Successioni semplificate, dichiarazione online e agevolazioni

Come cambia il sistema delle successioni, donazioni e imposte di registro: ecco cosa prevede il governo Meloni

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Pubblicato: 8 Agosto 2024 11:35

Il sistema delle successioni cambia e viene notevolmente semplificato. È stato dato il via libera alle nuove procedure di calcolo e liquidazione relative alle imposte di registro, donazione e, come detto, successione. Un totale rifacimento da parte del Governo che, con l’ok definitivo al decreto delegato sulle imposte indirette, aziona delle modifiche sul quadro delle regolamentazioni sui trasferimenti d’azienda in famiglia. Al tempo stesso l’attenzione è rivolta anche alla tassazione dei trust, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025.

Giovani agevolati

Uno dei punti più interessanti del programma d’azione del Governo di Giorgia Meloni sotto questo aspetto è di certo l’agevolazione garantita ai contribuenti che non abbiano ancora superato i 26 anni d’età.

Si tratta di una modifica che mira ad andare incontro agli eredi più giovani, per i quali è prevista la possibilità di versare imposte catastali, di bollo e ipotecarie, in caso di immobili compresi nell’eredità, usando le somme in giacenza. Il riferimento va a banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti parti dell’attivo ereditario.

Il risultato concreto? La banca procederà a liberare immediatamente le somme, così che i giovani possano fronteggiare i necessari pagamenti delle imposte previste., anche in caso di cartelle esattoriali ereditate.

Autoliquidazione

Ampio il coinvolgimento del viceministro dell’Economia Maurizio Leo in questo progetto. L’aspetto più significativo è di certo l’autoliquidazione sul calcolo e sulla dichiarazione dell’imposta di successione. Si dà spazio al fai da te anche per quanto riguarda l’imposta di registro.

Nell’ambito specifico delle successioni, però, il decreto conferma che il pagamento dell’imposta autoliquidata deve essere effettuato entro e non oltre i 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione. Il tutto sulla linea di quella che era stata l’impostazione del testo inizialmente trasmesso in Parlamento. Così facendo, l’imposta autoliquidata diventa quella “principale”.

Quella “complementare” è invece l’imposta d’accertamento o rettifica del Fisco. Si lascia invece alle spalle l’imposta “suppletiva”, ormai superata e di fatto sostituita dall’importo che viene rideterminato dall’ufficio previsto.

Novità relative anche alle modalità di presentazione. L’unico canale di trasmissione ammesso è infatti quello telematico, con tempistiche massime rientranti nei 12 mesi dall’apertura della successione. Una sola eccezione è prevista in questo sistema ed è la spedizione tramite raccomandata. Ciò è garantito però unicamente ai soggetti non residenti.

Per quanto riguarda la compilazione, infine, non dovranno più indicare gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso degli ultimi 6 mesi. Allo stesso modo, non si richiede più l’allegato degli estratti catastali connessi agli immobili, così come un certificato dei pubblici registri con gli elementi di individuazione di navi e aeromobili.

Trasferimento d’azienda

L’ultimo aspetto del decreto delegato riguarda i trasferimenti d’azienda in ambito familiare. Qualora fosse previsto un passaggio di quote sociali e azioni di società di capitali e cooperative in favore di discendenti o del coniuge, si applica un’esclusione dalla tassazione in questi casi:

  • acquisito il controllo di diritto per effetto del trasferimento;
  • controllo di diritto già esistente precedentemente al trasferimento.

Tale agevolazione è però subordinata al mantenimento del controllo delle quote o azioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento.

Si ricorda, inoltre, che l’esclusione dalla tassazione è garantita anche per quote e azioni di società residenti in Paesi dell’Ue, dello Spazio economico europeo o degli Stati che garantiscono uno scambio di informazioni ritenuto adeguato.