Come faccio a sapere se c’è una denuncia in corso?

Nel sistema penale italiano non esiste un registro pubblico delle denunce: si viene informati solo quando la legge lo prevede

Foto di Giorgia Dumitrascu

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

Pubblicato:

“Avvocato, temo che qualcuno mi abbia denunciato. Come faccio a sapere se c’è una denuncia in corso?”. È una domanda che ricevo spesso dai miei assistiti, dopo una telefonata o una notifica che mette in allarme. La risposta, per quanto scomoda, è che non esiste un controllo diretto. Nel sistema penale italiano non c’è un registro pubblico delle denunce né un modo per verificarlo online. Neppure con la digitalizzazione della giustizia prevista per il 2026 esistono strumenti pubblici di verifica. Una denuncia può quindi esistere senza che l’interessato ne abbia immediata conoscenza.

Se qualcuno mi denuncia, esiste già un procedimento penale?

La denuncia e la querela sono atti con cui un fatto ritenuto penalmente rilevante viene portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria. La prima può essere presentata da chiunque venga a conoscenza del fatto; la seconda, disciplinata dagli artt. 333–336 c.p.p., è richiesta solo per alcuni reati e presuppone la volontà della persona offesa di procedere. Un furto può essere denunciato da chiunque lo segnali; invece, per le percosse lievi è necessaria la querela della vittima. In entrambi i casi, però, non nasce in automatico un procedimento penale.

La denuncia o la querela danno luogo a una notizia di reato (art. 330 c.p.p.). Spetta poi al Pubblico Ministero valutare se aprire un fascicolo e iscrivere il fatto nel registro delle notizie di reato (art 335 c.p.p.). Solo da questo momento iniziano le indagini preliminari, una fase istruttoria che serve a verificare se vi siano elementi per esercitare l’azione penale e che resta, per sua natura, coperta dal segreto investigativo (art. 329 c.p.p.).

“Una denuncia può esistere senza che vi sia un procedimento penale in corso e senza che la persona interessata ne abbia conoscenza”.

Si parla di procedimento penale “in corso” solo quando è stato formalmente aperto un fascicolo presso la Procura. Anche in questo caso, però, non si è di fronte a un processo né a un’accusa, si tratta di una fase preliminare, destinata a chiarire se il fatto denunciato integri davvero un reato e se vi siano responsabilità individuali. È per questo che, nelle prime fasi, non sempre è possibile sapere se una denuncia ha dato origine a un procedimento.

Cosa significa essere indagato e quando lo vieni a sapere

“Essere indagato significa che una persona è sottoposta a indagini preliminari perché il P.M. ritiene necessario verificare il suo possibile coinvolgimento in un fatto di reato”.

Non è un’accusa formale e non equivale a essere colpevoli. La persona sottoposta a indagini è il soggetto nei cui confronti si svolgono accertamenti, ancora in una fase iniziale. Essere indagati, non comporta di per sé un processo penale, né l’esistenza di prove a carico già definite.
Lo status di indagato nasce con l’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato (RGNR), prevista dall’art. 335 c.p.p.
L’iscrizione non implica che l’indagine sia fondata né che sfocerà in un rinvio a giudizio; indica solo che l’attività investigativa è indirizzata verso una persona determinata.

“Essere indagato non vuol dire essere imputato, né essere già sotto processo”.

L’indagato è tale durante le indagini preliminari; l’imputato lo diventa solo quando il P.M. esercita l’azione penale, ad esempio con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.). Prima di quel momento, il procedimento resta in una fase preliminare, spesso coperta da segreto.
Quanto al momento in cui si viene informati, non esiste un avviso automatico dell’iscrizione nel registro. L’interessato ne viene a conoscenza solo quando la legge impone una comunicazione formale: la notifica di un atto garantito, come l’ avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p., o un invito a comparire. Fino a quel momento, è possibile essere indagati senza saperlo.

Come faccio a sapere se ho un procedimento penale in corso?

Non esiste un controllo diretto che consenta di sapere con certezza se è in corso un procedimento penale. Proprio perché le indagini sono riservate nelle fasi iniziali, il sistema consente solo verifiche indirette, ciascuna limitata a una fase specifica.

Il certificato dei carichi pendenti indica se, al momento della richiesta, risultano procedimenti penali pendenti a carico di una persona in una fase già conoscibile. Non comprende le indagini preliminari né le iscrizioni nel registro delle notizie di reato ancora coperte da segreto; segnala soltanto che non risultano procedimenti pendenti.

Il casellario giudiziale invece serve a verificare l’esistenza di condanne o provvedimenti definitivi e non fotografa procedimenti aperti o indagini in atto. Per questo, pur essendo spesso richiesto o consultato, non chiarisce se vi siano procedimenti aperti o indagini in atto.
Al momento non c’è un controllo online delle denunce o dei fascicoli penali. Nessun portale pubblico o banca dati consente di sapere se sia stata sporta una denuncia o aperto un fascicolo in Procura. Questa assenza è una conseguenza del segreto investigativo e della tutela delle persone coinvolte nelle fasi iniziali.

“In questa fase, ciò che non è ancora comunicabile non può essere conosciuto dall’interessato; l’assenza di una risposta certa non è una sua mancanza, ma un effetto fisiologico del sistema penale.”

Posso chiedere in Procura se ho una denuncia a mio carico?

Di regola, no. Nelle indagini preliminari le informazioni restano coperte da segreto e la Procura non è tenuta a rispondere a richieste generiche del cittadino sull’esistenza di denunce o fascicoli a suo carico. L’assenza di riscontro non equivale a una conferma o una smentita: indica che quelle informazioni non sono ancora conoscibili.
Il segreto non è assoluto, ma opera fino a quando la legge non impone una comunicazione, con la notifica di un atto garantito o quando l’interessato deve partecipare a un’attività difensiva. Fino a quel momento, la richiesta diretta resta priva di efficacia informativa.

È in questo perimetro che opera l’avvocato. Il difensore può presentare un’istanza per conoscere l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 c.p.p. che consente di verificare solo ciò che è divenuto conoscibile, senza anticipare l’accesso a informazioni ancora coperte da segreto.
Quanto alla digitalizzazione del processo penale, le riforme in attuazione nel 2026 rafforzano l’organizzazione interna e la gestione informatica degli atti, ma non modificano il regime di conoscibilità nelle indagini preliminari. Più tecnologia per le autorità giudiziarie non significa maggiore accesso anticipato per il cittadino.

Come leggere ciò che accade prima delle comunicazioni ufficiali

Il dubbio di essere coinvolti in una denuncia nasce spesso da una convocazione priva di spiegazioni, una richiesta di informazioni, un contatto che arriva dall’autorità o da terzi. Però, questi elementi non consentono di trarre conclusioni certe.
Nelle fasi iniziali non ogni atto, né ogni interlocuzione, presuppone l’esistenza di un procedimento penale o l’iscrizione di una persona come indagata.

“Molte attività servono solo a ricostruire i fatti e a valutare se esistano i presupposti per procedere”.

Prima di una comunicazione formale, ciò che accade attorno all’interessato non qualifica ancora la sua posizione processuale. L’assenza di chiarezza non dipende da un’omissione o da un diritto non esercitato, ma dal fatto che, fino a un certo momento, il procedimento non produce informazioni conoscibili dall’esterno.