Caso Ligresti: si può essere risarciti per errore giudiziario anche dopo il patteggiamento?

Il patteggiamento non esclude la riparazione per errore giudiziario. L’indennizzo è negato solo se l’imputato ha causato l’errore con dolo o colpa grave.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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“Avvocato, ho patteggiato per uscire dal carcere. Posso comunque chiedere il risarcimento per errore giudiziario?” La risposta non può essere tranchant e dipende da come si è formato il provvedimento.

Il caso di Giulia Ligresti lo mostra con solare evidenza. Nel luglio 2013 fu arrestata nell’inchiesta sul gruppo Fondiaria-Sai, con accuse di falso in bilancio e manipolazione del mercato legate ai bilanci 2010 e alla gestione delle riserve sinistri. Nel corso della custodia cautelare scelse di patteggiare per interrompere la detenzione. Il GIP di Torino applicò la pena concordata stabilì 2 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa.

Anni dopo, il quadro processuale è stato ribaltato. In sede di revisione, la Corte d’Appello di Milano in revoca della sentenza di patteggiamento e ha assolto l’imputata “perché il fatto non sussiste”, escludendo irregolarità nei bilanci e l’origine dell’errore è ricondotta alla consulenza tecnica del P.M. La stessa Corte è tornata poi sul caso in sede di riparazione per errore giudiziario (ord. 3 marzo 2026 – CdA Milano, I Sez. Pen.- R.G. Rip. 01/2025), affrontando il peso del patteggiamento quando si chiede un indennizzo per errore giudiziario.

Patteggiare significa perdere il diritto al risarcimento?

No. Il patteggiamento, da solo, non fa perdere il diritto alla riparazione. Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è un rito speciale, in base al quale:

“Imputato e P.M. possono concordare la pena. Il giudice verifica la correttezza dell’accordo e, se lo ritiene conforme alla legge, lo recepisce con sentenza”.

Si tratta di una scelta difensiva. Il patteggiamento non equivale a una confessione e non comporta un accertamento pieno della responsabilità. Infatti, la sentenza si limita ad applicare una pena concordata tra le parti, senza una verifica dibattimentale del fatto.
L’ avvocato può consigliarlo quando il quadro probatorio è incerto, se il rischio di una condanna più elevata è concreto o se è in corso una misura cautelare. In carcere, il patteggiamento può servire a ottenere in tempi rapidi la sostituzione della misura e uscire dalla detenzione. In tali casi la scelta riguarda il rischio processuale, non la fondatezza dell’accusa.

Quando spetta la riparazione per errore giudiziario?

Il diritto alla riparazione è previsto dall’art. 643 c.p.p.:

“Ha diritto all’indennizzo chi è stato condannato con sentenza poi revocata, salvo che abbia causato l’errore con dolo o colpa grave”.

Non basta quindi un’assoluzione qualsiasi. Serve:

  • la revoca della condanna in sede di revisione (art. 630 c.p.p.)
  • una sentenza che ribalti il fatto storico su cui si basava la condanna.

La riparazione è esclusa: solo se l’imputato ha causato l’errore

Il giudizio di riparazione ha natura indennitaria, non punitiva.

“Il giudice non rivaluta il merito, ma ricostruisce il percorso che ha portato all’errore. L’analisi si concentra sugli atti anteriori al patteggiamento e sul rapporto tra quei fatti e l’errore emerso dopo”.

L’indennizzo è escluso se la condotta dell’imputato è causa dell’errore, con dolo o colpa grave. Il giudizio si sviluppa su due piani: verifica ex post dell’incidenza concreta della condotta nella formazione della decisione e valutazione ex ante della sua qualificazione soggettiva, alla luce delle conoscenze e delle condizioni del momento.

Patteggiamento, dichiarazioni e scelte difensive contano solo se incidono in modo determinante sull’errore. Solo una condotta che orienta concretamente l’accusa verso una ricostruzione falsa può escludere l’indennizzo.
Se un imputato fornisce consapevolmente una ricostruzione dei fatti falsa o fuorviante, che orienta in modo decisivo l’accusa e il giudice verso una condanna poi rivelatasi infondata, quella condotta può precludere l’indennizzo.

Elemento Perché non basta per escludere il risarcimento
Patteggiamento È una scelta processuale e rileva solo se incide sulla formazione dell’errore.
Dichiarazioni Contano solo se orientano la ricostruzione tecnica dei fatti.
Ruolo apicale Non implica competenze tecniche sui profili oggetto di accertamento.
Difesa tecnica Va valutata in base a ciò che era esigibile nel momento.
Pagamento pena concordata Resta sul piano esecutivo e non incide sulla causa dell’errore.

Errore giudiziario e ingiusta detenzione: che differenza c’è?

L’errore giudiziario riguarda una condanna definitiva poi revocata in sede di revisione. Il giudice accerta che il fatto storico posto a base della condanna era sbagliato.
L’ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), riguarda invece la fase cautelare. Interviene se una persona è stata privata della libertà senza che ne ricorressero i presupposti, indipendentemente dall’esito finale del processo.
La differenza si riflette anche sul piano del giudizio:

  • nella riparazione per errore giudiziario si verifica se l’imputato ha causato l’errore con dolo o colpa grave;
  • nell’ingiusta detenzione si valuta se la condotta dell’interessato ha contribuito a determinare o mantenere la misura cautelare.

Caso Ligresti: perché è stato riconosciuto il risarcimento?

Il punto di partenza è la base tecnica dell’imputazione. L’accusa si fondava su una consulenza del Pubblico Ministero che, alla luce degli accertamenti successivi, si è rivelata errata. Una valutazione specialistica, legata a profili contabili e attuariali, non immediatamente verificabili nel 2013. In quel contesto non emerge alcun elemento che renda esigibile, da parte dell’imputata, una contestazione tecnica di quel livello. L’errore si forma quindi su un piano esterno alla sua sfera di controllo.

La scelta del patteggiamento non rifletteva una valutazione sulla fondatezza dell’accusa, ma una scelta processuale condizionata dalla situazione personale della Ligresti. Patteggiare per uscire dal carcere non significa ammettere il fatto.
La Corte ha esaminato poi la condotta dell’imputata alla luce del parametro di colpa grave. Le dichiarazioni, ruolo ricoperto, scelte difensive, non hanno assunto un’incidenza causale nella formazione dell’errore. Non orientano la ricostruzione tecnica dei fatti e non incidono sulla decisione poi revocata. In questa prospettiva non emerge né dolo né una violazione qualificata delle regole di diligenza.
Su tali basi è stato riconosciuto il diritto alla riparazione da errore giudiziario.