Onde evitare che un soggetto passivo debba pagare l’IVA fatturatagli presso un qualsiasi altro Paese membro dell’Unione europea, è possibile richiedere il rimborso dell’imposta che viene corrisposta nel Paese diverso rispetto a quello in cui il soggetto risulti essere residente.
L’articolo 38-bis1 del DPR 633/72 prevede, infatti, che, dal 1° gennaio 2010, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti in Italia abbiano la possibilità di chiedere il rimborso IVA pagata in un altro paese dell’Ue. Per farlo devono inviare un’apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’operazione deve essere assolta in maniera telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Ma scopriamo nel dettaglio come debba essere effettuate questa operazione e quali soggetti la possono effettuare.
Indice
Istanza di rimborso IVA: come funziona
Se si acquistano merci o servizi in Paesi appartenenti all’Unione Europea, e questi sono comprensivi della tassa locale sul valore aggiunto prevista dalla Direttiva Europea 2008/9, grazie ad una procedura sufficientemente semplice e rapida, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA. Se invece tali acquisti sono stati effettuati in Paesi extra UE, l’IVA può essere recuperata solo in alcuni casi. E, in particolar modo, se il Paese in questione è uno Stato tra Svizzera, Norvegia e Israele.
C’è però un termine, per la presentazione della domanda. Ed è il 30 settembre. L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che tale termine è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo, ed è quindi l’ultimissimo giorno utile per il contribuente che, stabilito in uno Stato membro dell’UE, chiede che gli venga rimborsata l’IVA da un altro Paese della stessa Unione.
Come presentare l’istanza di rimborso Iva
La richiesta di rimborso dell’IVA deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici (e quindi Fisconline o Entratel): si può compilare la richiesta in lingua italiana, ma anche in francese o in inglese, e gli importi devono tassativamente essere indicati in Euro. Il periodo preso in considerazione non può essere inferiore ai tre mesi, né superiore all’anno. Due sono le modalità con cui il rimborso può essere richiesto: si può chiedere un rimborso trimestrale (a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre, e fino al 30 settembre dell’anno successivo) oppure annuale (a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta di rimborso, e fino al 30 settembre dello stesso). Per le richieste trimestrali, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro: se è inferiore, bisogna presentare richiesta annuale. Per le richieste annuali, l’importo minimo è invece di 50 euro.
Quali sono i beni rimborsabili? Per individuarli esiste una tabella, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: in generale, è rimborsabile l’IVA di carburanti, noleggi di mezzi di trasporto, pedaggi stradali, spese di viaggio, vitto e alloggio. Non può però fare richiesta la persona che non abbia svolto un’attività d’impresa, d’arte o di professione; che sia un contribuente nel regime dei minimi o che si avvalga del regime speciali per produttori agricoli; che abbia effettuato solo operazioni esenti o non soggetti all’applicazione dell’IVA.
Sostanzialmente l’operazione è molto semplice e il rimborso dell’IVA versata in uno dei tanti paesi dell’Unione europea avviene abbastanza velocemente e senza grossi problemi