Pec, quando la notifica della cartella esattoriale è valida a tutti gli effetti

La notifica di una cartella esattoriale può avvenire via Pec ed è sempre valida. Purché sia sta predisposta rispettando alcuni requisiti

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 14 Novembre 2024 06:00

La notifica di una cartella esattoriale è valida anche quando arriva tramite Pec da un indirizzo che non rientra tra quelli contenuti nei pubblici registri. È necessario, però, che la riconducibilità all’ente incaricato della riscossione sia certa ed evidentemente rintracciabile dal destinatario. A ribadire il concetto è stata la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 2682 del 14 ottobre 2024.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa hanno deciso i giudici della suprema corte.

Cartella esattoriale inviata tramite Pec

I giudici hanno ritenuto valida ed efficace a tutti gli effetti la notifica di una cartella esattoriale che è stata inviata con una Pec, ossia con la posta elettronica certificata. La notifica non perde valore legale anche quando l’indirizzo utilizzato non rientra tra quelli contenuti nei pubblici registri. Ma è indispensabile che l’atto sia riconducibile all’ente che è stato incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. A fare il punto della situazione sull’argomento ci ha pensato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, attraverso la quale ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La pronuncia emanata dalla Suprema Corte a sezione unite ne richiama una precedente, nella quale i giudici si erano espressi in modo molto simile: i magistrati hanno ribadito che la notifica di una cartella esattoriale effettuata attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ma che non rientra tra quelli pubblicati nei pubblici registri, non è nulla. Purché l’indirizzo Pec permetta al destinatario di tutelarsi e difendersi nelle sedi opportune senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell’oggetto. I giudici hanno sottolineato che le più stringenti previsioni previste dall’articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 costituiscono un principio che deve essere riferito unicamente alle notifiche effettuate dagli avvocati, i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nei pubblici registri.

Il caso preso in esame

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di analizzare il caso specifico. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, per la riscossione di alcune imposte dirette ed indirette, ha notificato ad una società una cartella esattoriale. Il destinatario decide di impugnare il documento presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, affermando di non essere a conoscenza della cartella esattoriale in questione se non dopo aver ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi.

Ritenuto completamente corretto il comportamento degli uffici responsabili della riscossione, i giudici tributari hanno rigettato il ricorso della società. Non erano, però, dello stesso avviso i magistrati di secondo grado, presso i quali il contribuente si rivolse in grado di appello. L’atto impositivo è stato, infatti, annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria per la Campania, che ha ritenuto priva di effetti la cartella esattoriale impugnata, perché la notifica era stata effettuata utilizzando una Pec non contenuta all’interno dei pubblici registri.

La disputa non si è fermata qui. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha deciso di presentare un’ultima istanza presentandosi davanti alla Corte di Cassazione. Gli uffici tributari, a questo punto, ribadivano che la riconducibilità della cartella esattoriale alla stessa agenzia, mentre l’obbligo di iscrizione nei pubblici registri doveva essere riferito unicamente agli avvocati.

Cosa prevede la Legge 53/1994

In questo contesto importante è quanto prevede la Legge 53/1994, che è stata richiamata più volte in questa disputa. La norma disciplina ufficialmente le notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali agli avvocati e i procuratori legali

All’interno dell’articolo 3-bis – più specificatamente al primo comma – è previsto che la notificazione con modalità telematica debba essere effettuata tramite Pec all’indirizzo contenuto nei pubblici registri. Il rispetto di questa prassi permette di allinearsi alla normativa relativa alla sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il comma 1-bis prevede esplicitamente che la notificazione proveniente dalle pubbliche amministrazioni sia valida a tutti gli effetti presso l’indirizzo individuato nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005.

Cosa deve contenere il messaggio per essere valido

La notificazione alle pubbliche amministrazioni, invece, per essere valida, deve contenere alcuni elementi ben precisi. Nell’oggetto deve essere inserita la dizione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. L’avvocato deve redigere la relazione di notificazione su un documento informatico separato, che dovrà essere sottoscritto con una firma digitale ed opportunamente allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Nella relazione deve essere contenuto:

  • nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato notificante;
  • gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell’Ordine dell’albo a cui è iscritto;
  • nome, cognome – o la denominazione e ragione sociale – e il codice fiscale della parte che ha conferito la procura;
  • nome, cognome – o denominazione e ragione sociale – del destinatario;
  • la Pec a cui l’atto viene notificato;
  • le indicazioni dell’elenco da cui la Pec è stata estratta;
  • l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

Cosa ha deciso la Corte di Cassazione

I giudici della suprema corte hanno dato sostanzialmente ragione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, andando a cassare definitivamente quanto deciso dai giudici tributari di secondo grado.

La Corte di Cassazione ha richiamato una recente decisione a sezione unite – nello specifico la n. 15979 del 18 maggio 2022 – attraverso la quale veniva sancito che la notifica via Pec era valida utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, anche se non risultava nei pubblici registri. La notifica della cartella esattoriale, a questo punto, risulta essere valida a tutti gli effetti, nel caso in cui la stessa abbia permesso al destinatario di svolgere le proprie difese.

In sintesi

Le notifiche delle cartelle esattoriali possono essere effettuate anche tramite Pec. Sono valide a tutti gli effetti anche quando l’indirizzo di posta elettronica non rientra negli elenchi pubblici. Ma deve essere data la possibilità al destinatario di comprendere chi abbia inviato il messaggio e difendersi opportunamente nelle sedi corrette.