Rovigo, spara al rapinatore: è legittima difesa? Cosa dice la legge

È legittima difesa solo se il pericolo è reale e la risposta proporzionata. Il caso di Rovigo lo conferma, la legge non lascia zone grigie.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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A Grignano Polesine (Rovigo), la sera del 3 novembre 2025, un uomo con il volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione in un’abitazione. Brandiva un cacciavite, pronto a colpire. Dentro c’era un uomo di 68 anni che, dopo aver gridato che era armato, ha sparato un colpo mirato a parti non vitali con una pistola regolarmente denunciata. L’allarme era già scattato. La scena è durata pochi istanti. Il ladro ferito è poi riuscito a fuggire.
La Procura ha ricostruito così l’accaduto:

“La persona offesa ha sparato, mirando a parti non vitali, con un’arma regolarmente denunciata. Si procede allo stato contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata”.

Non c’è eccesso di legittima difesa e il proprietario non è indagato. Sul caso è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo che “la difesa è sempre legittima” e rilanciando il dibattito politico sul perimetro della norma.

Quando scatta la legittima difesa?

Per il Codice Penale, la causa di giustificazione della legittima difesa opera se c’è un pericolo attuale, necessità di difendersi e proporzione tra offesa e reazione.
È la triade dell’art. 52 c.p.:

“…contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

Pericolo attuale significa qui e ora, non una paura generica né un rischio già cessato. Se l’aggressore è in fuga, la reazione non è più difesa ma scivola verso vendetta o aggressione autonoma. La giurisprudenza lo ribadisce da anni: la scriminante opera solo finché il pericolo permane, cessando quando l’offesa è esaurita o l’aggressore si allontana (ex multis, Cass. pen. Sez. V, sent. n. 12855/2025).
La necessità impone che non ci fossero alternative ragionevoli meno lesive (arretrare, chiudersi in sicurezza, chiamare il 112).

“È la soglia che distingue la difesa dalla ritorsione, la reazione deve essere l’unico mezzo idoneo a fermare l’offesa ingiusta in corso”.

Anche i dossier parlamentari sulla riforma del 2019 confermano che non basta l’accesso illegale; serve il collegamento con il pericolo attuale e concreto.
La proporzione misura il “quanto” è lecito fare, mezzi e intensità devono essere calibrati sull’offesa. In casa la legge riconosce una presunzione sulla proporzione, ma non è una licenza in bianco, il giudice verifica comunque attualità e necessità.

“Difesa è fermare l’aggressione mentre accade; vendetta è colpire quando il pericolo è finito”.

Legittima difesa in casa e sul lavoro: la presunzione “rafforzata”

La legittima difesa domiciliare non è “sempre legittima”. È una tutela rafforzata che opera in abitazione e nei luoghi dove si svolge l’attività lavorativa (negozio, studio, ufficio), ma all’interno di un perimetro preciso, intrusione con violenza o minaccia, spesso con armi o mezzi di coazione, pericolo attuale, necessità di reagire e proporzione.
La presunzione di proporzione aiuta la vittima se l’aggressione avviene dentro casa o sul lavoro e l’intruso si presenta armato o minaccioso. Non è un lasciapassare, il giudice verifica in ogni caso che vi fosse offesa ingiusta in atto e che la reazione fosse necessaria a fermarla.
I confini delle pertinenze contano. Garage interno, cantina collegata, cortile chiuso rientrano nel domicilio; spazi comuni, strada o inseguimento fuori casa riportano la valutazione alle norme ordinarie senza presunzione. Anche per la difesa in negozio vale lo stesso schema, all’interno del locale, durante l’intrusione violenta, la presunzione può operare; fuori dall’esercizio o a fatto finito, no.

Presunzione di proporzione: quando si applica?

La presunzione nasce per i casi più rischiosi. In tali scenari la legge presume la proporzione tra offesa e difesa, ma restano i filtri di attualità del pericolo e necessità.

“Funziona solo se l’aggressore è dentro e sta agendo. Invece, non copre la reazione se l’intruso scappa, quando il rischio è già cessato o se la risposta è punitiva”.

Esempi ammessi (presunzione operante)

Esempi non ammessi (presunzione esclusa)

Intruso armato che forza la porta del negozio a serranda alzata; il titolare reagisce dentro il locale per fermare l’assalto.

Aggressore in fuga inseguito in strada: il pericolo è cessato.

Intrusione in casa con minaccia e buio, reazione mirata e difensiva per neutralizzare il rischio.

Colpi sparati dopo l’allontanamento dell’intruso o fuori dall’abitazione.

Tentativo di sfondamento di porta o finestra con strumenti di effrazione, presenza del proprietario all’interno.

Inseguimento o punizione dell’aggressore fuori dal domicilio o dal luogo di lavoro.

Eccesso colposo e “grave turbamento”: cosa si rischia?

L’eccesso colposo scatto quando si sbaglia misura o mezzi, la reazione, pur nata per difendersi, supera i limiti di necessità o di proporzione fissati dall’art. 52 c.p.
Parafrasando, l’art. 55 c.p. stabilisce che:

“Chi eccede colposamente i limiti imposti dalla legge o dalla necessità risponde a titolo di colpa”.

La riforma del 2019 ha introdotto un comma aggiuntivo, nei casi di difesa domiciliare:

“La punibilità è esclusa se chi si difende per salvaguardare la propria o altrui incolumità agisce in condizione di grave turbamento, determinata dalla situazione di pericolo in atto”.

È una clausola di salvaguardia, non elimina i limiti della difesa, ma li attenua se la reazione nasce in un contesto di panico immediato. Il turbamento, però, deve essere serio, attuale e legato al pericolo reale, non a una paura generica o a una reazione tardiva.
Sul piano delle conseguenze, se l’eccesso è riconosciuto e non opera l’esclusione per grave turbamento, si risponde dei reati conseguenti, lesioni colpose o omicidio colposo, a seconda dell’esito.

Nuove norme legittima difesa: cosa è già in vigore dal 2019

Facciamo chiarezza, le nuove norme sulla legittima difesa sono vigenti già dal 2019. La legge n. 36 del 2019 ha riscritto parte dell’art. 52 c.p. e dell’art. 55 c.p.

  • “Sussiste sempre la proporzione tra offesa e difesa” se l’intrusione avviene con violenza o minaccia di armi.
  • “Agisce sempre in stato di legittima difesa” chi respinge un’aggressione dentro abitazione o negozio.

Tuttavia, non c’è un automatismo per il quale la difesa è sempre legittima, esistono precise condizioni.
Anche il Codice Civile (art. 2044 c.c.) è stato allineato, chi si difende nei casi previsti non è civilmente responsabile. Se però si supera colposamente il limite della difesa, il possibile aggressore ferito può ottenere solo un’indennità equitativa, e non il risarcimento pieno. Il giudice valuta gravità, modalità e concorso di colpa.
Sul piano pratico, la legge prevede anche un aiuto nelle spese legali, se la persona che si è difesa viene assolta o archiviata, può chiedere il rimborso delle spese di difesa a carico dello Stato (art. 115-bis, D.P.R. 115/2002).
E il DDL 2025 di cui si parla in queste settimane?
È una proposta ferma in Senato (S. 1532) che punta a modificare la responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa, prevedendo un indennizzo simbolico all’aggressore anche quando non c’è colpa penale. Ma al momento non è legge.

E se succede, cosa fare?

Se un ladro entra in casa, occorre chiamare subito il 112 e mantenere la linea in viva voce: l’audio consente di fissare tempi e contesto dell’intervento. È importante riferire solo i fatti (luogo, dinamica, eventuale arma) evitando ipotesi o commenti personali. Non bisogna inseguire il ladro, se il pericolo è cessato, ogni ulteriore reazione può configurare un eccesso di legittima difesa.
Dopo l’evento, è opportuno non toccare nulla. Gli indumenti con tracce vanno conservati in sacchetti di carta, non di plastica; è consigliabile recarsi subito per il referto medico e scattare foto, preferibilmente con ora visibile.
Nel caso di videosorveglianza, occorre salvare una copia delle registrazioni e bloccare la sovrascrittura del DVR, gli originali vanno consegnati alla polizia giudiziaria, mai diffusi sui social.
All’arrivo degli agenti è utile chiedere che vengano verbalizzati gli elementi rilevanti,
condizioni di luce, presenza di armi improprie (anche un cacciavite), eventuale avviso di essere armati, distanza e punto d’impatto. Infine, prima di rendere dichiarazioni più ampie, è sempre opportuno consultare l’avvocato di fiducia.