L’autunno è la stagione della scadenza più rilevante sul calendario fiscale dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Entro la fine di novembre, infatti, le partite Iva sono tenute al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Il pagamento di questo F24 serve ad anticipare le tasse sul presunto guadagno dell’anno fiscale in corso.
Indice
Chi paga il secondo acconto
L’obbligo di versamento riguarda tutti i contribuenti persone fisiche titolari di Partita Iva, le società di persone e assimilati, oltre ai soggetti Ires. Nello specifico, sono tenuti alla scadenza sia i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, compresi i contribuenti in regime forfettario, sia le imprese individuali e societarie.
Sono invece esclusi dall’adempimento:
- i contribuenti e le aziende che registrano un’imposta a debito al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge;
- chi ha aperto l’attività nel corso dell’anno solare in corso.
Cosa si paga
Il pagamento riguarda sia l’Irpef (o l’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario) sia i contributi previdenziali e l’Irap, qualora dovuta. Per gli esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, l’importo da versare corrisponde di norma alla seconda rata di acconto rispetto al calcolo complessivo elaborato in sede di dichiarazione dei redditi.
Come si calcola quanto si paga
Per determinare la somma esatta da versare tramite F24, i contribuenti e i loro consulenti fiscali possono optare per due differenti criteri di calcolo:
- il metodo storico, che si basa sull’imposta totale dovuta per l’anno precedente e prevede il pagamento del 100% dell’importo dividendo la quota tra primo e secondo acconto;
- il metodo previsionale, che permette di ricalcolare l’acconto sulla base del reddito effettivo stimato per l’anno in corso, utile nei casi in cui si preveda un calo del fatturato o un aumento delle spese deducibili.
L’uso del metodo previsionale comporta tuttavia un elemento di rischio: qualora il ricalcolo al ribasso dovesse rivelarsi errato e l’imposta versata risultasse inferiore a quella effettivamente dovuta a consuntivo, l’Agenzia delle Entrate applicherà le sanzioni amministrative per omesso o insufficiente versamento.
Non si può rateizzare
A differenza del primo acconto e del saldo, versati nei mesi estivi e rateizzabili fino a novembre, il secondo acconto si caratterizza per specifiche regole operative e vincoli di pagamento:
- il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
- non è prevista per legge la rateizzazione del secondo acconto per la generalità dei contribuenti ordinari;
- restano confermate le eventuali proroghe o rateizzazioni straordinarie riservate esclusivamente alle persone fisiche e ai forfettari che rispettano determinati tetti di ricavi, secondo le misure adottate dal Governo nella recente legislazione fiscale.