Novità per il ravvedimento operoso: il nuovo decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni tributarie, preliminarmente approvato durante il Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024, introduce la gratuità del ravvedimento per i contribuenti che, successivamente, si conformeranno alle direttive espresse dall’Agenzia delle Entrate attraverso circolari o consulenze legali. Ciò consentirà di regolarizzare la propria situazione fiscale mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento dell’imposta dovuta entro 60 giorni successivi alla ricezione delle indicazioni operative.
Le nuove regole nel decreto legislativo
Nell’ampia revisione del decreto legislativo n. 472/1997 concernente le sanzioni amministrative relative alle norme tributarie, il decreto approvato in via preliminare dal Governo e attualmente in esame presso le Commissioni competenti di Camera e Senato introduce specifiche situazioni di depenalizzazione.
Oltre all’introduzione della depenalizzazione per l’evasione fiscale per necessità, con l’eliminazione delle sanzioni penali in caso di impossibilità di pagare le somme dovute, e alla riduzione delle sanzioni relative allo scontrino elettronico, vengono introdotte anche nuove disposizioni riguardanti l’adeguamento del contribuente alle istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta così di una forma di ravvedimento operoso priva di sanzioni. L’adeguamento alle indicazioni del Fisco, anche successivamente all’adempimento oggetto di violazioni, non comporterà quindi l’applicazione di sanzioni.
I tempi per adeguarsi alle direttive
Considerando l’attuale stato del decreto sulle sanzioni e ricordando che il testo definitivo sulla revisione delle sanzioni tributarie sarà approvato solo dopo i pareri parlamentari, ci saranno 60 giorni di tempo per adeguarsi alle direttive dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle circolari interpretative e applicative o delle richieste di consulenza giuridica, il contribuente potrà conformarsi alle indicazioni fornite presentando una dichiarazione integrativa e pagando l’imposta aggiuntiva dovuta a seguito delle rettifiche apportate.
Nonostante l’attuale formulazione della norma, rimane la criticità dei vincoli per l’applicazione del ravvedimento operoso senza sanzioni, il quale è limitato alle violazioni derivanti da condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull’applicazione della normativa.
Questi due prerequisiti sono soggetti a valutazioni soggettive e sarà necessario attendere l’applicazione pratica della nuova deroga sanzionatoria per valutarne l’efficacia.
Ravvedimento operoso speciale, scadenza il 30 marzo
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni riguardanti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate con l’applicazione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. In breve, il contribuente dovrà correggere le violazioni e le omissioni presenti e pagare le imposte, gli interessi e le sanzioni. Bisogna tenere presente che per poter usufruire del ravvedimento operoso speciale, le eventuali irregolarità non devono essere state già contestate alla data del primo (e unico, per chi non sceglie la rateizzazione) versamento.
In origine, l’istituto del ravvedimento operoso prevedeva la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, ma solo se presentate in modo valido. Tuttavia, la legge di conversione del “decreto Milleproroghe” ha esteso questa possibilità anche alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate validamente relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il versamento delle somme dovute da parte di coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 può avvenire in due modalità:
- In un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024.
- In 4 rate di pari importo, con la prima rata da versare entro il 31 marzo 2024 e le successive entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Sulle rate successive alla prima, saranno dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.