Tari, quali sono le superfici catastali da considerare nel calcolo dell’imposta

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un'istanza di un contribuente, spiega quali sono le superfici che concorrono al calcolo della Tari

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 25 Luglio 2019 13:23Aggiornato: 16 Gennaio 2024 17:48

Dubbi su come calcolare la Tari? Ti aiuta l’Agenzia delle Entrate. Rispondendo a un interpello, infatti, l’AdE ha chiarito alcuni punti sulle superfici catastali da tenere in considerazione per il calcolo dell’imposta.

Come sappiamo, la tassa sui rifiuti deve essere calcolata tenendo in considerazione diversi parametri e aliquote. Tra i principali troviamo il numero di componenti del nucleo familiare e la grandezza della superficie dell’abitazione. Su quest’ultimo elemento, però, i contribuenti hanno ancora diversi dubbi. Nell’istanza 306 del 23 luglio 2019, un cittadino ha chiesto alcuni chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo delle superfici utili alla quantificazione della TARI, basandosi sul regolamento TARI prodotto dalla stessa AdE e dalle visure catastali del suo immobile.

Tari: la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate specifica che la mancata attuazione del comma 647 della legge n. 147 del 23 dicembre 2013 (la Legge di Stabilità 2014) fa sì che la superficie che concorre alla determinazione della tassa sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’Agenzia delle Entrate, dunque, sancisce che il calcolo Tari 2019 deve essere effettuato sul totale delle superfici dell’abitazione, incluse le cosiddette “aree scoperte” riportate all’interno della visura catastale (possono essere balconi, terrazze e simili).

Come specificato nella risposta all’istanza del contribuente, per determinare la superficie utile al calcolo della Tari 2019 si dovrà tenere conto dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali (cucina, bagni, camere da letto, salotti, corridoi); dei vani accessori a servizio indiretto (come cantine, garage, box auto, la cui superficie dovrà essere computata al 50% se comunicanti con l’abitazione o al 25% se non comunicanti); delle aree scoperte (balconi e terrazzi a uso esclusivo dell’abitazione, con superficie da computare al 30% se comunicanti con vani principali o accessori).

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 646 della Legge di Stabilità 2014, per il calcolo della Tari i comuni devono considerare come superficie assoggettabile all’imposta quella pari all’80% della superficie catastale, calcolata secondo i criteri che abbiamo appena specificato. Se, ad esempio, un’abitazione ha una superficie totale di 100 metri quadrati (incluse tutte le pertinenze e le aree scoperte), le aliquote Tari stabilite dal comune dovranno essere applicate su una superficie di 80 metri quadrati.

Cos’è la Tari

La Tari o tassa sui rifiuti solidi è, sostanzialmente, il corrispettivo che il Comune nel quale sono ubicati gli immobili chiede ai cittadini per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.

Questa imposta ricalca il modello della Tares, che è stata abrogata il 1° gennaio 2014. L’obbligo a versare la Tari si basa su un presupposto ben preciso: il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, che possano in un qualsiasi modo produrre dei rifiuti urbani. Questo significa che, indipendentemente da quale possa essere la sua destinazione, l’immobile che oggettivamente risulta non essere utilizzato non dovrebbe essere interessato dalla fruizione del servizio pubblico di nettezza urbana. In altre parole, in questo caso non è prevista l’imposizione della tassa.

Dal versamento del tributo, inoltre, risultano essere escluse le aree pertinenziali o accessorie, quelle che risultano non essere operative e le aree comuni condominiali, purché non siano occupate in maniera esclusiva.