che creava non pochi problemi interpretativi.

Adesso vengono fornite delle chiare definizioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni ai fini Iva, che coincidono esattamente con quelle urbanistiche.

Importazioni: si risolve il problema della confisca

Nella nuova normativa viene accolta la censura della Corte Costituzionale dell’articolo 70 del Dpr n. 633/1972, che aveva come oggetto le sanzioni applicabili alle violazioni Iva sull’importazione.

Viene sostanzialmente risolto il problema dell’incostituzionalità della confisca obbligatoria e vengono applicate le seguenti novità:

  • nel caso in cui l’obbligato provvede a pagare l’imposta, gli interessi e la sanzione non si applica la confisca obbligatoria;
  • viene effettuato l’allineamento alla disciplina generale delle sanzioni amministrative;
  • il regime sanzionatorio, che anche la Consulta europea ritiene troppo punitivo, viene definitivamente eliminato.

Fatturazione elettronica: si riorganizzano le indicazioni operative

Nel provvedimento trova spazio la digitalizzazione degli adempimenti Iva: le norme relative ad emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica vengono affiancate alla disciplina per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene fatto un passo avanti verso la completa digitalizzazione dei rapporti che intercorrono tra il fisco e i contribuenti. In precedenza le disposizioni sulla fatturazione elettronica erano disperse in più provvedimenti. Adesso hanno una collocazione organica, grazie alla quale l’applicazione delle norme sarà facilitata.

Uno dei capitoli più importanti è quello dedicato alla dichiarazione precompilata Iva, che mette in mostra come il legislatore abbia intenzione di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Cosa cambierà per imprese e professionisti

Professionisti ed imprese hanno poco meno di un anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Entro il 31 dicembre 2026 dovranno obbligatoriamente:

  • aggiornare i software gestionali delle esportazioni, in modo da allinearsi con le nuove regole Aes;
  • formare il personale sulle nuove procedure e su quali riferimenti normativi dovranno utilizzare;
  • allineare alle nuove disposizioni i procedimenti interni per emettere le fatture e disbrigare i vari adempimenti Iva;
  • aggiornare i modelli di fattura in modo da recepire i nuovi riferimenti normativi;
  • verificare che vengano applicate le nuove aliquote Iva.

In altre parole c’è un anno di tempo per recepire le novità ed essere operativi dal 2027.