Pignoramento presso terzi più veloci, il decreto Pnrr accelera i tempi per recuperare i debiti

Nel decreto Pnrr pronto un pacchetto di misure per sveltire le procedure; stop ai tempi morti e via ai pagamenti accelerati

Foto di Giorgio Pirani

Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Pubblicato: 4 Marzo 2024 12:18

Il decreto Pnrr approvato in Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024 interviene sulle regole in materia di pignoramenti presso terzi, con una serie di modifiche che puntano ad accelerare i tempi per il recupero delle somme dovute dai debitori e velocizzando i pagamenti.

In alcuni casi, il creditore può ottenere direttamente il pagamento delle somme dovute dal terzo al debitore, anziché attendere il pagamento dal debitore stesso. Ad esempio, il creditore potrebbe pignorare lo stipendio che il datore di lavoro deve al dipendente moroso o il pagamento di una fattura dovuta al debitore da parte di un suo cliente.

Le nuove regole nel decreto

All’interno del decreto Pnrr, si prevede che nel momento in cui il creditore notifica l’ordinanza emessa dal giudice in merito all’assegnazione delle somme che il terzo è tenuto a versare direttamente al creditore (ad esempio, il datore di lavoro o il cliente del debitore), il creditore stesso è tenuto a fornire una dichiarazione contenente il proprio Iban. Questa disposizione mira a velocizzare il processo di pagamento.

Inoltre, allo scopo di incoraggiare il creditore a non ritardare la notifica dell’ordine giudiziale di assegnazione, viene stabilito che se il creditore ritarda tale notifica per più di 90 giorni, perderà il diritto agli interessi. Questa misura è finalizzata a impedire che il creditore possa trarre vantaggio dai ritardi causati dalla sua inattività, promuovendo così una maggiore celerità nel processo.

Al fine di mitigare le pendenze inutili e semplificare il processo, è stata inclusa una disposizione nel decreto che prevede la scadenza del pignoramento di crediti notificato oltre 10 anni fa, a meno che non sia stata emessa un’ordinanza di assegnazione delle somme. Ciò comporta la liberazione del terzo da qualsiasi obbligo correlato al pignoramento. Questo meccanismo mira a rendere nuovamente disponibili le risorse precedentemente bloccate per il debitore pignorato, riducendo così il carico di lavoro e promuovendo l’efficienza del sistema.

Inoltre, per conseguire tale obiettivo e al contempo garantire la liberazione del terzo coinvolto, si stabilisce che la cancelleria debba inviare una comunicazione tramite Pec per notificare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione dovuta all’inattività del creditore. Questo processo chiaro e trasparente assicura che tutte le parti interessate siano informate in modo adeguato e tempestivo, contribuendo a un flusso più fluido delle operazioni legali.

Per i pignoramenti in sospeso da almeno 8 anni, sarà consentito notificare entro i due anni successivi all’entrata in vigore del decreto una dichiarazione di interesse per mantenere il vincolo pignoratizio. Ciò significa che i creditori avranno un periodo aggiuntivo per manifestare il loro interesse a mantenere il pignoramento in atto, anche se già in sospeso da diversi anni.

I nuovi importi da trattenere al debitore

Un’altra proposta correttiva consiste nel ricalcolare le somme da bloccare oltre all’importo del credito per coprire eventuali spese e interessi aggiuntivi. Attualmente, in base all’articolo 546 del codice di procedura civile, il terzo (come il datore di lavoro o il cliente del debitore) è tenuto a bloccare un importo pari al credito aumentato della metà.

La modifica proposta prevede che a partire dal giorno di notifica dell’atto, oltre all’importo del credito dovuto, il terzo dovrà trattenere un importo aggiuntivo determinato come segue:

  • 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
  • 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
  • La metà per i crediti superiori a 3.200 euro.

Somme fisse, a copertura di interessi e spese, che prendono il posto dell’attuale formulazione che prevede l’addebito di un ulteriore 50 per cento calcolato in relazione alle somme dovute. In ogni caso, per la conferma delle misure previste è necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto Pnrr in Gazzetta Ufficiale.