Ritenuta d’acconto, perché viene applicata e quali aliquote vengono utilizzate

La ritenuta d'acconto viene applicata quando vengono erogati determinati compensi. Le aliquote variano in base al reddito percepito

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 19 Giugno 2024 09:41

Come funziona la ritenuta d’acconto e quando viene applicata? Applicata dal sostituto d’imposta è, sostanzialmente, una trattenuta fiscale sugli importi che vengono corrisposti ad un determinato soggetto – che può essere, per esempio, un professionista o un dipendente -. La ritenuta d’acconto viene effettuata per conto di un’autorità fiscale. Il sostituto d’imposta, in altre parole, è obbligato a trattenere una parte dell’emolumento da corrispondere ad un determinato contribuente e lo anticipa al fisco.

L’obbligo ad effettuare la ritenuta d’acconto scaturisce nel momento in cui si manifesta la capacità contributiva di un soggetto. Quando viene emessa una fattura o versato uno stipendio, un determinato lavoratore ha maturato un reddito sul quale dovrà pagare le tasse. La ritenuta d’acconto che viene applicata può essere effettuata:

  • a titolo d’imposta: il sostituto assolve completamente gli obblighi fiscali per nome e per conto di un determinato contribuente. In questo modo si estinguono completamente gli obblighi tributari, estromettendo completamente il soggetto da un’eventuale attuazione del prelievo;
  • a titolo d’acconto: il sostituto provvede a trattenere dai proventi un acconto sulle imposte che questo dovrebbe versare. Il percettore, in questo caso, non è estromesso dalle obbligazioni tributarie. Dovrà provvedere a versare parte delle imposte.

Ritenuta d’acconto, a cosa serve

La ritenuta d’acconto, almeno nella maggior parte dei casi, viene effettuata nel momento in cui viene corrisposto uno stipendio o una pensione. L’obiettivo è quello di evitare che il contribuente sia obbligato a versare l’intero debito fiscale in un’unica soluzione. Attraverso questo strumento, in altre parole, le aziende – che operano in qualità di sostituto d’imposta – trattengono una piccola parte del reddito, che viene versato nelle casse dell’Erario per conto del percipiente. Questa operazione, almeno il più delle volte, permette di ridurre la responsabilità fiscale dei soggetti coinvolti nel momento in cui presentano la dichiarazione dei redditi.

Sono diversi gli scopi per i quali viene effettuata la ritenuta d’acconto. Tra questi ci sono:

  • viene garantito il versamento delle imposte dovute. Le somme trattenute vengono versate direttamente al fisco: il percipiente, in questo modo, ha già versato parte dell’imposta dovuta;
  • vengono semplificati gli adempimenti fiscali: l’operazione permette di semplificare le procedure di calcolo e di pagamento delle imposte. È infatti direttamente il sostituto d’imposta ad occuparsi di tutte le operazioni relative alla trattenuta e al versamento all’Agenzia delle Entrate;
  • si riduce il rischio di evasione fiscale: ricevendo direttamente parte dell’imposta fiscale è più difficile che qualcuno si dimentichi di versare le imposte dovute.

Quando viene applicata la ritenuta d’acconto

Sono diversi i contesti che portano all’applicazione della ritenuta d’acconto. Può essere, infatti, utilizzata:

  • nell’ambito lavorativo: coinvolge i lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente;
  • nell’ambito professionale: le operazioni coinvolgono imprese e liberi professionisti che prestano dei servizi a terzi;
  • nell’ambito finanziario: vi rientrano i redditi da capitali come, per esempio, gli interessi sulle obbligazioni.

A determinare quale percentuale della ritenuta d’acconto debba essere applicata è la natura del reddito percepito e la normativa fiscale di riferimento. È importante sottolineare, ad ogni modo, che l’importo trattenuto non costituisce l’imposta finale dovuta, ma semplicemente una parte di essa.

Volendo sintetizzare al massimo, stiamo parlando di uno strumento che viene utilizzato per garantire che venga effettuato il pagamento delle imposte dovute, semplificare gli adempimenti fiscali e contribuire a ridurre il più possibile l’evasione fiscale.

Da chi deve essere applicata la ritenuta d’acconto

Responsabile a tutti gli effetti dell’applicazione della ritenuta d’acconto è il sostituto d’imposta, ossia il soggetto che deve erogare ai prestatori i compensi. L’articolo 64 del DPR n. 600/73 ha definito sostituto d’imposta:

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Entrando un po’ più nello specifico, rientrano in questa definizione i seguenti soggetti:

  • enti e società indicati all’articolo 73 del TUIR. Tra queste ci sono le società, indipendentemente dalla forma giuridica che abbiano scelto, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust;
  • le società e le associazioni che sono indicate all’interno dell’articolo 5 del TUIR;
  • le persone fisiche che stiano esercitando l’attività di impresa commerciale o agricola;
  • le persone fisiche che stiano esercitando arti o professioni;
  • il curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
  • il condominio.

Quanti non dovessero rientrare nelle categorie che abbiamo appena visto non ricoprono il ruolo di sostituto d’imposta. Se ad erogare un compenso per una prestazione di lavoro autonomo è un privato cittadino, l’importo versato non deve essere soggetto alla ritenuta d’acconto.

I compensi sottoposti alla ritenuta d’acconto

Ad essere sottoposti alla ritenuta d’acconto sono alcuni compensi che vengono erogati. Tra questo rientrano:

  • i redditi da lavoro dipendente e quelli assimilati;
  • i compensi erogati per le prestazioni da lavoro autonomo:
  • le provvigioni, anche quando derivino da delle prestazioni occasionali, quando siano inerenti a dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari;
  • gli emolumenti versati dal condominio agli appaltatori per le eventuali prestazioni relative a dei contratti d’appalto di opere o di servizi;
  • interessi derivanti da una serie di investimenti, come ad esempio le obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie;
  • premi e vincite di vario genere corrisposti dallo Stato;
  • compensi erogati in favore di sportivi non professionisti da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Come si applica la ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto non si applica per i compensi inferiori a 25,82 euro. Purché non ci si trovi davanti a degli acconti relativi a delle prestazioni il cui corrispettivo complessivo sia superiore alla suddetta cifra.

Quando viene applicata la ritenuta d’acconto per il lavoro autonomo devono, l’aliquota da applicare è il 20%. Ma la percentuale varia in base alla titolo di reddito:

  • compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale: aliquota 20%, base imponibile: 100%;
  • compensi per cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore: per soggetti età superiore a 35 anni l’aliquota è il 20% su base imponibile 75%; per in soggetti con meno di 35%, l’aliquota è sempre 205, ma la base imponibile è il 60%;
  • compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere: aliquota 20%, base imponibile 100%;
  • compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro: aliquota 20%, base imponibile 100%;
  • compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro: aliquota 20%, base imponibile 100%;
  • partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori: aliquota 20%, base imponibile 100%;
  • compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti: aliquota 30%, base imponibile 100%;
  • compensi per cessione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, etc corrisposti a soggetti non residenti: aliquota 30%, base imponibile 100%.